31993R1794

Regolamento (CEE) n. 1794/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che stabilisce le modalità di applicazione riguardanti l'aiuto alla produzione per i prodotti trasformati a base di pomodori

Gazzetta ufficiale n. L 163 del 06/07/1993 pag. 0023 - 0025
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 50 pag. 0229
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 50 pag. 0229


REGOLAMENTO (CEE) N. 1794/93 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 1993 che stabilisce le modalità di applicazione riguardanti l'aiuto alla produzione per i prodotti trasformati a base di pomodori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 668/93 del Consiglio, del 17 marzo 1993, relativo all'instaurazione di un limite per la concessione dell'aiuto alla produzione di prodotti trasformati a base di pomodori (1),

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 668/93 stabilisce le regole di ripartizione fra le varie imprese interessate del quantitativo di pomodori freschi destinato alla fabbricazione di prodotti trasformati che dà diritto all'aiuto alla produzione; che è opportuno precisare la condizioni in base alle quali le imprese possono beneficiare di tale ripartizione e segnatamente le comunicazioni all'uopo necessarie; che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 668/93 stabilisce che, nelle prime tre campagne d'applicazione, i quantitativi prodotti nella campagna 1992-93 non vengono presi in considerazione per il calcolo della media dei quantitativi prodotti; che occorre trarre le conseguenze di siffatto disposto per tutte le imprese interessate, fino alla campagna 1995-96;

considerando che le autorità competenti attribuiscono a ciascuna impresa di trasformazione i quantitativi di pomodori freschi necessari per la fabbricazione dei prodotti finiti ammessi all'aiuto alla produzione; che l'attribuzione deve essere effettuata sulla base dei dati comunicati dalle imprese; che, nel caso in cui sussistano dubbi circa l'esattezza dei dati comunicati, le autorità competenti devono essere autorizzate a differire l'attribuzione sino a che i dubbi non siano stati risolti;

considerando che l'attribuzione di quantitativi specifici alle singole imprese fa sì che l'aiuto alla produzione sia limitato ad un determinato quantitativo; che l'obiettivo del regime è rispettato anche nel caso in cui il quantitativo attribuito venga trasferito da un'impresa ad un'altra; che tale possibilità consente alle imprese di operare con una certa flessibilità; che le autorità competenti devono essere autorizzate a concedere il trasferimento dei diritti risultanti da un'attribuzione, sempre che non ne derivino conseguenze negative per il regime di aiuti alla produzione;

considerando che nel corso di una determinata campagna di commercializzazione un'impresa può chiedere una sola volta che la ripartizione della sua quota tra i vari prodotti finiti venga modificata; che occorre fissare una data limite per l'esercizio di tale facoltà;

considerando che, per i concentrati di pomodori, è applicabile una sola aliquota dell'aiuto; che, per i pomodori interi pelati in conserva e per gli altri prodotti a base di pomodoro, le aliquote applicabili sono due o più;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dalla campagna 1993-94, la ripartizione di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 668/93, fatto salvo l'articolo 2 di detto regolamento, viene effettuata tra le imprese di trasformazione:

a) che hanno soddisfatto alle condizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1558/91 della Commissione (2), e

b) hanno presentato domande di aiuti alla produzione per le tre campagne di commercializzazione che precedono la campagna per la quale è fissato l'aiuto o per una o due di queste campagne, oppure

c) hanno iniziato la loro attività durante una o due o tre campagne che precedono la campagna per la quale è fissato l'aiuto ed hanno comunicato alle autorità competenti i quantitativi di prodotti finiti ottenuti, senza tuttavia aver presentato la domanda di aiuto, oppure

d) iniziano la loro attività nella campagna per la quale è fissato l'aiuto.

Articolo 2

1. Le imprese di trasformazione di cui all'articolo 1, lettera b) comunicano alle autorità competenti:

a) i quantitativi di pomodori freschi utilizzati durante una, due o tre campagne considerate, secondo il caso;

b) i quantitativi di prodotti trasformati ottenuti dai quantitativi di cui alla lettera a), suddivisi in due gruppi, in base al fatto che l'aiuto alla produzione sia o non sia stato concesso.

I prodotti trasformati sono suddivisi come segue:

- concentrato di pomodoro, espresso in concentrato con tenore di estratto secco uguale o superiore al 28 % ma inferiore al 30 %;

- i pomodori interi pelati in conserva;

- altri prodotti a base di pomodori.

I quantitativi di pomodori freschi impiegati devono essere indicati per gruppi di prodotti finiti, ripartiti in base al fatto che abbiano o non abbiano beneficiato dell'aiuto.

2. Le imprese di trasformazione di cui all'articolo 1, lettera c) comunicano alle autorità competenti:

a) i quantitativi di pomodori freschi utilizzati nel corso di tale campagna o di tali campagne;

b) i quantitativi di prodotti trasformati ottenuti dai quantitativi di cui alla lettera a), ripartiti secondo i tre gruppi di prodotti finiti ed ammissibili all'aiuto alla produzione.

3. Le imprese di trasformazione di cui all'articolo 1, lettera d) comunicano alle autorità competenti i dati riguardanti la propria capacità di produzione e indicano il quantitativo di prodotti trasformati che hanno programmato di produrre. I prodotti sono suddivisi come indicato al paragrafo 1, secondo comma.

4. Se sono già in possesso di tutti gli elementi necessari ai fini della ripartizione di cui agli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 668/93, le autorità competenti di uno Stato membro possono decidere che i dati specificati al paragrafo 1 non vengano comunicati.

