REGOLAMENTO (CEE) N. 1860/93 DELLA COMMISSIONE del 12 luglio 1993 recante misure transitorie per la campagna di commercializzazione 1993-94, in ordine alla concessione del pagamento compensativo per il lino non tessile
Gazzetta ufficiale n. L 170 del 13/07/1993 pag. 0012 - 0013
REGOLAMENTO (CEE) N. 1860/93 DELLA COMMISSIONE del 12 luglio 1993 recante misure transitorie per la campagna di commercializzazione 1993-94, in ordine alla concessione del pagamento compensativo per il lino non tessile LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (1), modificadto da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1552/93 (2), in particolare gli articoli 16 e 17 bis, considerando che, tenuto conto della data di applicazione al lino non tessile, a decorrere dalla campagna 1993-94, del regime di sostegno previsto dal regolamento (CEE) n. 1765/92 in luogo del regime istituito dal regolamento (CEE) n. 569/76 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/92 (4), è opportuno, da un lato, esonerare i produttori da alcuni obblighi previsti dal regolamento (CEE) n. 1765/92 e, dall'altro, non assoggettarli al sistema integrato di gestione e di controllo istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio (5); considerando che, per l'ammissione al pagamento compensativo previsto dall'articolo 6 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1765/92 e per agevolare il passaggio dal regime precedente al regime in vigore a partire dal 1o luglio 1993, occorre tener conto delle legittime aspettative dei produttori che hanno seminato semi di lino nel 1993, indipendentemente dall'utilizzazione precedente delle superfici seminate con semi di lino; considerando che è opportuno disporre che gli Stati membri produttori adottino le misure di controllo necessarie a garantire un corretto funzionamento del regime di aiuti; che tale obiettivo può essere conseguito stabilendo che continuino ad applicarsi le norme sulla presentazione delle dichiarazioni delle superfici di semina e sul loro controllo previste dal regolamento (CEE) n. 1799/76 della Commissione, del 22 luglio 1976, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i semi di lino (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3530/92 (7); considerando che è opportuno disporre che la Commissione constati ogni superamento della superficie massima garantita fissata dal Consiglio e determini la conseguente riduzione dell'importo compensativo; che, per una corretta applicazione del regime di aiuti, è opportuno definire i dati che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il pagamento compensativo per il lino non tessile, di cui all'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 1765/92, è concesso per la campagna 1993-94 secondo le disposizioni del presente reglamento. Articolo 2 Ai sensi del presente regolamento si intende per: a) « pagamento compensativo »: un trasferimento al produttore di fondi provenienti dall'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio sono situate le superfici ammissibili; b) « regione di produzione »: una regione delimitata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1765/92. Articolo 3 Ai fini della concessione del pagamento compensativo per il lino non tessile a titolo della campagna 1993-94: - restano immutate le superfici di base fissate dal regolamento (CEE) n. 845/93 della Commissione (8); - le superfici di lino non tessile per le quali è concesso il pagamento compensativo di cui all'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 1765/92 non sono prese in considerazione per stabilire l'eventuale superamento di tali superfici di base; - non si applicano l'articolo 2, paragrafo 5 e gli articoli 7, 8 e 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1765/92, né le disposizioni concernenti il sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92. Articolo 4 Per la campagna di commercializzazione 1993-94, in deroga all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1765/92, le superfici seminate a lino non tessile nel 1993 beneficiano del pagamento compensativo di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 2 dello stesso regolamento, tranne quelle seminate su superfici ritirate dalla produzione ai sensi del regolamento (CEE) n. 334/93 della Commissione (9). Articolo 5 Se le superfici ammissibili di un produttore sono situate in più regioni di produzione, l'importo da versare viene stabilito in base all'ubicazione di ciascuna superficie oggetto della domanda. Articolo 6 1. Per le superfici seminate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1774/76 del Consiglio (10) e agli articoli 1, 8, 8 bis, 8 ter, 12 bis e 15 del regolamento (CEE) n. 1799/76. La dichiarazione delle superfici seminate, presentata conformemente all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1799/76, vale quale domanda di aiuto. 2. Per beneficiare del pagamento compensativo, le superfici devono essere interamente seminate in conformità alle norme localmente riconosciute e coltivate in condizioni di crescita normali almeno fino all'inizio della fioritura. Esse devono inoltre essere coltivate almeno fino al 31 luglio 1993, salvo qualora si proceda ad una raccolta al raggiungimento della completa maturazione prima di tale data. Articolo 7 Allorché constata che la superficie comunitaria di lino non tessile seminata nel 1993 e per la quale siano state presentate domande di pagamenti compensativi in virtù del presente regolamento supera i 266 000 ha, la Commissione determina, secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio (11), e non oltre il 15 ottobre 1993, l'importo del pagamento compensativo da versare, applicando una riduzione dell'1 % al pagamento compensativo di cui all'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 1765/92 per ogni punto percentuale di superamento della superficie massima. Articolo 8 Ai fini della determinazione di cui all'articolo 7, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 settembre 1993, le superfici seminate a lino non tessile nel 1993. Articolo 9 Gli Stati membri adottano le misure complementari necessarie per l'applicazione del presente regolamento e le comunicano alla Commissione entro il 15 agosto 1993. Articolo 10 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a partire del 1o luglio 1993. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12. (2) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 19. (3) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 29. (4) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 5. (5) GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 1. (6) GU n. L 201 del 27. 7. 1976, pag. 14. (7) GU n. L 358 dell'8. 12. 1992, pag. 9. (8) GU n. L 88 dell'8. 4. 1993, pag. 27. (9) GU n. L 38 del 16. 2. 1993, pag. 12. (10) GU n. L 199 del 24. 7. 1976, pag. 1. (11) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.