Regolamento (CEE) n. 1548/93 del Consiglio del 14 giugno 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 1785/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero
Gazzetta ufficiale n. L 154 del 25/06/1993 pag. 0010 - 0012
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 50 pag. 0073
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 50 pag. 0073
REGOLAMENTO (CEE) N. 1548/93 DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 1785/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1785/81 (4) il regime delle quote di produzione nel settore dello zucchero è applicabile per le campagne di commercializzazione 1991/1992 e 1992/1993 e che, nel contempo, il Consiglio deve adottare in tempo utile il regime applicabile a decorrere dal 1o luglio 1993; considerando che la campagna 1993/1994 sarà la prima della transizione verso la piena applicazione dell'importante riforma decisa dal Consiglio nel 1992 per la maggior parte delle principali colture arabili; considerando che lo zucchero, pur costituendo anch'esso un importante prodotto delle terre arabili, non è incluso nella riforma; considerando che conviene consentire alle autorità e ai produttori nazionali di concentrarsi sull'applicazione del nuovo regime per i prodotti delle terre arabili senza dover compiere nel contempo le scelte a lunga scadenza previste dal regime zuccheriero; considerando che il regime zuccheriero nella sua forma attuale serve a scongiurare il rischio di un cambiamento repentino nell'area impiantata e che è quindi possibile farlo coesistere, perlomeno per un determinato periodo, col nuovo regime previsto per altri prodotti di terre arabili; considerando pertanto che è opportuno prevedere la proroga del regime dei prezzi e prodotti esistente per la campagna di commercializzazione 1993/1994; considerando che l'articolo 303 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede l'introduzione, durante un periodo settennale a decorrere dall'adesione, di un regime preferenziale che garantisca un approvvigionamento adeguato di zucchero greggio per le raffinerie portoghesi; che tale preferenza consiste nell'applicare un prelievo ridotto all'importazione a tal fine di zucchero da paesi terzi e nell'utilizzare le disponibilità di zucchero greggio di canna e di barbabietole raccolte nella Comunità che beneficino del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 2225/86 del Consiglio, del 15 luglio 1986, che stabilisce misure per lo smercio degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare e per la parificazione delle condizioni di prezzo con lo zucchero greggio preferenziale (5), nonché le disponibilità di zucchero greggio preferenziale di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1785/81; che il periodo transitorio succitato è scaduto il 31 dicembre 1992; che con il regolamento (CEE) n. 3484/92 (6) questo regime di approvvigionamento delle raffinerie portoghesi è stato prorogato fino al 30 giugno 1993, in attesa che venga determinato il regime definitivo di approvvigionamento delle raffinerie comunitarie in generale; che i motivi che giustificano la proroga dei regimi di produzione e di prezzo per il settore dello zucchero giustificano altresì una nuova proroga, sino al 30 giugno 1994, del regime attuale di approvvigionamento delle raffinerie portoghesi, in quanto il regime definitivo da adottare per l'industria di raffinazione è strettamente legato a quello, ancora da stabilire, per la produzione saccarifera; considerando che il progresso tecnologico ed il recente sviluppo industriale, nella Comunità, della produzione di edulcoranti naturali derivati da prodotti agricoli hanno fatto emergere un nuovo tipo di prodotto, in appresso denominato «sciroppo d'inulina», le cui caratteristiche e utilizzazioni lo rendono paragonabile all'isoglucosio e allo zucchero liquido, prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero prevista dal regolamento (CEE) n. 1785/81; che lo sciroppo d'inulina, pur essendo un prodotto molto affine all'isoglucosio, non rientra nella definizione prevista per quest'ultimo dal regolamento (CEE) n. 1785/81, in quanto non è ottenuto dal glucosio, né è prodotto mediante isomerazzazione del glucosio, bensì mediante idrolisi dell'inulina, molecola costituita dall'associazione di elementi di fruttosio; che la produzione di sciroppo d'inulina non è pertanto soggetta ai vincoli imposti dal regime delle quote e dall'autofinanziamento del settore previsti dall'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, pur traendo indirettamente beneficio dalle garanzie che tale organizzazione dei mercati fornisce ai prodotti da essa disciplinati; considerando che, essendo un prodotto di sostituzione diretta dell'isoglucosio e dello zucchero liquido, lo sciroppo d'inulina si trova, rispetto a questi prodotti, in una situazione di concorrenza diretta caratterizzata da disparità di condizioni, a scapito di questi ultimi prodotti; che pertanto, date le eccedenze di zucchero della Comunità, qualsiasi quantitativo di sciroppo d'inulina prodotto ha come inevitabile conseguenza l'esportazione di un certo quantitativo di zucchero, a carico dei produttori di zucchero e di isoglucosio, e rischia di perturbare gravemente questo mercato; che è pertanto necessario integrare, quanto prima, la produzione di sciroppo d'inulina nell'organizzazione comune dei mercati dello zucchero; considerando, da un lato, la proroga del regime di produzione dello zucchero e dell'isoglucosio per la sola campagna di commercializzazione 1993/1994 e, dall'altro, l'avvicinarsi di detta campagna, è preferibile rinviare