31993R1442

Regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione, del 10 giugno 1993, recante modalità d'applicazione del regime d'importazione delle banane nella Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 142 del 12/06/1993 pag. 0006 - 0015
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 50 pag. 0006
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 50 pag. 0006


REGOLAMENTO (CEE) N. 1442/93 DELLA COMMISSIONE del 10 giugno 1993 recante modalità d'applicazione del regime d'importazione delle banane nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 1, secondo e terzo comma, e paragrafo 3, secondo comma, nonché l'articolo 20,

considerando che il titolo IV del regolamento (CEE) n. 404/93 istituisce un regime per l'importazione delle banane fresche provenienti dai paesi terzi; che occorre stabilire le relative modalità d'applicazione;

considerando che, ai fini dell'applicazione del regime di contingente tariffario di cui agli articoli 18 e 19 del summenzionato regolamento, è opportuno stabilire quali operatori possono presentare domanda di titolo d'importazione; che i criteri da adottare devono non soltanto tener conto della diversità e della complessità delle strutture d'approvvigionamento e di commercializzazione esistenti nei vari Stati membri alla data di entrata in vigore del regime, ma anche garantire l'accesso al contingente ai vari tipi di operatori la cui attività economica specializzata dipende direttamente da tale accesso, senza perturbare i normali rapporti commerciali tra gli agenti economici operanti ai vari stadi del circuito commerciale; che devono pertanto essere considerati come « operatori » gli agenti economici che hanno assunto a proprio carico i maggiori oneri e rischi commerciali inerenti all'acquisto dei prodotti freschi presso i produttori dei paesi terzi, all'approvvigionamento del mercato comunitario e alla maturazione; che il commercio all'ingrosso, meno specializzato, non corre gli stessi rischi sul piano commerciale e non dipende da un accesso diretto al contingente tariffario per poter proseguire la propria attività economica;

considerando che, per gli stessi motivi, è opportuno, nel determinare i diritti d'importazione, applicare un coefficiente di ponderazione ai quantitativi commercializzati dagli operatori presi in considerazione, al fine di tener conto della loro funzione economica e dei loro rischi commerciali; che siffatta ponderazione garantisce una maggiore parità di trattamento fra i vari tipi di operatori nella Comunità e corregge gli effetti negativi scaturenti dal fatto che gli stessi quantitativi di prodotti vengono ripetutamente conteggiati a diversi stadi del circuito commerciale;

considerando che occorre stabilire le modalità di registrazione e le comunicazioni necessarie per la gestione del contingente tariffario, nonché i documenti giustificativi dei diritti degli operatori;

considerando che nella fattispecie si applica - salvo in caso di deroga espressamente prevista - il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2101/92 (3); che, a norma dell'articolo 9 di tale regolamento, i diritti derivanti dai titoli possono essere trasmessi dal titolare, durante il periodo di validità degli stessi, una sola volta per ogni titolo o relativo estratto;

considerando che è d'uopo precisare le condizioni e gli effetti della cessione del titolo, tenendo conto della definizione delle categorie di operatori, nonché dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 404/93; che si deve ammettere la cessione dei titoli, onde favorire la persistenza e lo sviluppo delle relazioni commerciali sia tra i vari agenti economici del settore, sia tra gli operatori appartenenti a una stessa categoria, sia tra gli operatori della categoria A e quelli della categoria B, sia tra i medesimi ed i nuovi operatori della categoria C; che non si ritiene invece opportuno suscitare relazioni commerciali artificiose o speculative, né rischiar di perturbare i normali rapporti commerciali, autorizzando i nuovi operatori a cedere i loro titoli ad operatori appartenenti alle categorie A e B;

considerando che le disposizioni dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 404/93, riguardanti i quantitativi di riferimento da prendere in considerazione per determinare i diritti d'importazione degli operatori, hanno come conseguenza quella di limitare gli effetti delle cessioni dei titoli; che, infatti, i diritti d'importazione degli operatori della categoria B scaturiscono esclusivamente dai quantitativi di banane ACP tradizionali o di banane comunitarie da essi commercializzati;

considerando, in particolare, che occorre accertarsi dell'origine delle banane ACP tradizionali, subordinando il rilascio dei titoli d'importazione alla presentazione di certificati d'origine emessi dai paesi interessati;

considerando che gli Stati membri devono fornire alla Commissione informazioni statistiche sul mercato della banana, per consentirle di seguirne l'andamento e per facilitare la compilazione annuale del bilancio di previsione menzionato all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 404/93;

considerando che il comitato di gestione delle banane non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regime d'importazione delle banane nel quadro del contingente tariffario di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CEE) n. 404/93, del regime d'importazione delle banane al di fuori di tale contingente e del regime d'importazione delle banane tradizionali originarie dei paesi ACP.

