31993R1814

Regolamento (CEE) n. 1814/93 della Commissione del 7 luglio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 3061/84 recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio d'oliva

Gazzetta ufficiale n. L 166 del 08/07/1993 pag. 0018 - 0019
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 50 pag. 0239
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 50 pag. 0239


REGOLAMENTO (CEE) N. 1814/93 DELLA COMMISSIONE del 7 luglio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 3061/84 recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2046/92 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3061/84 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1527/92 (4), ha fissato al 15 giugno il termine per la presentazione delle domande di aiuto da parte degli olivicoltori e al 15 luglio il termine per la presentazione delle domande da parte delle organizzazioni di produttori o loro unioni; che la mancata osservanza di tali termini comporta la perdita dell'intero importo dell'aiuto;

considerando che, tenendo conto del principio di proporzionalità e per il corretto funzionamento del regime di aiuto in esame, è opportuno limitare le conseguenze connesse ad un breve superamento del termine di presentazione delle domande;

considerando che, per la sana gestione finanziaria del regime, è opportuno accorciare i termini di pagamento per le domande di aiuto presentate in ritardo, per permettere la loro imputazione durante l'esercizio finanziario in corso;

considerando che le misure previste dal presente regolamento devono essere efficaci a partire dalla campagna in corso;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3061/84 è modificato come segue:

1) All'articolo 5, il testo dei paragrafi 3 e 4 è sostituito dal seguente:

« 3. Gli olivicoltori presentano le domande di aiuto entro il 15 giugno di ogni campagna:

- all'organizzazione di produttori qualora si tratti di olivicoltori membri di un'organizzazione di produttori;

- alle autorità competenti dello Stato membro interessato qualora si tratti di olivicoltori non appartenenti ad un'organizzazione di produttori.

Salvo forza maggiore, il ritardo nella presentazione di una domanda comporta una riduzione dell'1 % per giorno lavorativo dell'importo dell'aiuto al quale gli olivicoltori avrebbero diritto in caso di presentazione della domanda nei termini previsti. Le domande non sono ricevibili se il ritardo supera i venti giorni.

4. Le organizzazioni di produttori o, se del caso, le loro unioni, presentano le domande di aiuto relative alla campagna in corso entro il 15 luglio di ogni campagna. Tuttavia, le domande di aiuto presentate in ritardo dagli olivicoltori possono essere presentate dall'organizzazione o unione entro il 31 luglio di ogni campagna. »

2) All'articolo 12 ter, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

« Tuttavia, per le domande di aiuto presentate in ritardo dagli olivicoltori, il termine di novanta giorni è ridotto ad ottantacinque giorni. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 15 giugno 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(2) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 1.

(3) GU n. L 288 dell'1. 11. 1984, pag. 52.

(4) GU n. L 160 del 13. 6. 1992, pag. 13.