Regolamento (CEE) n. 1715/93 della Commissione del 30 giugno 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 689/92 che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi di intervento
Gazzetta ufficiale n. L 159 del 01/07/1993 pag. 0100 - 0100
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 50 pag. 0141
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 50 pag. 0141
REGOLAMENTO (CEE) N. 1715/93 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 689/92 che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi di intervento LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 5, considerando che il regolamento (CEE) n. 689/92 della Commissione (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2486/92 (3), stabilisce le condizioni di accettazione dei cereali all'intervento; considerando che l'attuazione della riforma della politica agricola comune a partire dalla campagna 1993-94 nel settore dei cereali può comportare difficoltà per i produttori di certi tipi di cereali in talune regioni della Comunità; che, per attenuare l'incidenza dei meccanismi della riforma sul reddito di tali produttori, è necessario derogare nuovamente, per la campagna 1993-94, a talune disposizioni attinenti alla qualità, come è già stato fatto per la campagna 1992-93; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Il regolamento (CEE) n. 689/92 è modificato come segue: a) all'articolo 1, i termini « di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2727/75 » sono sostituiti dai termini « all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92 »; b) all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, i termini « all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 » sono sostituiti dai termini « all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 »; c) all'articolo 2, è aggiunto il seguente paragrafo: « 4. In deroga al paragrafo 2, per la campagna 1993-94: - a richiesta di uno Stato membro si deciderà, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, di fissare il tenore massimo di umidità dei cereali offerti all'intervento al 15 %; - la Grecia è autorizzata ad assumere all'intervento le partite di frumento duro contenenti il 14 % di elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta, nei quali le impurità relative ai chicchi rappresentano il 7 % al massimo, di cui il 5 % al massimo costituite da altri cereali; - la detrazione prevista per l'orzo di peso specifico inferiore a 64 kg/hl, di cui all'allegato II, tabella III, non si applica. » 2. Nel testo tedesco l'articolo 2, paragrafo 2 è modificato come segue: « Liegt bei Weichweizen der Sedimentationswert zwischen 20 und 30, muss ausserdem die Untersuchung nach der in Anhang IV der Verordnung (EWG) Nr. 1908/84 der Kommission (*) dargestellten Methode ergeben, dass der aus dem Weizen hergestellte Teig nicht klebt und auf der Maschine bearbeitet werden kann. (*) ABl Nr. L 178 vom 5. 7. 1984, S. 6. » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1993. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21. (2) GU n. L 74 del 20. 3. 1992, pag. 18. (3) GU n. L 248 del 28. 8. 1992, pag. 8.