Articolo 3

1. Le comunicazioni di cui all'articolo 2 devono pervenire alle autoirtà competenti entro il 30 giugno di ogni anno.

2. In casi eccezionali e debitamente motivati, gli Stati membri possono accettare comunicazioni dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 1, ove ciò non comporti il superamento dei quantitativi stabiliti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 668/93.

Articolo 4

1. Sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 2, le autorità competenti attribuiscono un quantitativo determinato di pomodori freschi a ciascuna impresa di trasformazione.

Tale quantitativo è ripartito in quantitativi destinati rispettivamente alla produzione di:

- concentrati di pomodoro,

- pomodori pelati interi in conserva,

- altri prodotti a base di pomodori.

2. In caso d'irregolarità comprovate o presunte e qualora sia stata avviata un'indagine amministrativa o giudiziaria circa la fondatezza della domanda d'aiuto, le autorità competenti possono rifiutare di attribuire il quantitativo oggetto di contestazione sino a che la controversia non sia stata composta.

3. In caso di alienazione di imprese, e in particolare in caso di fusione, gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento dei diritti derivanti dall'attribuzione di cui al paragrafo 1 fra le imprese di trasformazione che svolgono la loro attività nello Stato membro, a condizione che ciò non abbia conseguenze sfavorevoli per il regime di aiuti alla produzione.

Tale trasferimento è autorizzato soltanto se è stato richiesto prima della data prevista per la presentazione della domanda di aiuto alla produzione.

4. Qualora uno Stato membro accerti che il quantitativo totale attribuito alle imprese di trasformazione non ha formato oggetto, nel corso di una determinata campagna, di contratti preliminari, ai sensi dell'articolo 5 e di contratti di trasformazione ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1558/91, esso può decidere di ripartire il quantitativo non utilizzato fra le imprese che si dichiarano disposte a concludere contratti supplementari di trasformazione per tali quantitativi. Siffatte ripartizioni supplementari di pomodori freschi valgono soltanto per la campagna di commercializzazione in corso.

Gli Stati membri possono attribuire tali quantitativi supplementari fino al 15 agosto di ogni anno. Le imprese beneficiarie alle quali sia stata notificata la decisione di ripartizione supplementare adottata dalle autorità competenti sono dispensate, agli effetti dell'aiuto, dall'obbligo di concludere i suddetti contratti preliminari per i quantitativi ridistribuiti. Tali contratti di trasformazione supplementari devono essere conclusi al più tardi il 31 agosto.

Articolo 5

L'impresa può chiedere alle autorità competenti del rispettivo Stato membro, entro il 30 settembre, l'autorizzazione ad operare il trasferimento di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 668/93.

La notifica dell'autorizzazione all'impresa interessata dà luogo ad una nuova ripartizione, a livello d'impresa, dei quantitativi di pomodori freschi attribuiti ai tre gruppi di prodotti finiti.

Articolo 6

L'impresa non può superare i quantitativi di prodotti trasformati derivanti dal quantitativo totale attribuito di pomodori freschi, solamente se sono stati esauriti i quantitativi destinati alla trasformazione.

Articolo 7

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie per:

- accertare che il quantitativo globale previsto per ciascuno Stato membro all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 668/93 non è stato superato;

- garantire un'equa ripartizione fra le imprese del quantitativo di cui al primo trattino.

Articolo 8

1. Oltre alle informazioni richieste a norma dell'articolo 4, lettera e) del regolamento (CEE) n. 1558/91 e prima della data indicata in detto articoo, le imprese di trasformazione comunicano all'organismo designato:

a) il quantitativo di pomodori freschi acquistato o di cui si prevede l'acquisto durante la campagna di commercializzazione in corso e impiegato o destinato ad essere impiegato per la trasformazione in prodotti finiti per i quali non è stato chiesto o non verrà chiesto alcun aiuto. Tale quantitativo è suddiviso fra le categorie di prodotti finiti da ottenere;

b) il quantitativo di prodotti finiti ottenuti o che si stima verranno ottenuti dal quantitativo di cui alla lettera a), suddiviso come indicato all'articolo 4, lettera e), ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1558/91.

2. Oltre ai documenti di cui all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1558/91, la domanda di aiuto è corredata di una dichiarazione nella quale l'impresa di trasformazione indica:

a) il peso netto dei prodotti finiti ottenuti durante la campagna di commercializzazione in corso, che non beneficiano di alcun aiuto. I prodotti sono suddivisi analogamente ai prodotti che danno diritto all'aiuto;

b) il peso netto della materia prima impiegata per la produzione di ciascuno dei prodotti finiti di cui alla lettera a).

Articolo 9

Oltre alle informazioni di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 1558/91, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) entro il 1o aprile di ogni anno:

i) il quantitativo totale, espresso in peso netto, dei prodotti finiti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a). I prodotti sono suddivisi come indicato all'articolo 18, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1558/91;

ii) il quantitativo totale di materia prima impiegato per la produzione di ciascuno dei gruppi di prodotti finiti di cui al punto i);

b) entro il 16 novembre di ogni anno:

i) il quantitativo totale di prodotti freschi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) impiegato o destinato ad essere impiegato per la trasformazione. I prodotti sono suddivisi secondo i prodotti finiti da ottenere;

ii) la produzione stimata di prodotti finiti, espressa in peso netto, da ottenere dal quantitativo di cui al punto i). I prodotti sono suddivisi come indicato all'articolo 18, lettera d), punto ii) del regolamento (CEE) n. 1598/91.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 72 del 25. 3. 1993, pag. 1.

(2) GU n. L 144 dell'8. 6. 1991, pag. 31.