TITOLO I MODALITÀ D'APPLICAZIONE DEL REGIME DEL CONTINGENTE TARIFFARIO

Articolo 2

Per il secondo semestre 1993, il contingente tariffario è aperto nei seguenti limiti:

a) 665 000 t per la categoria degli operatori che prima del 1992 hanno commercializzato banane di paesi terzi e/o banane ACP non tradizionali ai sensi dell'articolo 15 del precitato regolamento, in appresso denominata « categoria A »;

b) 300 000 t per la categoria degli operatori che hanno commercializzato banane comunitarie e/o banane ACP tradizionali, in appresso denominata « categoria B »;

c) 35 000 t per la categoria degli operatori che dal 1992 o successivamente hanno iniziato a commercializzare banane diverse dalle banane comunitarie e/o ACP tradizionali, in appresso denominata « categoria C ».

Articolo 3

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 18 e 19 del regolamento (CEE) n. 404/93, è considerato « operatore » delle categorie A e/o B e può essere titolare di un titolo d'importazione un agente economico, persona fisica o giuridica, agente singolo o associazione, stabilito nella Comunità nel periodo che determina il suo quantitativo di riferimento nonché al momento della sua registrazione ai sensi dell'articolo 4, il quale, operando in proprio, ha realizzato una o più delle funzioni seguenti:

a) ha acquistato presso produttori banane verdi originarie di paesi terzi e/o di paesi ACP oppure, se del caso, ha prodotto e quindi spedito e venduto tali prodotti nella Comunità;

b) in quanto proprietario, ha fornito e messo in libera pratica banane verdi, nonché ha messo in vendita tali prodotti ai fini di una successiva immissione sul mercato comunitario; l'onere dei rischi di deterioramento o di perdita del prodotto è assimilato all'onere del rischio assunto dal proprietario del prodotto;

c) in quanto proprietario, ha fatto maturare banane verdi e le ha immesse sul mercato nella Comunità.

Per quanto riguarda le banane raccolte nella Comunità, l'agente economico, persona fisica o giuridica, agente singolo o associazione, che, avendole acquistate presso produttori o eventualmente prodotte, le abbia spedite e successivamente vendute per immetterle sul mercato, è assimilato all'agente economico che espleta la funzione descritta alla lettera a).

L'operatore che in Portogallo, nell'ambito del precedente regime nazionale, è stato aggiudicatario delle operazioni d'importazione di banane è assimilato all'agente economico che espleta la funzione di cui alla lettera a); detto quantitativo non può essere computato nella determinazione del quantitativo di riferimento di un altro operatore a titolo della funzione descritta alla lettera a).

2. Non sono considerati operatori per l'esercizio di questa unica attività gli agenti economici che esercitano attività allo stadio del commercio all'ingrosso e allo stadio della consegna al consumatore finale.

3. Il quantitativo minimo di cui all'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 404/93, nell'ambito delle funzioni descritte al paragrafo 1, ammonta a 250 t commercializzate in uno qualsiasi dei tre anni del periodo di riferimento.

Il quantitativo minimo è di 20 t quando la commercializzazione riguarda unicamente banane di lunghezza inferiore o uguale a 10 cm.

4. Gli operatori derivanti dalla fusione di operatori che dispongono ciascuno di diritti, in applicazione del presente articolo, fruiscono degli stessi diritti degli operatori da cui sono derivati.

Articolo 4

1. Le autorità competenti degli Stati membri compilano elenchi separati degli operatori appartenenti alle categorie A e B, indicando per ogni operatore i quantitativi da lui commercializzati durante ciascuno dei tre anni anteriori all'anno che precede quello per il quale è aperto il contingente tariffario, e ripartendo tali quantitativi secondo le funzioni economiche descritte all'articolo 3, paragrafo 1.