l'applicazione, a questo nuovo tipo di produzione, delle norme e dell'organizzazione comune dei mercati dello zucchero; che occorre tuttavia avvertire i produttori effettivi e eventuali di sciroppo d'inulina che, qualora a partire dalla campagna di commercializzazione 1994/1995 venga applicato un regime di produzione specifico per lo zucchero e l'isoglucosio, questo verrà esteso, a partire dalla stessa campagna, alla produzione di sciroppo d'inulina secondo modalità analoghe; considerando che l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento deve effettuarsi nelle migliori condizioni possibili; che, a tal fine, possono risultare necessarie alcune misure transitorie; che è opportuno prevedere che queste misure siano adottate secondo la procedura prevista all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 1785/81, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 1785/81 è modificato nel seguente modo: 1) L'articolo 9, paragrafo 4, quarto comma e paragrafo 4 bis è soppresso. 2) All'articolo 9, paragrafo 4 ter, i termini «campagne 1991/1992 e 1992/1993» sono sostituiti dal termine «campagna 1993/1994» e, al terzo comma dello stesso paragrafo, la parte di frase «Durante le campagne di commercializzazione di cui al primo comma,» è sostituita da «Durante la campagna di commercializzazione di cui al primo comma,». 3) All'articolo 9, paragrafo 4 quater, la parte di frase «Durante il periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 1993» è sostituita da «Durante la campagna di commercializzazione 1993/1994,». 4) Il testo dell'articolo 16 bis, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: «1. Durante la campagna di commercializzazione 1993/1994 è riscosso un prelievo ridotto per lo zucchero greggio di canna originario della Côte d'Ivoire, del Malawi, dello Zimbabwe e dello Swaziland ed importato nel Portogallo continentale, per un quantitativo massimo di 75 000 t espresse in zucchero bianco.» 5) Il testo dell'articolo 23 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 23 1. Gli articoli da 24 a 32 sono applicabili per la campagna di commercializzazione 1993/1994. 2. Fatto salvo l'articolo 24, paragrafo 2 e l'articolo 25, le quote A e B delle imprese produttrici di zucchero e delle imprese produttrici di isoglucosio corrispondono, per il periodo di cui al paragrafo 1, a quelle applicate per la campagna di commercializzazione 1992/1993. 3. Per il periodo di cui al paragrafo 1, i quantitativi di base della produzione A e B di zucchero e di isoglucosio che servono per l'assegnazione delle quote corrispondono a quelli fissati, rispettivamente, all'articolo 24, paragrafo 2 e all'articolo 24 bis, paragrafo 2. 4. Il Consiglio adotta, prima del 1o gennaio 1994 e secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, il regime applicabile dal 1o luglio 1994 alla produzione di zucchero, d'isoglucosio e di sciroppo d'inulina. A tal fine sarà considerato come sciroppo d'inulina il prodotto del codice NC ex 1702 60 90 10 o ex 1702 90 90 10 ottenuto direttamente dall'idrolisi di inulina o di oligofruttosi e contenente in peso, allo stato secco, almeno il 10 % di fruttosio allo stato libero o sotto forma di saccarosio. Qualora venisse adottato, per lo zucchero e l'isoglucosio, un regime di produzione basato su quote, le quote relative allo sciroppo d'inulina saranno stabilite a livello d'impresa, basandosi in particolare sulla produzione realizzata nel periodo dal 1o luglio 1992 al 30 giugno 1993 e sulle capacità tecniche annue di produzione esistenti al 1o ottobre 1992.» 6) All'articolo 24, paragrafo 1 e paragrafo 3, il termine «1990/1991» è sostituito da «1992/1993». 7) All'articolo 24, paragrafo 1 bis, i termini «campagne di commercializzazione 1991/1992 e 1992/1993» sono sostituiti da «campagne di commercializzazione 1991/1992, 1992/1993 e 1993/1994». 8) Il testo dell'articolo 28, paragrafo 2, frase introduttiva è sostituito dal testo seguente: «2. Anteriormente alla fine della campagna di commercializzazione 1993/1994, si constata cumulativamente per le campagne di commercializzazione 1991/1992, 1992/1993 e 1993/1994:». 9) All'articolo 46, paragrafo 1, paragrafo 3, lettera b), paragrafo 5 e paragrafo 6, i termini «le campagne di commercializzazione 1991/1992 e 1992/1993» sono sostituiti da «la campagna di commercializzazione 1993/1994». 10) Il testo dell'articolo 46, paragrafo 7 è sostituito dal testo seguente: «7. Durante le campagne di commercializzazione 1990/1991, 1991/1992, 1992/1993 e 1993/1994 la Germania è autorizzata ad accordare, alle condizioni in appresso indicate, un aiuto di adattamento alle imprese produttrici di zucchero di cui all'articolo 24 bis, paragrafo 1. L'aiuto può essere corrisposto soltanto per gli zuccheri A e B, quali definiti all'articolo 24, paragrafo 1 bis e prodotti dalle imprese di cui all'articolo 24 bis, paragrafo 1. L'aiuto è limitato a 460 milioni di DM per il periodo di cui al primo comma, e non può comunque superare, per ciascuna impresa, il 20 % degli investimenti effettuati.» 11) All'articolo 48, la data del «30 giugno 1992» è sostituita dalla data del «30 giugno 1994». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1993. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1993. Per il Consiglio Il Presidente B. WESTH (1) GU n. C 30 del 3. 2. 1993, pag. 12.(2) GU n. C 150 del 31. 5. 1993.(3) GU n. C 161 del 14. 6. 1993, pag. 13.(4) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3814/92 (GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 7).(5) GU n. L 194 del 17. 7. 1986, pag. 7.(6) GU n. L 353 del 3. 12. 1992, pag. 8.