31993R1770

REGOLAMENTO (CEE) N. 1770/93 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 1962/92 che fissa il bilancio previsionale di approvvigionamento di glucosio e gli aiuti per la fornitura alle isole Canarie di taluni prodotti cerealicoli di origine comunitaria

Gazzetta ufficiale n. L 162 del 03/07/1993 pag. 0012 - 0012


REGOLAMENTO (CEE) N. 1770/93 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 1962/92 che fissa il bilancio previsionale di approvvigionamento di glucosio e gli aiuti per la fornitura alle isole Canarie di taluni prodotti cerealicoli di origine comunitaria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 della Commissione (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92, il regolamento (CEE) n. 1962/92 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 786/93 (4), ha stabilito, per la campagna 1992-93, il bilancio previsionale di approvvigionamento in glucosio per le isole Canarie; che è opportuno stabilire il bilancio previsionale di approvvigionamento di glucosio per la campagna di commercializzazione 1993-94;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1962/92 è sostituito dal seguente:

« Articolo 1

In applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92, per quanto riguarda i prodotti di cui al codice NC 1702 diversi dai prodotti di cui ai codici NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30, il bilancio previsionale di approvvigionamento è fissato complessivamente a 1 500 tonnellate per la campagna 1993-94. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

(2) GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.

(3) GU n. L 197 del 16. 7. 1992, pag. 45.

(4) GU n. L 79 dell'1. 4. 1993, pag. 61.