31993R1917

REGOLAMENTO (CEE) N. 1917/93 DEL CONSIGLIO del 12 luglio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 3724/92 che fissa, per la campagna di pesca 1993, i prezzi d' orientamento dei prodotti della pesca di cui all' allegato I, lettere A, D e E del regolamento (CEE) n. 3687/91 e il regolamento (CEE) n. 3725/92 che fissa, per la campagna di pesca 1993, i prezzi d' orientamento dei prodotti della pesca di cui all' allegato II del regolamento (CEE) n. 3687/91

Gazzetta ufficiale n. L 174 del 17/07/1993 pag. 0001 - 0002


REGOLAMENTO (CEE) N. 1917/93 DEL CONSIGLIO del 12 luglio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 3724/92 che fissa, per la campagna di pesca 1993, i prezzi d'orientamento dei prodotti della pesca di cui all'allegato I, lettere A, D e E del regolamento (CEE) n. 3687/91 e il regolamento (CEE) n. 3725/92 che fissa, per la campagna di pesca 1993, i prezzi d'orientamento dei prodotti della pesca di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 3687/91

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3759/92, modificando alcuni meccanismi dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca, ha incluso nuovi prodotti ammissibili agli interventi previsti da tali meccanismi; che l'applicazione di questi ultimi richiede la fissazione, per i nuovi prodotti, di prezzi d'orientamento conformemente all'articolo 9, paragrafi 1 e 2 di detto regolamento;

considerando che i regolamenti (CEE) n. 3724/92 (2) e (CEE) n. 3725/92 (3) avevano fissato per la campagna di pesca 1993 i prezzi d'orientamento dei prodotti della pesca che figuravano nell'organizzazione comune dei mercati di tali prodotti prima dell'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3759/92; che questi devono quindi essere modificati, includendovi i prezzi d'orientamento fissati per i nuovi prodotti in questione;

considerando che, con l'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3759/92 al 1o gennaio 1993, le organizzazioni di produttori avranno diritto, a decorrere da tale data, alla partecipazione comunitaria per gli interventi effettuati sul mercato dei nuovi prodotti considerati; che è pertanto opportuno prevedere che il presente regolamento sia applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1993,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. All'allegato del regolamento (CEE) n. 3724/92 è aggiunto il testo che figura nell'allegato I del presente regolamento.

2. L'allegato del regolamento (CEE) n. 3725/92 è così modificato:

a) il punto 1 è soppresso;

b) è aggiunto il testo che figura nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ph. MAYSTADT

(1) GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 697/93 (GU n. L 76 del 30. 3. 1993, pag. 12).

(2) GU n. L 380 del 24. 12. 1992, pag. 1.

(3) GU n. L 380 del 24. 12. 1992, pag. 4.

ALLEGATO I

/* Tabelle: v. GUCE */

ALLEGATO II

/* Tabelle: v. GUCE */