REGOLAMENTO (CEE) N. 1922/93 DELLA COMMISSIONE del 16 luglio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 2026/92 della Commissione recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di olio d' oliva per Madera e che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento
Gazzetta ufficiale n. L 174 del 17/07/1993 pag. 0020 - 0021
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 51 pag. 0241
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 51 pag. 0241
REGOLAMENTO (CEE) N. 1922/93 DELLA COMMISSIONE del 16 luglio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 2026/92 della Commissione recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di olio d'oliva per Madera e che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 della Commissione (2), in particolare l'articolo 10, considerando che il regolamento (CEE) n. 2026/92 della Commissione, del 22 luglio 1992, recante modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di olio d'oliva per Madera e che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 3184/92 (4), ha stabilito il bilancio previsionale di approvvigionamento di olio d'oliva per Madera per il periodo dal 1o novembre 1992 al 31 ottobre 1993; che tale bilancio può, se del caso, essere riveduto per tener conto del reale fabbisogno di olio d'oliva di tale isola; che è pertanto necessario adattarlo; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato del regolamento (CEE) n. 2026/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1. (2) GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23. (3) GU n. L 207 del 23. 7. 1992, pag. 18. (4) GU n. L 317 del 31. 10. 1992, pag. 70. ALLEGATO Bilancio previsionale di approvvigionamento di olio d'oliva per Madera per il periodo dal 1° novembre 1992 al 31 ottobre 1993 /* Tabelle: v. GUCE */