31993R1444

REGOLAMENTO (CEE) N. 1444/93 DELLA COMMISSIONE dell' 11 giugno 1993 che sostituisce l' allegato del regolamento (CEE) n. 3805/92 che fissa l' elenco per il 1993 dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone costiere della Comunità utilizzando reti a strascico a pali, la cui lunghezza complessiva superi nove metri

Gazzetta ufficiale n. L 142 del 12/06/1993 pag. 0019 - 0026


REGOLAMENTO (CEE) N. 1444/93 DELLA COMMISSIONE dell'11 giugno 1993 che sostituisce l'allegato del regolamento (CEE) n. 3805/92 che fissa l'elenco per il 1993 dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone costiere della Comunità utilizzando reti a strascico a pali, la cui lunghezza complessiva superi nove metri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3034/92 (2), in particolare l'articolo 15,

visto il regolamento (CEE) n. 3554/90 della Commissione, del 10 dicembre 1990, che stabilisce le modalità per redigere l'elenco dei pescherecci la cui lunghezza fuori tutto superi gli 8 metri e che sono autorizzati a pescare la sogliola in alcune zone della Comunità utilizzando reti a strascico a pali la cui lunghezza complessiva superi i 9 metri (3), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1;

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera c) del regolamento (CEE) n. 304/86, occorre redigere un elenco annuale dei pescherecchi di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri autorizzati a pescare la sogliola nelle zone menzionate alla lettera a) del predetto paragrafo, con reti a strascico a pali la cui lunghezza complessiva superi i nove metri;

considerando che, per il 1993, detto elenco è stato pubblicato in allegato al regolamento (CEE) n. 3805/92 della Commissione (4);

considerando che le autorità di alcuni Stati membri hanno chiesto che siano apportate modifiche all'allegato del regolamento (CEE) n. 3805/92 relativamente ai pescherecci che rispondono alle condizioni di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento; che tali modifiche riguardano la sostituzione, l'aggiunta e/o la radiazione di pescherecci, nonché le caratteristiche tecniche di alcune delle imbarcazioni figuranti nell'elenco; che le richieste di modifica presentate dalle autorità nazionali recano tutte le informazioni giustificative ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3554/90; che dalla valutazione di dette informazioni emerge la loro conformità con le disposizioni precitate e che è pertanto necessario modificare l'elenco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3805/92 è modificato secondo l'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 1993.

Per la Commissione

Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1.

(2) GU n. L 307 del 23. 10. 1992, pag. 1.

(3) GU n. L 346 dell'11. 12. 1990, pag. 11.

(4) GU n. L 384 del 30. 12. 1992, pag. 20.

PARARTIMA ANEXO - BILAG - ANHANG - - ANNEX - ANNEXE - ALLEGATO - BIJLAGE - ANEXO

/* Tabelle: v. GUCE */