31993R1733

REGOLAMENTO (CEE) N. 1733/93 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 2164/92 relativo alle modalità di applicazione del regime specifico di approvigionamento di prodotti lattiero-caseari per le isole Canarie e al bilancio previsionale di approvvigionamento

Gazzetta ufficiale n. L 160 del 01/07/1993 pag. 0021 - 0031
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 50 pag. 0169
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 50 pag. 0169


REGOLAMENTO (CEE) N. 1733/93 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 2164/92 relativo alle modalità di applicazione del regime specifico di approvigionamento di prodotti lattiero-caseari per le isole Canarie e al bilancio previsionale di approvvigionamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1695/92 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2132/92 (4), ha fissato, tra l'altro, le modalità di applicazione del regime di approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli per le isole Canarie;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2164/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, relativo alle modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per le isole Canarie e al bilancio previsionale di approvvigionamento (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1604/93 (6), ha fissato il bilancio previsionale di prodotti lattiero-caseari per le isole Canarie per il periodo dal 1o luglio 1992 al 30 giugno 1993;

considerando che, dopo il primo periodo di applicazione di tale regime specifico, è opportuno cogliere l'occasione per modificare la validità dei titoli di importazione, il periodo in cui i titoli possono essere richiesti e l'importo delle cauzioni, in linea con i termini e gli importi generalmente previsti nel settore lattiero-caseario;

considerando che, per continuare a soddisfare il fabbisogno in prodotti lattiero-caseari delle Canarie, occorre stabilire il bilancio previsionale per il periodo dal 1o luglio 1993 al 30 giugno 1994; che occorre pertanto modificare l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2164/92;

considerando che i quantitativi di prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento sono stabiliti nel quadro dei bilanci previsionali elaborati periodicamente e rivedibili in funzione del fabbisogno dei mercati, prendendo in considerazione le produzioni locali e le correnti di scambio tradizionali; che, per garantire tale fabbisogno in termini quantitativi, qualitativi e sotto il profilo del prezzo e provvedendo a salvaguardare la quota dell'approvvigionamento in prodotti provenienti dalla Comunità, l'aiuto da concedere a favore di prodotti originari dal resto della Comunità è fissato ad un livello equivalente, per l'utilizzazione finale, al vantaggio derivante dall'esenzione dai dazi all'importazione per i prodotti originari dei paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1646/93 della Commissione (7), che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ha modificato le restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari; che, per tener conto di tali modifiche, è necessario adeguare l'importo degli aiuti a favore di taluni prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2164/92;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2164/92 è modificato come segue:

1) All'articolo 4:

- al paragrafo 1, il termine « cinque » è sostituito dal termine « dieci »;

- il testo della lettera b) del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

« b) prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di titolo, sia fornita la prova che l'interessato ha costituito una cauzione di importo pari a:

- 2,5 ECU/100 kg per i prodotti dei codici NC 0401, 1901 90 90 e 2106 90 91,

- 5 ECU/100 kg per i prodotti dei codici NC 0402 e 0405,

- 7,5 ECU/100 kg per i prodotti del codice NC 0406. »;

- al paragrafo 2, il termine « decimo » è sostituito dal termine « quindicesimo ».

2) All'articolo 5, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

« 1. La validità dei titoli di importazione decorre dalla data del rilascio e scade al termine del secondo mese successivo. »

3) Gli aiuti fissati in modo da salvaguardare la quota dell'approvvigionamento di prodotti provenienti dalla Comunità, tenuto conto delle correnti di scambio tradizionali.

4) Gli allegati I e II sono sostituiti dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

(2) GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.

(3) GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

(4) GU n. L 213 del 29. 7. 1992, pag. 25.

(5) GU n. L 217 del 31. 7. 1992, pag. 17.

(6) GU n. L 153 del 25. 6. 1993, pag. 47.

(7) GU n. L 157 del 29. 6. 1993, pag. 20.

ALLEGATO

« ALLEGATO I

Bilancio d'approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti lattiero-caseari per il periodo dal 1o luglio 1993 al 30 giugno 1994

/* Tabelle: v. GUCE */

/* Tabelle: v. GUCE */

(1) Se si tratta di un prodotto composto appartenente a questo codice, contenente siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati aggiunti, non è concesso alcun aiuto.

Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se siano stati aggiunti o meno al prodotto siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati.

(2) Per il calcolo del tenore in peso di materie grasse, non deve essere preso in considerazione il peso delle materie non lattiche e/o del siero di latte e/o del lattosio e/o della caseina e/o dei caseinati aggiunti.

Se si tratta di un prodotto composto, appartenente a questo codice, contenente siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati aggiunti, la parte che rappresenta il siero di latte e/o il lattosio e/o la caseina e/o i caseinati aggiunti non deve essere presa in considerazione per il calcolo dell'ammontare dell'aiuto.

Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se siano stati aggiunti o meno siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati. In caso affermativo l'interessato deve specificare:

- il tenore reale in peso di siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati aggiunti per 100 kg di prodotto finito, e in particolare

- il tenore di lattosio del siero di latte aggiunto.

(3) Per il calcolo del tenore in peso di materie grasse, non deve essere preso in considerazione il peso delle materie non lattiche e/o del siero di latte e/o del lattosio e/o della caseina e/o dei caseinati aggiunti.

L'ammontare dell'aiuto per 100 kg di prodotti appartenenti a questo codice è uguale alla somma dei seguenti elementi:

a) importo indicato, moltiplicato per il peso della parte lattica contenuta in 100 kg di prodotto.

Tuttavia, se sono stati aggiunti al prodotto siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati, l'importo per kg indicato è moltiplicato per il peso della parte lattica, diversa dal siero di latte e/o dal lattosio e/o dalla caseina e/o dai caseinati aggiunti, contenuto in 100 kg di prodotto;

b) un elemento calcolato conformemente al disposto dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1098/68 della Commissione (GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 10).

Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se siano stati aggiunti o meno siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati. In caso affermativo l'interessato deve specificare:

- il tenore reale, in peso, di siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati aggiunti per 100 kg di prodotto finito, e in particolare

- il tenore di lattosio del siero di latte aggiunto.

(4) L'ammontare dell'aiuto per 100 kg del prodotto appartenente a questo codice è uguale alla somma dei seguenti elementi:

a) importo per 100 kg indicati.

Tuttavia, nel caso in cui siano stati aggiunti al prodotto siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati, l'importo per 100 kg indicato è:

- moltiplicato per il peso della parte lattica, diversa dal siero di latte e/o dal lattosio e/o dalla caseina e/o dai caseinati aggiunti, contenuta in 100 kg di prodotto, e poi

- diviso per il peso della parte lattica contenuta in 100 kg di prodotto;

b) un elemento calcolato conformemente al disposto dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1098/68.

Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se siano stati aggiunti o meno siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati. In caso affermativo l'interessato deve precisare:

- il tenore reale, in peso, di siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati aggiunti per 100 kg di prodotto finito, e in particolare

- il tenore di lattosio del siero di latte aggiunto.

(5) L'aiuto applicabile ai formaggi presentati in imballaggi immediati contenenti anche liquido di conservazione, in particolare salamoia, è concesso sul peso netto, cioè detratto il peso del liquido.

(6) Se il prodotto contiene caseina e/o caseinati, la percentuale corrispondente di caseina e/o di caseinati aggiunti non va presa in considerazione per calcolare l'ammontare dell'aiuto.

Al momento dell'espletamento delle formalità doganali l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se sono stati aggiunti o meno caseina e/o caseinati e, in caso affermativo, il tenore reale in peso di caseina e/o caseinati aggiunti per 100 kg di prodotto finito. »