31993R1717

REGOLAMENTO (CEE) N. 1717/93 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 2224/92 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento delle isole Canarie nel settore del luppolo

Gazzetta ufficiale n. L 159 del 01/07/1993 pag. 0102 - 0102
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 50 pag. 0143
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 50 pag. 0143


REGOLAMENTO (CEE) N. 1717/93 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 2224/92 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento delle isole Canarie nel settore del luppolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 della Commissione (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2224/92 della Commissione (3) ha fissato i quantitativi del bilancio previsionale di approvvigionamento per il luppolo che beneficiano dell'esonero dal prelievo all'importazione in provenienza dai paesi terzi o dell'aiuto comunitario; che è opportuno fissare tali quantitativi per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994; che, alla luce dell'esperienza finora acquisita, è altresì opportuno modificare l'importo della cauzione che l'interessato è tenuto a costituire;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2224/92 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Articolo 1

In applicazione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, il quantitativo del bilancio previsionale di approvvigionamento di luppolo di cui al codice NC 1210, che beneficia dell'esonero dal prelievo all'importazione diretta nelle isole Canarie in provenienza dai paesi terzi, ovvero dell'aiuto comunitario, è fissato a 500 tonnellate per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994. »

2) All'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) l'importo di « 5 ECU/100 kg » è sostituito da « 2,5 ECU/100 kg ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

(2) GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.

(3) GU n. L 218 dell'1. 8. 1992, pag. 89.