La registrazione degli operatori e l'accertamento dei quantitativi commercializzati da ciascuno di essi hanno luogo per iniziativa dei medesimi e su loro richiesta scritta, presentata in un solo Stato membro di loro scelta.

L'allegato I contiene un elenco delle autorità competenti dei singoli Stati membri.

2. Entro il 1o aprile e per l'anno 1994 entro il 1o settembre 1993 - gli operatori interessati comunicano alle autorità competenti il volume globale dei quantitativi di banane commercializzati nel corso di ciascuno degli anni di cui al paragrafo 1, ripartendo chiaramente i prodotti:

a) secondo le origini sottoindicate, conformemente alla definizione contenuta all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 404/93:

- banane originarie di paesi terzi diversi dagli Stati ACP e quantitativi ACP non tradizionali,

- banane degli Stati ACP, nei limiti dei quantitativi tradizionali indicati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 404/93, specificando i quantitativi per ogni Stato;

- banane prodotte nella Comunità, con indicazione della regione produttrice;

b) secondo le funzioni economiche descritte all'articolo 3, paragrafo 1.

3. Gli operatori interessati tengono a disposizione delle autorità i documenti giustificativi di cui all'articolo 7.

4. Entro il 1o ottobre gli operatori della categoria C stabilita nella Comunità presentano all'autorità competente di uno Stato membro le domande di assegnazione dei quantitativi ammessi. Le autorità competenti comunicano alla Commissione, anteriormente al 10 ottobre, il volume totale delle domande presentate dagli operatori C registrati presso le stesse autorità, nonché un elenco di tali operatori. Se il volume delle domande degli operatori suddetti supera il quantitativo fissato a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 404/93, ogni domanda viene ridotta di una percentuale stabilita dalla Commissione. Le autorità competenti comunicano anteriormente al 1o novembre agli operatori della categoria i quantitativi loro assegnati.

5. Entro il 1o maggio - e per l'anno 1994 entro il 20 settembre 1993, le autorità competenti comunicano alla Commissione gli elenchi degli operatori di cui al paragrafo 1, specificando i quantitativi commercializzati da ciascuno di essi.

Se è necessario, la Commissione trasmette tali elenchi agli altri Stati membri, affinché possano identificare o impedire eventuali dichiarazioni fraudolente degli operatori.

Articolo 5

1. Ogni anno entro il 1o luglio - e per il 1994 entro il 1o ottobre 1993, le autorità competenti calcolano, per ogni operatore delle categorie A e B registrato presso le stesse autorità, la media dei quantitativi commercializzati nei tre anni anteriori all'anno che precede quello per il quale è aperto il contingente, ripartiti secondo la natura delle funzioni esercitate dall'operatore a norma dell'articolo 3, paragrafo 1. Tale media è denominata « quantitativo di riferimento ».

Il quantitativo di riferimento per un operatore della categoria A è determinato sulla base degli scambi di banane di paesi terzi e di banane ACP non tradizionali, escluse quelle importate tramite titoli rilasciati a operatori delle categorie B o C. Il quantitativo di riferimento per un operatore della categoria B è determinato sulla base degli scambi di banane comunitarie e di banane ACP tradizionali.

2. Ai quantitativi commercializzati si applicano, a seconda delle funzioni, di cui all'articolo 3, paragrafo 1 i seguenti coefficienti di ponderazione:

- funzione a): 57 %,

- funzione b): 15 %,

- funzione c): 28 %.

Il quantitativo di riferimento di cui al paragrafo 1 viene computato in media triennale, anche se l'operatore non ha commercializzato banane durante un anno o addirittura due anni del trennio.

3. Ogni anno entro il 15 luglio - e per il 1994 entro il 15 ottobre 1993 - le autorità competenti comunicano alla Commissione, per gli operatori registrati presso le autorità stesse, l'ammontare totale dei quantitativi di riferimento, ponderati a norma del paragrafo 2, nonché il volume totale, per ogni funzione, delle banane commercializzate.

Articolo 6

Se del caso, la Commissione provvede, in base al volume del contingente tariffario annuale e al totale dei quantitativi di riferimento degli operatori di cui all'articolo 5, a fissare il coefficiente uniforme di riduzione per ciascuna categoria di operatori da applicare al quantitativo di riferimento di ogni operatore per determinare il quantitativo da assegnare a quest'ultimo.

