REGOLAMENTO (CEE) N. 1907/93 DELLA COMMISSIONE del 14 luglio 1993 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 2817 00 00 originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90.
Gazzetta ufficiale n. L 173 del 16/07/1993 pag. 0009 - 0009
REGOLAMENTO (CEE) N. 1907/93 DELLA COMMISSIONE del 14 luglio 1993 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 2817 00 00 originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90. LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990 (1), recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo, prorogato per il 1993 dal regolamento (CEE) n. 3917/92 (2), in particolare l'articolo 9, considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del suddetto regolamento, taluni prodotti originari di ciascuno dei paesi e territori elencati nell'allegato III, beneficiano della sospensione totale dei dazi doganali e sono sottoposti di norma ad una sorveglianza statistica trimestrale fondata sulla base di riferimento definita nell'articolo 8; considerando che, ai sensi dell'articolo 8, se l'aumento delle importazioni in regime preferenziale di tali prodotti, originari di uno o più paesi beneficiari, rischia di provocare difficoltà economiche in una regione della Comunità, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata dopo che la Commissione ha proceduto a uno scambio di informazioni appropriato con gli Stati membri; che al riguardo la base di riferimento da prendere in considerazione è in generale uguale al 6,615 % delle importazioni totali nella Comunità, originarie dei paesi terzi nel 1988; considerando che per i prodotti del codice NC 2817 00 00, originari della Cina la base di riferimento è fissata a 667 800 ECU; che in data 21 aprile 1993, le importazioni di tali prodotti nella Comunità originari della Cina hanno raggiunto per imputazione la base di riferimento in questione; che lo scambio di informazioni al quale ha proceduto la Commissione, ha rivelato che il mantenimento del regime preferenziale rischia di provocare difficoltà economiche in una delle regioni della Comunità; che pertanto è necessario ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Cina, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 A decorrere dal 19 luglio 1993, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, è ripristinata per l'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Cina: Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1993. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione (1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1. (2) GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1.