Regolamento (CEE) n. 1541/93 del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativo alla fissazione della percentuale di messa a riposo dei seminativi senza rotazione prevista all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1765/92
Gazzetta ufficiale n. L 154 del 25/06/1993 pag. 0001 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 50 pag. 0068
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 50 pag. 0068
REGOLAMENTO (CEE) N. 1541/93 DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1993 relativo alla fissazione della percentuale di messa a riposo dei seminativi senza rotazione prevista all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1765/92 IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, considerando che a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1765/92 può essere autorizzata la messa a riposo senza rotazione, compensata da una percentuale superiore a quella prevista per la messa a riposo soggetta a rotazione; che tale percentuale è destinata a garantire una riduzione della produzione comparabile a quella ottenuta attraverso una messa a riposo soggetta a rotazione; che uno studio scientifico nel quale è stata comparata l'efficacia di questi due tipi di messa a riposo, in termini di controllo della produzione, ha evidenziato che una differenza di 5 punti percentuali rispetto alla messa a riposo soggetta a rotazione dovrebbe permettere di raggiungere l'obiettivo perseguito a livello comunitario; considerando che nella Comunità esistono zone che devono essere designate come vulnerabili dall'inquinamento delle acque mediante nitrati; che la protezione delle acque di queste zone o anche di tutto il territorio di uno Stato membro deve comportare, in applicazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (2), un regime obbligatorio di limitazione dell'impiego di fertilizzanti; che in certe condizioni un tale regime può comportare una riduzione significativa dell'impiego dei fertilizzanti rispetto alle prassi abituali e dare così aranzie supplementari di controllo della produzione; che nel contempo un incoraggiamento a praticare la messa a riposo dei seminativi senza rotazione nelle zone in questione può facilitare il perseguimento degli obiettivi della direttiva precitata; che conviene dunque fissare per queste zone 3 punti di differenza rispetto alla messa a riposo soggetta a rotazione; considerando che i vari istituti che hanno partecipato allo studio sono partiti da ipotesi differenti circa l'influenza della rotazione sulle rese; che questo studio, svolto per un anno, non giunge ad una conclusione definitiva su questa importante questione; che occorre pertanto prevedere uno studio più approfondito, nelle migliori condizioni; che questo nuovo studio dovrebbe avere per oggetto una superficie sufficientemente importante, senza comunque pregiudicare l'obiettivo del controllo della produzione; che un periodo di due anni sarà necessario per concludere un tale studio; che il caso estremo, tanto per l'estensione dei seminativi da mettere a maggese che per la debolezza dell'apparente divario d'efficacia tra la messa a riposo dei seminativi soggetta a rotazione e quella senza rotazione, significa che tale esperimento dovrebbe svolgersi nello stesso Stato membro; che, per ottenere una larga partecipazione alla messa a riposo senza rotazione e creare le condizioni necessarie allo studio, l'aliquota addizionale dovrebbe essere meno elevata di 5 punti; che conviene fissare a tale riguardo tale aliquota addizionale a 3 punti per ogni Stato membro nel quale, secondo le ultime stime disponibili, la superficie da mettere a maggese supererà il 13 % della superficie di base durante il primo anno; che le migliori stime disponibili si trovano nel progetto preliminare di bilancio per il 1994; considerando che le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano gli obblighi che incombono agli Stati membri a norma della direttiva 91/676/CEE, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. La percentuale di seminativi messi a riposo senza rotazione, di cui all'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1765/92, è fissata al livello della percentuale di messa a riposo soggetta a rotazione, indicata allo stesso articolo, maggiorata di 5 punti percentuali. 2. Tuttavia, un'aliquota aumentata soltanto di 3 punti percentuali è autorizzata: - nelle zone vulnerabili di cui alla direttiva 91/676/CEE o su tutto il territorio di uno Stato membro che sceglie di applicarvi i programmi d'azione previsti da detta direttiva, a condizione che vi si applichi una riduzione significativa dell'impiego di fertilizzanti, riconosciuta dalla Commissione; - per la messa a maggese delle terre in vista delle campagne 1994/1995 e 1995/1996, in ogni Stato membro nel quale, secondo le stime del progetto preliminare di bilancio per il 1994, la superficie da mettere a maggese nel corso del primo anno del regime supererà il 13 % della superficie di base stabilita dal regolamento (CEE) n. 845/93 (3). Articolo 2 1. Al termine della campagna 1995/1996 la Commissione elabora una relazione sull'effetto dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2, primo trattino sulla produzione, eventualmente corredata da proposte adeguate. 2. Nel corso del periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, secondo trattino la Commissione procede ad uno studio per determinare gli effetti della rotazione sulle rese negli Stati membri interessati. Se detto studio mette in evidenza che 3 punti percentuali supplementari per la messa a riposo senza rotazione non danno la stessa garanzia in termini di controllo della produzione che l'aliquota adottata per la messa a riposo soggetta a rotazione, l'aliquota da applicare in questi Stati membri per la messa a riposo dei seminativi senza rotazione è aumentata a decorrere dalla campagna 1996/1997, in funzione dei risultati di detto studio, nei limiti dell'aliquota di cui all'articolo 1, paragrafo 1. Articolo 3 Le modalità di applicazione del presente regolamento, in particolare la definizione della nozione di «riduzione significativa» di cui all'articolo 1, paragrafo 2, nonché l'aliquota per la messa a riposo senza rotazione applicabile negli Stati membri di cui all'articolo 1, paragrafo 2, secondo trattino, a decorrere dalla campagna 1996/1997, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1765/92. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1993. Per il Consiglio Il Presidente B. WESTH (1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 364/93 (GU n. L 42 del 19. 2. 1993, pag. 3).(2) GU n. L 375 del 31. 12. 1991, pag. 1.(3) GU n. L 88 dell'8. 4. 1993, pag. 27.