Gli Stati membri fissano tale quantitativo per ogni operatore registrato appartenente alle categorie A e B e lo comunicano a quest'ultimo entro il 1o agosto - per il 1994 entro il 1o novembre 1993.

Articolo 7

I tipi di documenti che possono essere presentati, su richiesta delle autorità competenti degli Stati membri, per accertare i quantitativi commercializzati da ciascun operatore delle categorie A e B registrato presso le autorità stesse, sono i seguenti:

- l'esemplare consegnato all'importatore del documento amministrativo unico (DAU) o eventualmente del documento relativo alle dichiarazioni semplificate;

- una copia del certifica T 2, rilasciato conformemente all'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 2726/90 del Consiglio (4) e all'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1214/92 della Commissione (5), per le operazioni realizzate durante il periodo di riferimento;

- l'originale o copia certificata conforme delle fatture;

- tutti i giustificativi appropriati, fra cui segnatamente i documenti nazionali d'importazione rilasciati e utilizzati prima dell'entrata in vigore del presente regime;

- i titoli d'importazione rilasciati conformemente al presente regolamento, nonché i documenti comprovanti la commercializzazione delle banane prodotte nella Comunità.

Articolo 8

Le autorità competenti eseguono tutti i controlli adeguati per verificare la fondatezza delle domande e dei giustificativi presentati dagli operatori. A tal fine, esse possono prendere in considerazione le perizie e relazioni redatte dai controllori contabili e revisori dei conti delle imprese.

Articolo 9

1. Per ogni trimestre, in base ai dati e alle previsioni riguardanti il mercato comunitario, ricavati dal bilancio di previsione della produzione, del consumo e delle importazioni ed esportazioni della Comunità, menzionato all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 404/93, vengono fissati quantitativi indicativi per il rilascio dei titoli d'importazione durante tali periodi.

2. Per un determinato trimestre, gli operatori presentano le domande di titolo d'importazione alle autorità competenti dello Stato membro nel quale essi avevano inoltrato la domanda d'iscrizione di cui all'articolo 4. Le domande di titolo vanno presentate durante la prima settimana dell'ultimo mese del trimestre precedente, nei limiti della quota autorizzata per detto trimestre del quantitativo annuo totale assegnato agli operatori in questione. Per il secondo semestre 1993, tale quantitativo viene fissato in base alle percentuali di cui all'allegato II.

3. Se i quantitativi per i quali è stata presentata domanda di titolo d'importazione nell'ambito di una o più d'una categoria di operatori superano notevolmente il quantitativo indicativo fissato, viene determinata, preliminarmente all'applicazione dell'articolo 5, una percentuale unica di riduzione da applicare alle domande. Tale riduzione non si applica alle domande vertenti su quantitativi pari o inferiori a 150 t.

4. Le domande di titolo presentate

- dagli operatori della categoria A recano la dicitura: « domanda di titolo - categoria A - regolamento (CEE) n. 1442/93 »;

- dagli operatori della categoria B recano la dicitura: « domanda di titolo - categoria B - regolamento (CEE) n. 1442/93 »;

- dagli operatori della categoria C recano la dicitura: « domanda di titolo - categoria C - regolamento (CEE) n. 1442/93 ».

5. Le autorità competenti rilasciano il titolo d'importazione per ogni operatore, separatamente per ciascuna categoria, in funzione del quantitativo annuale assegnato conformemente all'articolo 6.

Articolo 10

1. Entro i due giorni lavorativi successivi allo scadere del termine di presentazione delle domande, le autorità competenti comunicano alla Commissione i quantitativi di banane per i quali è stata presentata domanda di titolo d'importazione nell'ambito delle diverse categorie definite all'articolo 1; tali quantitativi devono essere indicati con chiarezza e suddivisi per categoria, menzionando a parte il volume totale delle domande individuali pari o inferiori a 150 t.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi relativi ai titoli d'importazione non utilizzati o utilizzati solo in parte, corrispondenti alla differenza tra i quantitativi imputati sul retro dei titoli e quelli per i quali sono stati rilasciati i titolo stessi.

