Regolamento (CEE) n. 1473/93 del Consiglio, del 14 giugno 1993, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ossido di magnesio originario della Repubblica popolare cinese
Gazzetta ufficiale n. L 145 del 17/06/1993 pag. 0001 - 0006
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 22 pag. 0022
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 22 pag. 0022
REGOLAMENTO (CEE) N. 1473/93 DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1993 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ossido di magnesio originario della Repubblica popolare cinese IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 12, vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato consultivo previsto dal suddetto regolamento, considerando quanto segue: A. MISURE PROVVISORIE (1) Con il regolamento (CEE) n. 2800/92 (2) (qui di seguito denominato « regolamento che istituisce il dazio provvisorio ») la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ossido di magnesio (detto comunemente magnesia caustica) del codice NC ex 2519 90 90, originario della Repubblica popolare cinese. B. PROCEDURA SUCCESSIVA (2) In seguito all'istituzione del dazio antidumping provvisorio, cinque esportatori cinesi ed alcuni importatori indipendenti hanno chiesto ed ottenuto di essere sentiti dalla Commissione. Essi hanno inoltre presentato per iscritto le loro osservazioni sulle risultanze. Anche altri importatori indipendenti, alcuni utilizzatori finali e le autorità cinesi hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto. (3) Le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l'imposizione di dazi definitivi e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni in merito alle informazioni suddette. (4) Le osservazioni scritte ed orali delle parti sono stati prese in considerazione e le conclusioni della Commissione sono state debitamente modificate. C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE (5) Alcuni esportatori cinesi, importatori indipendenti ed utilizzatori finali hanno riaffermato che la magnesia caustica originaria della Comunità e di altri paesi non è un prodotto simile a quello originario della Repubblica popolare cinese. Gli esportatori cinesi hanno pertanto proposto che la Commissione incarichi un tecnico indipendente di stabilire se la magnesia cinese sia un « prodotto simile » agli altri tipi di magnesia caustica, in termini di qualità dei giacimenti minerari, metodi di estrazione e lavorazione, caratteristiche chimiche e fisiche e applicazioni del prodotto finito. (6) La Commissione riconosce che un esperto indipendente possa fornire informazioni di fatto su eventuali differenze tra la magnesia cinese e quella ottenuta da altre fonti. Le istituzioni comunitarie tuttavia sono già consapevoli dell'esistenza di tali differenze, che però non alterano il fatto che tutti i tipi di magnesia hanno identiche caratteristiche fisiche e chimiche di base. Solo se queste caratteristiche di base fossero diverse si potrebbe concludere che i vari tipi di magnesia non sono prodotti simili, ma il fatto che qualsiasi tipo di magnesia caustica possa essere impiegato dall'utilizzatore finale indipendentemente dalla sua fonte di provenienza, conferma che si tratta di un unico prodotto simile. Non è stato quindi necessario designare un esperto, per i suddetti motivi e per quelli indicati ai punti 10 e 11 del regolamento che istituisce il dazio provvisorio. Il Consiglio conferma le risultanze e conclusioni suesposte. D. DUMPING a) Paese di riferimento (7) Nel regolamento che istituisce il dazio provvisorio, la Commissione ha stabilito che la Turchia era un paese di riferimento adeguato ai fini della determinazione del valore normale per la Repubblica popolare cinese. In seguito all'istituzione dei dazi provvisori, alcuni esportatori hanno contestato la scelta della Turchia come paese di riferimento e hanno proposto la Cecoslovacchia, ritenendola più appropriata per la natura delle riserve, le tecniche di lavorazione e la gamma delle qualità di ossido di magnesio e affermando che l'ex Cecoslovacchia, pur essendo un'economia di mercato, ha una struttura economica più simile a quella cinese. La Commissione rileva tuttavia che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1765/82 (3), l'ex Cecoslovacchia non può essere ritenuta un'economia di mercato nel corso del periodo dell'inchiesta, compreso tra luglio 1990 e giugno 1991. