31993R1922

REGOLAMENTO (CEE) N. 1922/93 DELLA COMMISSIONE del 16 luglio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 2026/92 della Commissione recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di olio d' oliva per Madera e che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento

Gazzetta ufficiale n. L 174 del 17/07/1993 pag. 0020 - 0021
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 51 pag. 0241
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 51 pag. 0241


REGOLAMENTO (CEE) N. 1922/93 DELLA COMMISSIONE del 16 luglio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 2026/92 della Commissione recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di olio d'oliva per Madera e che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 della Commissione (2), in particolare l'articolo 10,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2026/92 della Commissione, del 22 luglio 1992, recante modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di olio d'oliva per Madera e che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 3184/92 (4), ha stabilito il bilancio previsionale di approvvigionamento di olio d'oliva per Madera per il periodo dal 1o novembre 1992 al 31 ottobre 1993; che tale bilancio può, se del caso, essere riveduto per tener conto del reale fabbisogno di olio d'oliva di tale isola; che è pertanto necessario adattarlo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2026/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

(2) GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.

(3) GU n. L 207 del 23. 7. 1992, pag. 18.

(4) GU n. L 317 del 31. 10. 1992, pag. 70.

ALLEGATO

Bilancio previsionale di approvvigionamento di olio d'oliva per Madera per il periodo dal 1° novembre 1992 al 31 ottobre 1993

/* Tabelle: v. GUCE */