31993R1428

REGOLAMENTO (CEE) N. 1428/93 DELLA COMMISSIONE del 10 giugno 1993 che fissa, per la campagna 1993, i prezzi di riferimento dell' uva da tavola

Gazzetta ufficiale n. L 140 del 11/06/1993 pag. 0021 - 0022


REGOLAMENTO (CEE) N. 1428/93 DELLA COMMISSIONE del 10 giugno 1993 che fissa, per la campagna 1993, i prezzi di riferimento dell'uva da tavola

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 638/93 (2), in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3824/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu a seguito dei riallineamenti monetari (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1330/93 (5), in particolare l'articolo 2,

considerando che, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72, ogni anno, prima dell'inizio della campagna di commercializzazione, vengono fissati prezzi di riferimento validi per l'intera Comunità;

considerando che, data l'importanza della produzione comunitaria di uve da tavola, è necessario fissare un prezzo di riferimento per tale prodotto;

considerando che la commercializzazione dell'uva da tavola raccolta durante una determinata campagna di produzione si estende dal mese di maggio al mese di aprile dell'anno successivo; che i quantitativi minimi raccolti durante i mesi di maggio e giugno, le due prime decadi di luglio, nonché nei mesi da gennaio ad aprile dell'anno successivo, non giustificano la fissazione di prezzi di riferimento per tali periodi; che per quanto riguarda l'ultima decade del mese di novembre e il mese di dicembre può verificarsi una progressione relativamente importante della commercializzazione dei prodotti comunitari, dovuta principalmente all'evoluzione delle tecniche di produzione; che, tuttavia, i dati attualmente disponibili non sono sufficientemente probanti per giustificare sin da ora la fissazione di un prezzo di riferimento per tale periodo; che è pertanto opportuno attualmente fissare i prezzi di riferimento soltanto a decorrere dal 21 luglio e fino al 20 novembre;

considerando che a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1035/72, i prezzi di riferimento sono fissati ad un livello pari a quello della campagna precedente, maggiorato, previa deduzione dell'importo forfettario delle spese di trasporto della campagna precedente sostenute dai prodotti comunitari dalle zone di produzione sino al centro di consumo della Comunità,

- dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli diminuita dell'aumento della produttività,

- dell'importo forfettario delle spese di trasporto valido per la campagna in questione,

senza che il livello così ottenuto possa superare la media aritmetica dei prezzi alla produzione di ogni Stato membro, maggiorata delle spese di trasporto per la campagna in questione; che l'importo così ottenuto è maggiorato dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli, diminuita dell'aumento della produttività; che, d'altra parte, il prezzo di riferimento non può essere inferiore al prezzo di riferimento della campagna precedente;

considerando che, date le variazioni stagionali dei prezzi, è opportuno suddividere la campagna in più periodi e fissare un prezzo di riferimento per ciascuno di essi;

considerando che i prezzi alla produzione corrispondono alla media dei corsi rilevati, nei tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo di riferimento per un prodotto nazionale definito nelle sue caratteristiche commerciali, sul mercato o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione aventi i corsi più bassi, per i prodotti o le varietà che costituiscono una parte considerevole della produzione commercializzata nel corso dell'anno o durante una parte di esso e che rispondono a determinati requisiti per quanto concerne il condizionamento; che la media dei corsi per ogni mercato rappresentativo viene calcolata escludendo i corsi che possono considerarsi eccessivamente elevati od eccessivamente bassi rispetto alle fluttuazioni normali constatate su tale mercato;

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3820/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, recante misure transitorie relative all'applicazione delle disposizioni agrimonetarie di cui al regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio (6), ha stabilito una corrispondenza tra le disposizioni del regime agrimonetario in vigore a partire dal 1o gennaio 1993 e quelle in vigore prima di tale data;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3824/92 ha fissato l'elenco dei prezzi e degli importi del settore degli ortofrutticoli che devono essere divisi per il coefficiente 1,012674, fissato dal regolamento (CEE) n. 537/93 della Commissione (7), modificato dal regolamento (CEE) n. 1331/93 (8), a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1993/94; che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3824/92 prevede che occorre precisare la conseguente riduzione dei prezzi e degli importi per ogni settore, nonché fissare il valore dei prezzi ridotti; che, tuttavia, tale adeguamento non può dare esito ad un prezzo di riferimento di importo inferiore a quello della campagna precedente, a norma dell'articolo 23, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1993, i prezzi di riferimento per l'uva da tavola (codici NC 0806 10 15 e 0806 10 19), espressi in ecu per 100 kg netti, sono fissati come segue per i prodotti della categoria di qualità I, di qualsiasi calibro, presentati in imballaggio:

dal 21 luglio al 31 agosto: 51,92,

settembre e ottobre: 49,20,

novembre (dal 1o al 20): 44,87.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(2) GU n. L 69 del 20. 3. 1993, pag. 7.

(3) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(4) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 29.

(5) GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 113.

(6) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 22.

(7) GU n. L 57 del 10. 3. 1993, pag. 18.

(8) GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 114.