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88, i prezzi e i costi vigenti in un paese ad economia non di mercato non possono essere presi in considerazione per la determinazione del valore normale. Nella scelta di un paese a economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale, la Commissione tiene conto di diversi fattori, quali la possibilità di accesso alle materie prime e la rappresentatività del mercato in relazione alle quantità esportate dal paese esportatore. La Commissione esamina inoltre se i costi ed i prezzi del prodotto in questione siano determinati da forze di mercato in concorrenza tra loro. In seguito ad un esame dettagliato delle condizioni esistenti in Turchia alla luce delle considerazioni precedenti, la Commissione ha concluso, come risulta dal punto 15 del regolamento che istituisce il dazio provvisorio, che la Turchia costituisce un paese di riferimento appropriato. Il Consiglio conferma le risultanze e conclusioni della Commissione. b) Valore normale (8) Per quanto riguarda la situazione dei prezzi in Turchia, l'inchiesta della Commissione ha determinato che, a causa dell'elevata percentuale di vendite tra società collegate, non era opportuno calcolare il valore normale in base ai prezzi di vendita. Si è potuto tuttavia stabilire, come indicato al punto 16 del regolamento che istituisce il dazio provvisorio, che i costi di produzione sostenuti dai produttori turchi sono determinati con un processo di offerte di fornitura concorrenziali. I costi di produzione sono quindi stabiliti nel corso di normali operazioni commerciali e costituiscono una base adeguata per determinare il valore normale. (9) In seguito all'istituzione dei dazi provvisori, gli esportatori cinesi hanno obiettato che il valore normale determinato per ciascuna qualità di ossido di magnesio e adeguato in base alle differenze di condizioni esistenti tra la Cina e la Turchia, non rifletteva appieno i vantaggi naturali della Cina, dove, essi affermano, il prodotto è estratto e lavorato più facilmente che in Turchia. La Commissione concorda, in parte, con queste argomentazioni. Per quanto concerne le differenze inerenti ai metodi di estrazione e lavorazione, la Commissione ammette che, data l'esistenza di vantaggi naturali, la magnesia caustica prodotta in Cina non è soggetta a determinati fattori di costo. Nel regolamento che istituisce un dazio provvisorio il valore normale era stato adeguato per tener conto dei processi di cernita e di arricchimento necessari in Turchia ma non in Cina. La Commissione ritiene ora che sia opportuno applicare adeguamenti supplementari che tengano conto della maggiore facilità di accesso alle materie prime della Cina rispetto alla Turchia. Di conseguenza, in considerazione del rapporto effettivo minerale/materiale sterile esistente in Turchia e del livello di adeguamento proposto dagli esportatori cinesi, i costi di estrazione sono stati ridotti del 20 % rispetto ai costi turchi. Sulla base di queste considerazioni, si è ritenuto che il prezzo normale stabilito per i produttori turchi rifletta i naturali vantaggi della Cina. Gli esportatori cinesi hanno inoltre chiesto ulteriori detrazioni per il fatto che, in Cina, le miniere a cielo aperto sono situate in prossimità dei forni. A questo proposito è necessario ricordare che solo le differenze determinate dai diversi vantaggi naturali relativi al prodotto in Cina e in Turchia possono giustificare gli adeguamenti al valore normale basato sulla situazione turca. La localizzazione dei forni, tuttavia, non costituisce un vantaggio naturale dell'industria della magnesia cinese, ma è il risultato di decisioni commerciali prese dalla relativa organizzazione produttiva. La distanza tra miniera e forni varia comunque constantemente, in funzione dello sfruttamento delle miniere e delle loro risorse. (10) Il valore normale così stabilito è confermato dal Consiglio. c) Prezzo all'esportazione (11) Il Consiglio conferma il metodo utilizzato per stabilire i prezzi all'esportazione indicati al punto 19 del regolamento che istituisce il dazio provvisorio, dato che le parti interessate non hanno espresso commenti significativi. E. CONFRONTO E MARGINE DI DUMPING (12) Gli esportatori cinesi hanno obiettato che i loro produttori cinesi hanno impiegato forni a pozzo da coke semplici e a basso costo e hanno chiesto un adeguamento del 10 % in considerazione dei minori costi di arrostimento. La Commissione ha tuttavia stabilito che anche il produttore turco utilizza forni a pozzo. La Commissione ha invece riconosciuto l'opportunità di una detrazione per il costo più elevato dell'olio combustibile utilizzato dal produttore turco e i costi di produzione sono stati ridotti del 3 %. Poiché le parti interessate non hanno presentato altre osservazioni, il Consiglio ha confermato le risultanze e le conclusioni di cui al punto 20 del regolamento che istituisce il dazio provvisorio. Dall'esame conclusivo dei fatti risulta l'esistenza di pratiche di dumping, con un margine uguale alla differenza tra il valore normale ed il prezzo all'esportazione nella Comunità. Tale margine, calcolato come percentuale del valore medio ponderato cif delle importazioni in questione ed espresso in ecu, è pari a 24 ecu/t. (13) Al