Regolamento (CEE) n. 1813/93 della Commissione del 7 luglio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 570/88 relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari
Gazzetta ufficiale n. L 166 del 08/07/1993 pag. 0016 - 0017
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 50 pag. 0237
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 50 pag. 0237
REGOLAMENTO (CEE) N. 1813/93 DELLA COMMISSIONE del 7 luglio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 570/88 relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2071/92 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7, l'articolo 12, paragrafo 3, e l'articolo 28, considerando che in seguito alle modifiche apportate dal regolamento (CEE) n. 124/92 della Commissione (3), al regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3774/92 (5), confrontando il testo dell'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma con quello dell'allegato II bis si constata un'ambiguità per quanto riguarda la ripartizione omogenea dei rivelatori organolettici; che, ai fini della certezza del diritto, è opportuno completare con effetto retroattivo il testo dell'articolo 6, paragrafo 2; considerando che in alcuni Stati membri sono state riscontrate interpretazioni divergenti della nozione di prodotti intermedi; che per ovviare a tale situazione ed evitare eventuali discriminazioni tra gli operatori comunitari occorre stabilire criteri che permettano di definire in modo chiaro ed obiettivo tali prodotti; che è tuttavia necessario, per ragioni tecniche e commerciali, considerare come prodotti intermedi i prodotti ottenuti da burro concentrato rispondente ai requisiti stabiliti nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 570/88, che soddisfano talune condizioni relative in particolare ad un tenore minimo di grasso butirrico; considerando che occorre inoltre precisare che i prodotti intermedi, come pure gli stabilimenti di trasformazione intermedia, devono essere oggetto di una prcedura preventiva di riconoscimento; che, per evitare un uso improprio di questa procedura, è opportuno subordinare il riconoscimento alla presentazione di una prova che giustifichi il passaggio attraverso un prodotto intermedio; considerando che l'articolo 23, punto 5, del regolamento (CEE) n. 570/88 prevede che le disposizioni di controllo relative ai prodotti contenenti rivelatori siano attenuate per i piccoli utilizzatori finali che s'impegnano per iscritto ad acquistare, nel corso di un anno, quantitativi massimi; che la diminuzione dei controlli non è più applicabile qualora l'utilizzatore finale non rispetti detti quantitativi massimi; che è necessario prevedere che il mancato rispetto di tale impegno non comporti in tutti i casi e senza data limite la perdita definitiva del beneficio dell'attenuazione dei controlli; considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 570/88 è così modificato: 1) All'articolo 6, paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma: « Tuttavia, per quanto riguarda la crema, le disposizioni del primo comma non si applicano qualora i prodotti elencati nell'allegato II bis, punto 1.1.a) vengano aggiunti in quantitativi che consentano di percepirne il sapore o il colore previa aggiunta di rivelatori e fino all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4, punto 2. » 2) L'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) è sostituito dal seguente: « a) conformemente all'articolo 10, lo stabilimento di trasformazione e i prodotti intermedi sono riconosciuti o meno sulla base di una domanda che precisi in particolare la composizione dei prodotti fabbricati e il loro tenore di grasso butirrico e dimostri la necessità di passare attraverso tali prodotti intermedi ai fini della fabbricazione dei prodotti finali di cui all'articolo 4. Unitamente alla domanda di riconoscimento, viene comunicato all'autorità competente l'elenco degli stabilimenti di trasformazione finale e, se del caso, l'elenco dei rivenditori dei prodotti. Tali elenchi vengono aggiornati secondo le norme emanate dallo Stato membro interessato; » 3) Viene inserito il seguente articolo 9 bis: « Articolo 9 bis I prodotti intermedi di cui all'articolo 9, salvo il disposto dell'articolo 4, non sono quelli che rientrano nei codici NC 0401 e 0405. Tuttavia a) sono considerati prodotti intermedi i prodotti che presentano un tenore di grasso butirrico pari almeno all'82 % e ottenuti esclusivamente da burro concentrato di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera b), in uno stabilimento a tal fine riconosciuto conformemente all'articolo 10, a condizione che ad essi siano aggiunti i rivelatori di cui all'articolo 6, paragrafo 1; in tal caso il prezzo minimo di vendita pagato e l'importo massimo dell'aiuto concesso corrispondono rispettivamente al prezzo minimo di vendita pagato e all'importo massimo dell'aiuto stabiliti conformemente all'articolo 18 per il burro con rivelatore avente un tenore di materia grassa dell'82 %; b) non sono considerati prodotti intermedi le miscele di cui all'allegato VIII. » 4) L'articolo 23 è così modificato: - Il punto 5, secondo comma, è sostituito dal seguente: « Il presente punto si applica unicamente se l'utente finale s'impegna per iscritto ad acquistare nel corso di un anno il quantitativo massimo di 9 t di equivalente burro di cui, eventualmente, un quantitativo massimo di 14 t di crema oppure, per quanto riguarda il burro o il burro concentrato, lo stesso quantitativo di prodotti intermedi. Il presente punto non è applicabile all'utente finale che non abbia rispettato il proprio impegno. Tuttavia, qualora lo ritenga giustificato e sulla base di una domanda scritta presentata dall'utente che precisi le ragioni dell'inadempimento, l'autorità competente può approvare un nuovo impegno dello stesso utente. Detta approvazione può avere effetto unicamente dopo un periodo di dodici mesi dalla presentazione della domanda. Nel frattempo si applica il controllo di cui al punto 3. » - è aggiunto il seguente punto 8: « 8. Dopo un anno d'applicazione del regime previsto all'articolo 9 bis, ogni Stato membro redige una relazione, da trasmettere alla Commissione, sull'attuazione delle disposizioni relative ai prodotti intermedi di cui alla lettera a). » 5) L'allegato del presente regolamento viene aggiunto come allegato VIII. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 1993. Tuttavia, l'articolo 1, punto 1, si applica a decorrere dal 7 maggio 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 64. (3) GU n. L 14 del 21. 1. 1992, pag. 28. (4) GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 31. (5) GU n. L 383 del 29. 12. 1992, pag. 48. ALLEGATO « ALLEGATO VIII Prodotti di cui all'articolo 9 bis, lettera b) 1. Preparazioni ottenute miscelando materie grasse butirriche e materie grasse che rientrano nel capitolo 15 della Nomeclatura combinata, ad esclusione dei prodotti di cui alla voce NC 1806. 2. Preparazioni ottenute miscelando materie grasse butirriche e prodotti che rientrano nel capitolo 21, ottenuti da prodotti che figurano nel capitolo 15. »