31993R1842

REGOLAMENTO (CEE) N. 1842/93 DELLA COMMISSIONE dell' 8 luglio 1993 relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera del Portogallo

Gazzetta ufficiale n. L 168 del 10/07/1993 pag. 0027 - 0027


REGOLAMENTO (CEE) N. 1842/93 DELLA COMMISSIONE dell'8 luglio 1993 relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera del Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3927/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che stabilisce alcune misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche della zona di regolamentazione definita dalla convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordoccidentale (3), prevede dei contingenti di merluzzo bianco per il 1993;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque della zona NAFO 3M da parte di navi battenti bandiera del Portogallo o registrate in Portogallo hanno esaurito il contingente assegnato per il 1993,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque della zona NAFO 3M eseguite da parte di navi battenti bandiera del Portogallo o registrate in Portogallo abbiano esaurito il contingente assegnato al Portogallo per il 1993.

La pesca del merluzzo bianco nelle acque della zona NAFO 3M eseguita da parte di navi battenti bandiera del Portogallo o registrate in Portogallo è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1993.

Per la Commissione

Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.

(3) GU n. L 397 del 31. 12. 1992, pag. 67.