fine delle risultanze provvisorie, la Commissione ha stabilito un unico margine di dumping per tutti gli esportatori cinesi. Gli esportatori cinesi che hanno collaborato all'inchiesta hanno contestato tale margine unico, obiettando che la Commissione dovrebbe calcolare un margine di dumping per ciascuno degli esportatori che hanno collaborato. La Commissione fa tuttavia notare che, in materia di esportazioni da un'economia non di mercato, i trattamenti individuali debbono rimanere un'eccezione, da applicarsi unicamente nel caso in cui il produttore interessato abbia dimostrato di essere libero di stabilire i prezzi all'esportazione senza ingerenze da parte delle autorità statali. Lo Stato infatti, attraverso le forme di controllo che esercita, potrebbe modificare gli schemi di produzione e degli scambi in modo da trarre vantaggio dal margine di dumping più basso, compromettendo l'efficacia delle misure. Alla luce di quanto sopra, come illustrato al punto 22 del regolamento che istituisce il dazio provvisorio, gli esportatori in questione non hanno potuto dimostrare la propria indipendenza da eventuali ingerenze dello Stato e la loro autonomia nel determinare i prezzi all'esportazione. È stato pertanto stabilito un unico margine di dumping per tutti gli esportatori cinesi. Il Consiglio conferma le risultanze e le conclusioni summenzionate. F. PREGIUDIZIO (14) Nel regolamento che istituisce il dazio provvisorio (vedi punti 23-33) la Commissione è giunta alla conclusione che l'industria comunitaria aveva subito un pregiudizio sostanziale a causa delle importazioni in dumping di magnesia caustica originaria della Repubblica popolare cinese. Le importazioni del prodotto in questione dalla Repubblica popolare cinese sono aumentate da 72 000 t nel 1988 ad oltre 120 000 t durante il periodo di inchiesta (1o luglio 1990-30 giugno 1991), mentre la quota di mercato dei produttori comunitari ha registrato una flessione nonostante l'espansione del mercato e i prezzi hanno subito una significativa erosione. Tutte le vendite realizzate dai produttori comunitari hanno fatto registrare un utile molto basso se non addirittura delle perdite. Dato che le parti interessate non hanno presentato nuovi argomenti su questo punto, il Consiglio conferma le risultanze e le conclusioni della Commissione, di cui al punto 33 del regolamento provvisorio. (15) Gli esportatori cinesi hanno obiettato che non è stato provocato pregiudizio per quanto riguarda le qualità di magnesia con tenore di MgO superiore al 91 %, affermando che i produttori comunitari di questi tipi di prodotto hanno registrato un aumento costante delle vendite e del volume di produzione, nonché del coefficiente di utilizzazione degli impianti. Come stabilito al punto 35 del regolamento che istituisce il dazio provvisorio, nel corso dell'inchiesta la Commissione non ha riscontrato tra i produttori comunitari alcun aumento del volume delle vendite, della produzione e dell'utilizzazione degli impianti. Le motivazioni addotte dagli esportatori cinesi non tengono conto inoltre del fatto che ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2423/88 il pregiudizio deve essere accertato in relazione alla produzione comunitaria del prodotto simile, che è costituita da tutti i tipi e qualità di magnesia, i quali sono in gran parte intercambiabili. Il fatto che le vendite nella Comunità di alcune qualità di magnesia siano state danneggiate dalle importazioni in dumping in misura diversa rispetto ad altre qualità deve essere valutato alla luce dei risultati dell'industria comunitaria sul mercato comunitario per il prodotto simile, vale a dire per tutti i tipi e le qualità di magnesia. Questa argomentazione pertanto non può essere accettata. Il Consiglio conferma le risultanze e le conclusioni suddette. G. CAUSA DEL PREGIUDIZIO (16) Come indicato ai punti 34 e 35 del regolamento che istituisce il dazio provvisorio, la Commissione ha stabilito che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio sostanziale per effetto delle importazioni in dumping ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2423/88. Tuttavia, dopo l'istituzione delle misure provvisorie, gli esportatori cinesi ed alcuni importatori hanno affermato che, dato il costante aumento dei costi di produzione dei produttori comunitari, l'industria comunitaria stessa era responsabile del pregiudizio subito e che quest'ultimo non era quindi attribuibile alle importazioni provenienti dalla Cina. Essi hanno inoltre affermato che anche le importazioni provenienti dalla Corea del Nord hanno provocato pregiudizio. (17) Per quanto riguarda la prima argomentazione, la Commissione non ha rilevato alcun aumento significativo dei costi sostenuti dai produttori comunitari tra il 1988 e il periodo dell'inchiesta. Il peggioramento della situazione finanziaria