31993R1711

REGOLAMENTO (CEE) N. 1711/93 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 1993 recante le modalità di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1766/92 e (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo al prezzo minimo e ai pagamenti compensativi per i produttori di patate, nonché del regolamento (CEE) n. 1543/93 del Consiglio relativo al pagamento di un premio ai produttori di fecola di patate

Gazzetta ufficiale n. L 159 del 01/07/1993 pag. 0084 - 0091
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 50 pag. 0133
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 50 pag. 0133


REGOLAMENTO (CEE) N. 1711/93 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 1993 recante le modalità di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1766/92 e (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo al prezzo minimo e ai pagamenti compensativi per i produttori di patate, nonché del regolamento (CEE) n. 1543/93 del Consiglio relativo al pagamento di un premio ai produttori di fecola di patate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 1543/93 del Consiglio, del 28 giugno 1993, che stabilisce l'importo del premio versato ai produttori di fecola di patate durante le campagne di commercializzazione 1993-94, 1994-95 e 1995-96 (2),

considerando che, a norma dei regolamenti (CEE) n. 1766/92 e (CEE) n. 1543/93, è necessario precisare le modalità di versamento del prezzo minimo e del pagamento compensativo per i produttori di patate destinate alla fabbricazione di fecola, nonché del premio ai produttori di fecola;

considerando che è necessario determinare le modalità secondo cui il produttore di fecola deve fornire la prova dei quantitativi di patate che gli sono stati consegnati, precisando il loro tenore di fecola e il prezzo minimo corrisposto al produttore di patate;

considerando che il peso netto delle patate viene determinato negli Stati membri in base a tre metodi diversi, che secondo l'esperienza acquisita danno tutti risultati ugualmente soddisfacenti; che i tre metodi possono essere adottati ed applicati congiuntamente;

considerando che occorre escludere dal beneficio del premio le patate completamente inutilizzabili per la produzione della fecola ed applicare, in presenza di patate aventi calibro insufficiente a garantire una resa normale in sede di trasformazione, una certa riduzione del peso netto preso in considerazione per calcolare il prezzo minimo che il produttore di fecola deve pagare per il quantitativo di patate necessario a produrre una tonnellata di fecola;

considerando che è opportuno che i principali elementi relativi alle operazioni di presa in consegna siano indicati, a cura dei produttori di fecola, in una bolletta di ricevuta e riepilogati in una distinta di pagamento, affinché sia possibile determinare gli elementi necessari per il versamento del premio e per la verifica della fondatezza di quest'ultimo;

considerando che i controlli che si devono effettuare sulle patate, in particolare per accertare il tenore di fecola, richiedono infrastrutture di cui dispongono soltanto i produttori di fecola; che è opportuno che le operazioni siano eseguite presso le fabbriche di fecola o presso i relativi centri di presa in consegna, sotto l'autorità di un controllore riconosciuto dallo Stato membro;

considerando che il corretto funzionamento del regime di premi può, tuttavia, essere garantito solo prevedendo il controllo di tutte le operazioni che danno diritto al premio, da parte delle autorità nazionali, nonché l'applicazione di sanzioni sufficientemente dissuasive in caso di frode o di negligenza grave;

considerando che è opportuno precisare il fatto generatore del tasso di conversione agricolo, menzionato all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (3);

considerando che il presente regolamento riprende, fra l'altro, adattandole alla situazione attuale del mercato, le norme del regolamento (CEE) n. 2752/89 della Commissione (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 2011/92 (5); che si deve pertanto abrogare detto regolamento;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La presa in consegna delle patate fornite ai produttori di fecola si effettua presso le fabbriche di fecola o presso i relativi centri di presa in consegna. Le operazioni di cui agli articoli 2 e 4 sono eseguite al momento della consegna, sotto l'autorità di un controllore riconosciuto dallo Stato membro.

Articolo 2

1. Il peso lordo delle patate viene determinato, quando tale operazione sia resa necessaria dall'applicazione di uno dei metodi di cui all'allegato I, per ogni carico, al momento della consegna, attraverso pesature comparate del mezzo di trasporto carico e vuoto.