3. I quantitativi non utilizzati vengono riassegnati, su richiesta, al medesimo operatore nel trimestre successivo.

Articolo 11

1. I titoli d'importazione vengono rilasciati entro il 21 dell'ultimo mese di ogni trimestre per il trimestre successivo. Se si tratta di un giorno non lavorativo, il rilascio avviene al più tardi il primo giorno lavorativo successivo.

2. La validità dei titoli d'importazione scade il settimo giorno del quarto mese successivo al mese di rilascio.

Articolo 12

1. Prima della scadenza dei titoli d'importazione, gli operatori interessati dichiarano senza indugio alle autorità nazionali competenti i quantitativi di banane di paesi terzi e di banane ACP non tradizionali immessi in libera pratica e destinati alla riesportazione fuori dalla Comunità. Essi rinviano alle autorità l'originale dei titoli d'importazione su cui è stata effettuata l'imputazione.

2. Alla fine di ogni trimestre le autorità competenti comunicano alla Commissione i quantitativi destinati alla riesportazione, specificando per ciascun caso la categoria di operatori nell'ambito della quale sono stati rilasciati i titoli d'importazione.

3. I quantitativi riesportati vengono riassegnati, nel corso della campagna in causa, all'operatore che ha messo in libera pratica i quantitativi da riesportare.

4. Le autorità competenti si accertano che i quantitativi dichiarati a norma del paragrafo 1 vengano effettivamente riesportati fuori dalla Comunità.

Articolo 13

I diritti derivanti da un titolo d'importazione rilasciato conformemente al presente titolo I possono essere trasmessi dal titolare, durante il periodo di validità del titolo d'importazione in questione, a favore di un solo cessionario per ogni titolo e relativo estratto, nel rispetto delle condizioni sotto esposte.

1. La cessione dei diritti può essere effettuata:

a) tra operatori appartenenti alla stessa categoria;

b) da operatori della categoria A a favore di operatori della categoria B e viceversa;

c) da operatori delle categoria A o B a favore di operatori della categoria C.

2. Non sono ammesse cessioni effettuate da un operatore della categoria C a favore di operatori delle categorie A e B.

3. Se un operatore della categoria A trasmette i propri diritti a un altro operatore delle categorie A o C, nel calcolare i quantitativi di riferimento dei due operatori ai sensi dell'articolo 5 si tiene conto del quantitativo ceduto, per diminuire il quantitativo di riferimento del titolare e aumentare quello del cessionario.

4. Gli obblighi derivanti dai titoli non sono trasmissibili.

TITOLO II MODALITÀ PER L'IMPORTAZIONE DI BANANE ACP TRADIZIONALI

Articolo 14

1. In base ai criteri precisati all'articolo 9, paragrafo 1, vengono fissati quantitativi indicativi trimestrali per il rilascio di titoli d'importazione relativamente alle banane originarie dei paesi ACP.

Per il secondo trimestre 1993, detti quantitativi sono riportati nell'allegato II del presente regolamento.

2. Le domande di titolo d'importazione devono essere presentate alle autorità competenti dello Stato membro durante la prima settimana dell'ultimo mese di ogni trimestre.

3. Per le banane ACP tradizionali ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 404/93, una domanda di titolo non può vertere su un quantitativo superiore a quello indicato nell'allegato di detto regolamento per una determinata origine.

4. Per poter essere ricevuta, la domanda di titolo d'importazione deve:

a) essere accompagnata dall'originale di un certificato rilasciato dalle autorità competenti del paese interessato attestante l'origine delle banane, conformemente al modello che figura nell'allegato III, e recante nella casella « Note » e nella casella 5 la dicitura « banane ACP tradizionali - regolamento (CEE) n. 404/93 »;

b) essere accoompagnata dalla prova, costituita da copia della polizza di carico, che le banane sono state caricate nel paese d'origine che ha rilasciato il certificato di cui alla lettera a) e, qualora detto paese facesse effettuare le operazioni di esportazione in un porto di un paese vicino, essere corredata anche di un documento di trasporto attestante il trasferimento della merce dal paese di origine al porto d'imbarco. La successiva presentazione della copia della polizza di carico è subordinata al deposito di una cauzione di 5 ECU/t, che viene svincolata al momento della sua presentazione;

c) vertere su un quantitativo non superiore a quello indicato nei documenti di cui alle lettere a) e b).