dell'industria comunitaria era determinato dalla pressione esercitata sui prezzi dalle importazioni in dumping provenienti dalla Cina, mentre i costi si mantenevano stabili. La Commissione esclude pertanto la possibilità che il pregiudizio sia stato causato dalla stessa industria comunitaria a causa dell'aumento dei costi di produzione e tale argomentazione deve quindi essere respinta. (18) Per quanto concerne le importazioni provenienti dalla Corea del Nord, la Commissione rileva che la Cina è di gran lunga la maggior fonte di importazioni di magnesia caustica nella Comunità. Nel periodo di riferimento le importazioni di magnesia caustica provenienti dalla Corea del Nord costituivano l'8 % del totale, rispetto al 54 % delle importazioni dalla Cina. Ne consegue che, pur non potendo escludere che altri fattori oltre alle importazioni in dumping provenienti dalla Cina abbiano avuto ripercussioni negative sull'industria comunitaria, la sostanziale espansione in volume e i prezzi ridotti delle esportazioni in dumping provenienti dalla Cina sono la causa della perdita di quota di mercato e del peggioramento della posizione finanziaria dei produttori comunitari. Tali esportazioni, considerate singolarmente, devono pertanto essere considerate come la causa del grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria. (19) Alcuni produttori di carta, pasta da carta e fertilizzanti liquidi hanno affermato che i prodotti di importazione cinese da loro utilizzati non hanno causato pregiudizio ai produttori comunitari in quanto questi ultimi non producevano magnesia caustica con la struttura chimica appropriata. A questo proposito, la Commissione osserva che tutti i tipi di magnesia importati e quelli prodotti dall'industria comunitaria sono prodotti simili con le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e le stesse applicazioni. La Commissione ha inoltre rilevato che l'industria comunitaria è in grado di fornire tutti i tipi di magnesia, compresi quelli che rispondono alle esigenze degli utilizzatori suddetti. Il fatto che, nel caso specifico, l'industria comunitaria non potesse vendere questi tipi di magnesia a tali utilizzatori, a differenza degli esportatori cinesi, avvantaggiati da prezzi ridotti conferma che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio causato dalle importazioni in dumping provenienti dalla Cina. Il Consiglio conferma le risultanze e le conclusioni suddette. H. DAZIO (20) Per quanto riguarda l'aliquota del dazio, la Commissione ha stabilito al punto 45 del regolamento che istituisce il dazio provvisorio, che un dazio equivalente all'intero margine di dumping (come indicato al punto 12) e tale da far aumentare i prezzi cinesi sino al valore normale, costituisce una misura sufficiente per rimuovere il pregiudizio subito dall'industria comunitaria a causa delle pratiche di dumping. In seguito all'imposizione del dazio provvisorio non sono state presentate argomentazioni in materia e pertanto il Consiglio conferma le risultanze e le conclusioni della Commissione a tale riguardo. Per quanto concerne la forma del dazio, la Commissione ritiene che il controllo dell'economia da parte dello Stato offra agli esportatori cinesi un considerevole spazio di manovra per diminuire ulteriormente i prezzi all'esportazione da loro praticati, ipotesi confermata dal fatto che tali diminuzioni di prezzo da parte degli esportatori cinesi si sono verificate fin dal 1988. Dato che il mercato della magnesia è estremamente sensibile all'instabilità dei prezzi, la forma del dazio deve essere tale da impedire ulteriori riduzioni dei prezzi da parte degli esportatori cinesi. Per questi motivi, un dazio ad valorem o un importo fisso non vengono ritenuti appropriati. In tali circostanze si ritiene che debba essere fissato un prezzo minimo di vendita sul mercato comunitario per la magnesia cinese. Tale prezzo minimo è stato calcolato sulla base della media ponderata del valore normale della magnesia caustica indicata al punto 9 ed adeguata al valore cif alla frontiera comunitaria. Il prezzo minimo è di 112 ecu/t per tutti i tipi di prodotto. Ne consegue che il dazio deve essere equivalente alla differenza tra il prezzo minimo e quello netto franco frontiera comunitaria prima dello sdoganamento. Il Consiglio conferma questa conclusione. I. INTERESSE DELLA COMUNITÀ (21) Nel valutare l'interesse della Comunità è necessario tenere conto di due elementi fondamentali. In primo luogo le misure antidumping hanno l'obiettivo di impedire distorsioni della concorrenza provocate da pratiche commerciali sleali e di ripristinare una concorrenza aperta e leale nel mercato comunitario nell'interesse generale della Comunità. In secondo luogo, nelle circostanze particolari della presente procedura, se non fosse ripristinata una situazione di mercato leale