2. Il peso netto delle patate viene determinato in base a uno dei metodi definiti nell'allegato I.

Articolo 3

1. Il premio per i produttori di fecola di patate è concesso per la fecola ottenuta da patate di qualità sana, leale e mercantile, tenendo conto della quantità e del tenore di fecola delle patate utilizzate, secondo i parametri stabiliti nell'allegato II.

Se il tenore di fecola è calcolato con la bilancia di Reimann o con la bilancia di Perow e corrisponde ad una cifra che figura su due o tre righe nella seconda colonna dell'allegato II, i valori da applicare sono quelli corrispondenti alla seconda o alla terza riga.

2. Se le partite consegnate contengono il 25 % o più del 25 % di patate che possono passare attraverso un vaglio a maglie quadrate di 28 mm di lato, (in prosieguo « le granaglie »), il peso netto preso in considerazione per calcolare il prezzo minimo che il produttore di fecola deve pagare è ridotto come segue:

La percentuale di granaglie viene determinata insieme al peso netto.

Articolo 4

La determinazione del tenore di fecola delle patate è effettuata in base a un peso sott'acqua corrispondente a 5 050 g di patate consegnate.

Deve essere utilizzata acqua pulita, senza aggiunta di alcun elemento, a temperatura compresa tra 9 e 18 °C.

Articolo 5

1. Durante le operazioni di presa in consegna, il produttore di fecola compila una bolletta di ricevuta, che contiene almeno gli elementi elencati in prosieguo, purché questi risultino dalle operazioni effettuate a norma degli articoli da 1 a 4; il produttore di fecola conserva tale bolletta per presentarla eventualmente all'organismo incaricato del controllo dei premi e ne rilascia un duplicato al produttore o, se del caso, al suo mandatario:

- data di consegna,

- numero della consegna,

- nome e indirizzo del produttore,

- peso del mezzo di trasporto all'arrivo presso la fabbrica di fecola o presso il relativo centro di presa in consegna,

- peso del mezzo di trasporto dopo lo scarico e dopo l'eliminazione della terra residua,

- peso lordo della fornitura,

- riduzione, espressa in percentuale, applicata al peso lordo della fornitura in funzione delle impurità e del peso dell'acqua assorbita durante le operazioni di lavaggio,

- riduzione, espressa in peso, applicata al peso lordo della fornitura in funzione delle impurità,

- percentuale di granaglie,

- peso netto totale della fornitura (peso lordo meno la riduzione, compresa la correzione per le granaglie),

- tenore di fecola, espresso in percentuale o in peso sott'acqua,

- prezzo unitario da pagare.

2. La bolletta di ricevuta viene compilata sotto la responsabilità congiunta del produttore di fecola, del controllore riconosciuto e del fornitore.

Articolo 6

Il produttore di fecola compila, per ogni fornitore (produttore) di patate, una distinta di pagamento riassuntiva concernente in particolare i seguenti dati:

- ragione sociale della fabbrica di fecola,

- nome e indirizzo del produttore di patate,

- numero del contratto di produzione, se del caso,

- data e numero delle bollette di ricevuta,

- peso netto di ogni consegna, previe le eventuali riduzioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1,

- prezzo unitario per fornitura,

- importo totale da pagare al produttore di patate,

- somme versate al produttore di patate e data dei versamenti,

- firma e timbro del produttore di fecola.

Articolo 7

Il pagamento compensativo previsto all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92 a favore dei produttori comunitari di patate ed il premio previsto all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1543/93 per i produttori comunitari di fecola di patate vengono versati a condizione che questi forniscano le prove seguenti:

a) che la fecola di patate per la quale viene chiesto il premio è stata prodotta nella Comunità nel corso della campagna in oggetto, che inizia il 1o luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo;

b) che al produttore di patate è stato versato, conformemente ai tassi di cui all'allegato II, un importo non inferiore a quello di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92, al momento della consegna allo stabilimento, per il quantitativo di patate necessario a produrre ciascuna tonnellata di fecola per la quale viene richiesto il premio.

La prova di cui alla lettera b) viene fornita presentando la distinta riassuntiva di cui all'articolo 6, corredata o dell'attestato di pagamento rilasciato dal produttore di patate o di un documento rilasciato dall'ente finanziario che ha effettuato il pagamento per ordine del produttore di fecola e che certifichi l'avvenuto pagamento.

Articolo 8

Il premio e il pagamento compensativo sono versati in base ai tassi fissati nell'allegato II.