Articolo 15

La domanda di titolo e il titolo stesso recano:

1. nella casella « Note » e nella casella 24, la dicitura: « Banane ACP tradizionali - regolamento (CEE) n. 404/93 »;

2. nella casella 8, l'indicazione del paese ACP d'origine.

Il titolo obbliga ad importare dal paese ACP indicato.

Articolo 16

1. Entro i due giorni lavorativi successivi allo scadere del termine di presentazione delle domande, le autorità nazionali competenti comunicano alla Commissione i quantitativi per i quali è stata inoltrata domanda di titolo, fornendo un'indicazione precisa del paese ACP d'origine.

La Commissione stabilisce senza indugio i quantitativi per i quali possono essere rilasciati titoli d'importazione.

2. Se i quantitativi richiesti, originari di uno stesso paese ACP indicato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 404/93, superano i quantitativi tradizionali precisati in detto allegato e per il secondo trimestre 1993 la metà degli stessi quantitativi o, se del caso, i quantitativi indicativi fissati per il periodo di cui trattasi, la Commissione stabilisce una percentuale uniforme di riduzione da applicare a tutte le domande di titolo in cui figuri tale origine.

3. Ove siano stati rilasciati titoli d'importazione per la totalità dei quantitativi tradizionali aventi una stessa origine, la Commissione provvede senza indugio ad informare gli Stati membri e gli operatori che, per l'anno in questione, tutte le importazioni future in provenienza dal paese d'origine di cui trattasi saranno importazioni ACP non tradizionali.

Articolo 17

1. Le autorità nazionali competenti rilasciano i titoli entro il 21 dell'ultimo mese di ogni trimestre. Ove si tratti di un giorno non lavorativo, il rilascio avviene entro il primo giorno lavorativo successivo.

2. La validità dei titoli d'importazione scade il settimo giorno del quarto mese successivo al mese di rilascio.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi relativi ai titoli di importazione non utilizzati o parzialmente utilizzati.

4. I quantitativi non utilizzati vengono riassegnati, su richiesta, allo stesso operatore nel trimestre successivo.

TITOLO III MODALITÀ PER L'IMPORTAZIONE DI BANANE AL DI FUORI DEL CONTINGENTE

Articolo 18

1. L'importazione nella Comunità, al di fuori del contingente tariffario, di banane di paesi terzi o di banane ACP non tradizionali è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione.

2. Le domande di titolo d'importazione possono essere presentate in qualsiasi Stato membro. La domanda di titolo e il titolo stesso recano nella casella 20 l'indicazione: « Importazione non compresa nel contingente tariffario - Regolamento (CEE) n. 404/93 ».

3. I titoli sono rilasciati con la massima sollecitudine. Essi hanno una validità di tre mesi.

4. Ogni secondo e quarto mercoledì del mese, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli.

TITOLO IV DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 19

Le domande di titolo d'importazione devono essere corredate della prova di avvenuto deposito di una cauzione, conformemente al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (6). L'importo della cauzione è di 15 ECU/t.

Se i titoli sono rilasciati per un quantitativo inferiore a quello richiesto, la cauzione viene immediatamente svincolata per il quantitativo non assegnato.

Articolo 20

Si applicano tutte le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88, ad eccezione dell'articolo 8, paragrafi 4 e 5, nonché delle deroghe previste dal presente regolamento.

È applicabile nella fattispecie l'articolo 33, paragrafo 5 del summenzionato regolamento.

Articolo 21

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni statistiche ed economiche di seguito indicate:

- ogni mercoledì, in riferimento alla settimana precedente, i prezzi all'ingrosso delle banane gialle - ripartiti per paese di origine - rilevati sui mercati rappresentativi indicati all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2118/74 della Commissione (7);

- ogni mercoledì, in riferimento alla settimana precedente, i quantitativi immessi in libera pratica, ripartiti secondo le categorie ai titoli indicate nell'articolo 9, paragrafo 4;

- ogni mercoledì della seconda e quarta settimana del mese, il volume di banane comunitarie per le quali è stato chiesto alle autorità competenti un documento T 2;

- il 20 di ogni mese, i dati relativi al volume e al valore delle banane immesse in libera pratica nel loro territorio durante il mese precedente, ripartiti per paese di origine;

- su richiesta, le previsioni di produzione e di consumo.

Articolo 22

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.