sarebbe compromessa l'esistenza futura dell'industria della magnesia caustica, poiché l'industria comunitaria non è attualmente in grado di generare i profitti necessari per rimanere operativa. L'industria comunitaria della magnesia caustica cesserebbe quindi di essere una fonte di conoscenze tecniche, occupazione ed investimenti (vedi punto 43 del regolamento provvisorio). (22) Alcuni importatori ed utilizzatori finali hanno obiettato che un aumento dei costi a carico degli utilizzatori finali nell'industria della carta e della pasta da carta comprometterebbe seriamente la loro capacità di competere con le altre industrie di paesi terzi. La Commissione riconosce che le industrie in questione si trovano in una situazione difficile all'interno e all'esterno della Comunità, che potrebbe essere aggravata dagli aumenti del prezzo della magnesia caustica. La Commissione ritiene tuttavia che l'impatto del dazio in forma di un prezzo minimo per tonnellata, come stabilito al punto 20, sia tale da permettere agli utilizzatori industriali, quali i produttori di carta e di pasta di carta, di acquistare magnesia caustica a prezzi non superiori a quelli dei loro concorrenti al di fuori della Comunità e di mantenere così la loro posizione concorrenziale. Inoltre, benché in assenza di dazi gli utilizzatori finali possano trarre un vantaggio a breve termine dalle forniture a basso prezzo, se non fosse ripristinata una concorrenza leale sul mercato comunitario a più lungo termine sarebbe ridotta la concorrenza e quindi i prezzi aumenterebbero. (23) Alcuni importatori hanno obiettato che non è necessario proteggere l'industria comunitaria nei confronti di importazioni di magnesia caustica che essa stessa non è in grado di fornire. Essi affermano che la capacità attuale dell'industria comunitaria non è sufficiente per soddisfare la domanda complessiva della Comunità. È vero che, attualmente, la produzione nella Comunità non è sufficiente a soddisfare la domanda del prodotto in questione, ma la Commissione ha stabilito che l'industria comunitaria opera ad un livello eccessivamente basso di utilizzazione degli impianti e dispone di abbondanti riserve. Le importazioni in dumping a basso prezzo provenienti dalla Cina hanno impedito all'industria comunitaria di utilizzare appieno la propria capacità e di espandere le strutture di produzione. Inoltre questa argomentazione è fondata su un'interpretazione errata degli effetti dei dazi antidumping. Dopo l'applicazione del dazio, infatti, i consumatori comunitari saranno ancora in grado di acquistare magnesia cinese a prezzi concorrenziali. In effetti, quando, come nel presente procedimento, il dazio è uguale al margine di dumping, ma inferiore all'importo necessario per rimuovere interamente il pregiudizio, è eliminato unicamente l'elemento sleale del vantaggio di prezzo degli esportatori. In tali circostanze gli esportatori possono farsi concorrenza lealmente sulla base dei loro effettivi vantaggi comparati. Sul mercato nella Comunità operano inoltre molti altri fornitori non comunitari di magnesia caustica. La Commissione non ritiene che esista alcun pericolo di carenza dell'offerta. (24) Gli esportatori cinesi hanno riaffermato che l'imposizione di misure inefficaci non era nell'interesse della Comunità, in quanto l'applicazione di dazi antidumping sulla magnesia caustica cinese avrebbe provocato un forte aumento delle importazioni a basso costo dalla Corea del Nord. Come indicato al punto 42 del regolamento che istituisce il dazio provvisorio, la Commissione, se rilevasse che le importazioni cinesi sono sostituite in larga misura da importazioni in dumping provenienti dalla Corea del Nord, prenderebbe in considerazione un'azione appropriata. (25) Per i motivi suesposti e per quelli indicati ai punti 41-43 del regolamento che istituisce il dazio provvisorio, la Commissione conclude che nella fattispecie è opportuno intervenire nell'interesse della Comunità. Il Consiglio conferma le risultanze e le conclusioni suddette. J. RISCOSSIONE DEL DAZIO PROVVISORIO (26) Dato il cambiamento del tipo di dazio, in questo particolare caso il Consiglio ritiene non opportuno riscuotere in via definitiva il dazio antidumping provvisorio, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ossido di magnesio del codice NC ex 2519 90 90 (codice Taric 2519 90 90*10) originario della Repubblica popolare cinese. 2. L'importo del dazio è pari all'importo di cui il prezzo minimo di 112 ecu per tonnellata supera il prezzo netto franco frontiera comunitaria prima dello sdoganamento. 3. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1993. Per il Consiglio Il Presidente J. TROEJBORG (1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. (2) GU n. L 282 del 26. 9. 1992, pag. 23. (3) GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 1.