Regolamento (CEE) n. 1793/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, relativo al fatto generatore dei tassi di conversione agricoli nel settore del luppolo
Gazzetta ufficiale n. L 163 del 06/07/1993 pag. 0022 - 0022
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 50 pag. 0228
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 50 pag. 0228
REGOLAMENTO (CEE) N. 1793/93 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 1993 relativo al fatto generatore dei tassi di conversione agricoli nel settore del luppolo LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, considerando che l'aiuto istituito dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3124/92 (3), può essere concesso per il luppolo prodotto nella Comunità; considerando che per il luppolo non esiste campagna di commercializzazione; che è pertanto opportuno derogare all'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo (4); considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 2540/75 della Commissione, del 6 ottobre 1975, che definisce il fatto generatore del diritto all'aiuto ai produttori di luppolo (5), il fatto generatore del tasso di conversione agricolo da utilizzare per il pagamento dell'aiuto è la data di adozione, da parte del Consiglio, del regolamento che fissa l'aiuto a favore dei produttori per il raccolto dell'anno precedente; che si ravvisa l'opportunità di individuare nel 1° luglio dell'anno di entrata in vigore del regolamento del Consiglio relativo alla fissazione dell'aiuto la data del fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile all'aiuto ai produttori di luppolo; che è pertanto opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 2540/75; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il tasso di conversione agricolo da applicare all'aiuto istituito dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1696/71 è il tasso in vigore il 1° luglio dell'anno di entrata in vigore del regolamento relativo alla fissazione dell'aiuto ai produttori di luppolo. Articolo 2 Il regolamento (CEE) n. 2540/75 è abrogato. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. (2) GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1. (3) GU n. L 313 del 30. 10. 1992, pag. 1. (4) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106. (5) GU n. L 259 del 7. 10. 1975, pag. 9.