(2) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(3) GU n. L 210 del 25. 7. 1992, pag. 18.

(4) GU n. L 262 del 26. 9. 1990, pag. 1.

(5) GU n. L 132 del 16. 5. 1992, pag. 1.

(6) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

(7) GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.

ALLEGATO I

Le autorità degli Stati membri competenti per la compilazione dell'elenco degli operatori e dei quantitativi da essi commercializzati sono le seguenti:

- Belgio:

Office central des contingents et licences

Rue De Mot 24/26

B-1040 Bruxelles

- Danimarca:

EF-Direktoratet

Frederiksbergade 18

DK-1360 Koebenhavn K

- Germania:

Bundesamt fuer Ernaehrung und Forstwirtschaft

Referat 35

Fino al 30 giugno 1993:

Adickesallee

D-6000 Frankfurt am Main

A decorrere del 1o luglio 1993:

Postfach 180203

D-60083 Frankfurt am Main

Adickesallee

D-60322 Frankfurt am Main

- Spagna:

Dirección General de Comercio Exterior

Po de la Castellana 162 - planta 4o

E-28071 Madrid

- Grecia:

Ministère de l'agriculture

Direction générale de la production végétale

Direction « Dentrokipeftikis »

2, rue Acharnon

GR-10176 Athènes

- Francia:

Ministère de l'agriculture

Direction de la production et des échanges (DPE)

Sous-direction des productions végétales

Bureau des fruits, des légumes et de l'horticulture

3, rue Barbet de Jouy

F-75007 Paris

- Irlanda:

Department of Agriculture, Food and Forestry

Horticulture Division

Agriculture House (7W)

Kildare Street

IRL-Dublin 2

- Italia:

Ministero del commercio con l'estero

DG Import/Export - Div. IV

Viale Boston

I-00144 Roma

- Lussemburgo:

Ministère de l'agriculture

Administration des services techniques de l'agriculture

Service de l'horticulture

16, route d'Esch

BP 1904

L-1019 Luxembourg

- Paesi Bassi:

Produktschap voor Groenten en Fruit

Bezuidenhoutseweg 153

NL-2594 AG Den Haag

Postbus 90403

NL-2509 LK Den Haag

- Portogallo:

Ministério do Comércio e Turismo

Direcçao-Geral do Comércio

Avenida da República, no 79

P-1000 Lisboa

- Regno Unito:

Intervention Board

External Trade Division

Lancaster House

Hampshire Court

UK-Newcastle NE4 7YE

ALLEGATO II

Quantitativi indicativi per il 1993 1. Per il 1993, i limiti di cui all'articolo 9, paragrafo 2, sono i seguenti:

- da luglio a settembre: - si applicano le misure transitorie speciali di cui al regolamento (CEE) n. 1442/93

- da ottobre a dicembre: - 64 %

2. Per il 1993, i quantitativi indicativi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, espressi in percentuale dei volumi determinati per ciascuna origine nell'allegato del regolamento (CEE) n. 404/93, sono i seguenti:

- da luglio a settembre: - 23 %;

- da ottobre a dicembre: - 27 %.

ALLEGATO III

1. Speditore CERTIFICATO D'ORIGINE

per l'importazione di prodotti agricoli nella Comunità economica europea

N. ORIGINALE

2. Destinatario (indicazione facoltativa) 3. ORGANISMO EMITTENTE

4. Paese d'origine

NOTE

A. Il modulo del titolo deve essere compilato a macchina oppure con un procedimento meccanografico o simile.

B. L'originale del titolo deve essere presentato contemporaneamente alla dichiarazione di immissione in libera pratica presso l'ufficio competente nella Comunità. 5. Osservazioni

6. N. d'ordine - Marche e numeri - Quantità e natura dei colli - DESIGNAZIONE DELLE MERCI 7. Massa lorda

e netta (kg)

8. SI CERTIFICA CHE I PRODOTTI SUINDICATI SONO ORIGINARI DEL PAESE MENZIONATO NELLA CASELLA N. 4 E CHE LE INDICAZIONI DELLA CASELLA N. 5 SONO ESATTE. Luogo e data del rilascio: Firma: Timbro dell'organismo emittente:

9. SPAZIO RISERVATO ALLE AUTORITÀ DOGANALI DELLA COMUNITÀ