31993R1594

REGOLAMENTO (CEE) N. 1594/93 DELLA COMMISSIONE del 24 giugno 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 1349/93 recante modalità di applicazione del regime dei prezzi minimi all' importazione per taluni frutti rossi originari dell' Ungheria, della Polonia, della Repubblica Ceca e della Repubblica Slovacca e che fissa i prezzi minimi all' importazione applicabili fino al 31 maggio 1994

Gazzetta ufficiale n. L 153 del 25/06/1993 pag. 0017 - 0017


REGOLAMENTO (CEE) N. 1594/93 DELLA COMMISSIONE del 24 giugno 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 1349/93 recante modalità di applicazione del regime dei prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica Ceca e della Repubblica Slovacca e che fissa i prezzi minimi all'importazione applicabili fino al 31 maggio 1994

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1333/92 del Consiglio, del 18 maggio 1992, relativo al regime dei prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari dell'Ungheria, della Polonia e della Cecoslovacchia (1), in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1349/93 della Commissione (2) ha fissato, all'articolo 3, i criteri per la verifica del rispetto del prezzo minimo all'importazione; che, per garantire che il secondo di questi criteri sia identico in tutte le lingue della Comunità, è opportuno sostituire il « periodo di quindici giorni » con un « periodo di due settimane »;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione per gli ortofrutticoli e per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1349/93, i termini « periodo di quindici giorni » sono sostituiti dai termini « periodo di due settimane ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o giugno 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 145 del 27. 5. 1992, pag. 3.

(2) GU n. L 133 del 2. 6. 1993, pag. 13.