Articolo 9

Il premio e il pagamento compensativo sono versati dallo Stato membro nel cui territorio è stata prodotta la fecola di patate, entro i quattro mesi successivi alla data di presentazione delle prove previste all'articolo 7.

Entro un mese dalla data dei versamenti, lo Stato membro interessato comunica alla Commissione i quantitativi di fecola di patate per i quali sono stati versati il premio e il pagamento compensativo.

Articolo 10

1. Salvo il disposto dell'articolo 1, lo Stato membro istituisce un sistema di controllo allo scopo di verificare in loco la realtà delle operazioni danti diritto al premio e al pagamento compensativo. Ai fini dei controlli, i controllori hanno accesso alla contabilità di magazzino e alla contabilità finanziaria dei produttori di fecola, nonché ai luoghi di produzione e di magazzinaggio.

I controlli riguardano in ogni periodo di trasformazione tutte le operazioni realizzate sul 10 % almeno del quantitativo di patate consegnato al produttore di fecola.

2. Qualora l'organismo competente accerti che gli obblighi di cui all'articolo 7 non sono stati adempiuti dal produttore di fecola, questi, salvo caso di forza maggiore, viene escluso, in tutto o in parte, dal beneficio del premio secondo le regole seguenti:

- se l'inadempienza investe una quantità di fecola non superiore al 10 % del quantitativo totale prodotto durante la campagna in oggetto l'importo del premio da versare viene ridotto del 20 %;

- nel caso di quantità superiore al 10 % ma inferiore al 20 %, l'importo del premio viene ridotto del 50 %;

- se si tratta di una quantità superiore al 20 %, il premio non è concesso.

Articolo 11

Il tasso di conversione da utilizzare per esprimere in moneta nazionale gli importi rispettivi del prezzo minimo, del premio e del pagamento compensativo è quello del giorno in cui la fabbrica di fecola ha ricevuto le patate.

Articolo 12

Il regolamento (CEE) n. 2752/89 è abrogato.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

(2) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 4.

(3) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

(4) GU n. L 266 del 13. 9. 1989, pag. 13.

(5) GU n. L 203 del 21. 7. 1992, pag. 13.

ALLEGATO I

Metodo A Il peso netto delle patate è determinato tramite prelievo di campioni. Il prelievo si effettua in vari punti del mezzo di trasporto e a tre diversi livelli, cioè: superiore, medio, inferiore.

La terra residua viene eliminata prima della pesata a vuoto del mezzo di trasporto. Il prelievo di cui viene verificato il peso, deve essere di almeno 20 kg. I tuberi sono lavati, liberati dalle impurità e nuovamente pesati.

Il peso constatato viene diminuito del 2 %, per tener conto del quantitativo d'acqua assorbita durante le operazioni di lavaggio. Il risultato ottenuto corrisponde alla diminuzione totale da operare su 1 000 kg di patate.

Metodo B Le patate facenti parte di una partita appartenente ad un unico produttore sono raccolte nei sili.

Le patate vengono lavate, per eliminare le impurità ed il peso reale totale delle patate raccolte nei sili viene determinato tenendo conto di un quantitativo d'acqua assorbita pari al 2 %.

Metodo C 1. Questo metodo, inteso a determinare il peso reale delle patate, è applicabile quando varie partite appartenenti a produttori diversi sono raccolti nello stesso silo, a condizione che i produttori abbiano preventivamente accettato l'applicazione di questo metodo.

Prima di determinare il peso reale di tutte le partite, viene determinato il peso netto di ogni partita, applicando il metodo A.

2. Le patate riunite nel silo vengono quindi lavate, per eliminare le impurità ed il loro peso reale totale viene determinato tenendo conto di un quantitativo d'acqua assorbita pari al 2 %.

3. Se la pesata di tutte le partite di patate lavate dà risultati diversi dalla somma dei risultati ottenuti applicando il metodo A, viene operata la seguente correzione: il peso totale di cui al punto 2 viene successivamente moltiplicato per il peso di ogni partita, risultante dall'applicazione del metodo A.

Ogni risultato è quindi diviso per il totale del peso netto delle varie partite determinato applicando il metodo A.

PARARTIMA II ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II

/* Tabelle: v. GUCE */