31993R1544

REGOLAMENTO (CEE) N. 1544/93 DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1993 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1418/76 relativo all' organizzazione comune del mercato del riso e abrogazione dei regolamenti (CEE) n. 2744/75 e (CEE) n. 1009/86

Gazzetta ufficiale n. L 154 del 25/06/1993 pag. 0005 - 0006
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 50 pag. 0071
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 50 pag. 0071


REGOLAMENTO (CEE) N. 1544/93 DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1993 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1418/76 relativo all'organizzazione comune del mercato del riso e abrogazione dei regolamenti (CEE) n. 2744/75 e (CEE) n. 1009/86

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la produzione comunitaria di riso indica è deficitaria; che, alla luce di tale situazione e del fatto che la resa agronomica del riso indica è inferiore rispetto a quella del riso japonica, per il quale la produzione comunitaria è ampiamente eccedente, è opportuno portare avanti gli interventi avviati a favore della riconversione varietale, istituendo una differenziazione dei prezzi di acquisto all'intervento di questi due tipi di riso e mantenendo l'aiuto alla produzione del riso indica; che conviene modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 1418/76 (4);

considerando che, per quanto riguarda i prodotti trasformati a base di riso, è opportuno che i criteri e le modalità da applicare per la fissazione dei prelievi, delle restituzioni all'esportazione e delle restituzioni alla produzione siano stabiliti dalla Commissione secondo la procedura del comitato di gestione, analogamente a quanto è previsto nel settore dei cereali dal regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (5); che conviene pertanto abrogare il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso (6) ed il regolamento (CEE) n. 1009/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che fissa le norme generali applicabili alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso (7),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1418/76 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 5, paragrafo 2, primo comma è sostituito dal testo seguente:

«Gli acquisti di cui al paragrafo 1 si effettuano in base ad un prezzo pari, per il riso indica, al 94 % e, per il riso japonica, al 90 % del prezzo d'intervento in vigore per il centro di commercializzazione per il quale sia offerto il risone, alle condizioni stabilite in applicazione dei paragrafi 4 e 5.»

2) All'articolo 5, paragrafo 5 è aggiunto il comma seguente:

«Sono stabilite secondo la stessa procedura le varietà di riso che possono essere considerate come varietà indica; tutte le altre varietà sono da considerarsi varietà japonica.»

3) Il testo dell'articolo 8 bis, paragrafo 2, ultimo comma è sostituito dal testo seguente:

«L'aiuto è concesso per il riso seminato durante la campagna 1992/1993 per essere raccolto nel 1993.»

4) Il testo dell'articolo 9 bis è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 9

1. Per l'amido e taluni prodotti derivati ottenuti dal riso e dalle rotture di riso, impiegati nella fabbricazione di determinate merci, può essere concessa una restituzione alla produzione. L'elenco di tali merci è compilato secondo la procedura prevista al paragrafo 3.

2. La restituzione di cui al paragrafo 1 è fissata periodicamente.

3. La Commissione stabilisce le modalità di applicazione del presente articolo e fissa l'importo della restituzione secondo la procedura prevista all'articolo 27.»

5) Il testo dell'articolo 12, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. La Commissione stabilisce le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura prevista all'articolo 27.»

6) L'articolo 17, paragrafo 5 è soppresso.

Articolo 2

I regolamenti (CEE) n. 2744/75 e (CEE) n. 1009/86 sono abrogati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o settembre 1993, ad eccezione delle disposizioni dell'articolo 1, punti 3, 4, 5 e 6 e dell'articolo 2, che sono applicabili a decorrere dal 1o luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. WESTH

(1) GU n. C 80 del 20. 3. 1993, pag. 6.(2) GU n. C 150 del 31. 5. 1993.(3) GU n. C 129 del 10. 5. 1993, pag. 25.(4) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 9674/92 della Commissione (GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7).(5) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.(6) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 91766/92.(7) GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1766/92.