Regolamento (CEE) n. 1735/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modifica e rettifica dei regolamenti (CEE) n. 1913/92 e n. 2255/92 recanti modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni bovine per le Azzorre e Madera
Gazzetta ufficiale n. L 160 del 01/07/1993 pag. 0036 - 0038
REGOLAMENTO (CEE) N. 1735/93 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 1993 recante modifica e rettifica dei regolamenti (CEE) n. 1913/92 e n. 2255/92 recanti modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni bovine per le Azzorre e Madera LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 della Commissione (2), in particolare l'articolo 10, considerando che in applicazione del regolamento (CEE) n. 1600/92 occorre stabilire, per il settore delle carni bovine e per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994, i quantitativi dei bilanci di approvvigionamento specifico delle Azzorre e Madera, sia in carni bovine e in animali maschi da ingrasso, sia in riproduttori di razza pura; considerando che i quantitativi di prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento sono stabiliti nel quadro dei bilanci previsionali elaborati periodicamente e rivedibili in funzione del fabbisogno dei mercati, prendendo in consideazione le produzioni locali e le correnti di scambio tradizionali; che per garantire tale fabbisogno in termini quantitativi, qualitativi e sotto il profilo del prezzo e provvedendo a salvaguardare la quota dell'approvvigionamento in prodotti provenienti dalla Comunità, l'aiuto da concedere a favore di prodotti originari del resto della Comunità è fissato ad un livello equivalente, per l'utilizzatore finale, al vantaggio derivante dall'esenzione dai dazi all'importazione per i prodotti originari dei paesi terzi; considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1600/92, il numero di bovini da ingrasso importati deve essere fissato in misura decrescente per tener conto dello sviluppo della produzione locale; che a causa del fabbisogno crescente del consumo locale in carni bovine, connesso allo sviluppo del turismo, che ha condotto ad un incremento dei quantitativi del bilancio di approvvigionamento per la campagna 1992-93, per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994 è opportuno applicare un'aliquota decrescente che tenga conto del fabbisogno del mercato locale; considerando che, contrariamente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1600/92, le varie versioni linguistiche ad eccezione del testo francese dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1913/92 della Commissione, del 10 luglio 1992, recante modalità di applicazione del regime specifico d'approvvigionamento di prodotti del settore delle carni bovine per le Azzorre e Madera (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 732/93 (4), non citano espressamente il caso dell'esonero sia del dazio doganale, sia dal prelievo all'importazione; che per ovviare a tale situazione è opportuno rettificare tali testi e renderli applicabili a partire dal 1° luglio 1992; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. L'allegato I del regolamento (CEE) n. 1913/92 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento. 2. L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2255/92 della Commissione (5) è sostituito dall'allegato II del presente regolamento. 3. L'allegato III del regolamento (CEE) n. 1913/92 è sostituito dall'allegato III del presente regolamento. 4. Gli aiuti sono fissati in modo da salvaguardare la quota dell'approvvigionamento di prodotti provenienti dalla Comunità, tenuto conto delle correnti di scambio tradizionali; Articolo 2 Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1913/92 è sostituito dal seguente: « Articolo 1 In applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1600/92, sono stabiliti nell'allegato I i quantitativi del bilancio previsionale d'approvvigionamento di prodotti del settore delle carni bovine per Madera che beneficiano dell'esonero dal dazio doganale e dal prelievo all'importazione in provenienza dai paesi terzi, ovvero dell'aiuto comunitario. » Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1993. L'articolo 2 si applica a decorrere dal 1° luglio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1. (2) GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23. (3) GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 35. (4) GU n. L 75 del 30. 3. 1993, pag. 9. (5) GU n. L 219 del 4. 8. 1992, pag. 37. ALLEGATO I « ALLEGATO I Bilancio previsionale di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni bovine per Madera per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994 >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II « ALLEGATO I Bilancio di approvvigionamento di animali maschi da ingrasso della specie bovina per Madera, per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994 >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO III « ALLEGATO III PRIMA PARTE Fornitura alle Azzorre di riproduttori di razza pura della specie bovina originari della Comunità per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994 >SPAZIO PER TABELLA> SECONDA PARTE Fornitura a Madera di riproduttori di razza pura della specie bovina originari della Comunità per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994 >SPAZIO PER TABELLA> (1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie pertinenti. »