31993R1372

Regolamento (CEE) n. 1372/93 del Consiglio, del 1ºgiugno 1993, recante misure di adattamento di taluni settori dell' industria agroalimentare portoghese

Gazzetta ufficiale n. L 136 del 05/06/1993 pag. 0001 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 49 pag. 0236
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 49 pag. 0236


REGOLAMENTO (CEE) N. 1372/93 DEL CONSIGLIO del 1o giugno 1993 recante misure di adattamento di taluni settori dell'industria agroalimentare portoghese

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che il mercato interno presuppone l'eliminazione degli ostacoli agli scambi non solo tra gli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, ma anche, nella misura più ampia possibile, tra tali Stati membri e i nuovi Stati membri;

considerando che, in tale prospettiva, la maggior parte dei meccanismi transitori di adesione del Portogallo sono smantellati prima della scadenza prevista nell'atto di adesione; che tale smantellamento costituisce, per alcuni settori dell'industria agroalimentare portoghese le cui strutture sono ancora vetuste, una sfida particolarmente ardua data la crescente concorrenza degli altri Stati membri e dei paesi terzi; che conviene pertanto incoraggiare le iniziative di adattamento di tali settori per permetterne l'ammodernamento; che a tal fine è opportuno concedere alle imprese di tali settori un aiuto decrescente per tre anni, in funzione delle capacità stabilite in base alla produzione realizzata nel corso di un periodo di riferimento storico, il cui importo viene stabilito dalle autorità portoghesi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un aiuto di adattamento strutturale, destinato ad accelerare l'ammodernamento a favore delle imprese dei settori dell'industria agroalimentare portoghese in cui si attua uno smantellamento accelerato dei meccanismi transitori dell'adesione, le quali soddisfano i requisiti stabiliti dalle autorità portoghesi in conformità al paragrafo 3.

2. L'aiuto di cui al paragrafo 1 è concesso alle imprese dei settori considerati:

- con aliquota decrescente per tre anni e

- in funzione delle capacità stabilite in base alla produzione realizzata nel corso di un periodo di riferimento storico.

3. Le autorità portoghesi stabiliscono:

- i settori che corrispondono alle condizioni di cui al paragrafo 1;

- i requisiti cui devono rispondere le imprese beneficiarie. Tali requisiti sono stabiliti in base a dati obiettivi;

- l'aliquota degli aiuti. Essa è stabilita in base a criteri obiettivi, in particolare in funzione del grado di difficoltà che comporta, per ogni settore, la soppressione accelerata dei meccanismi transitori dell'adesione;

- il periodo di riferimento di cui al paragrafo 2, il quale non può oltrepassare la data del 31 dicembre 1992.

4. L'aiuto previsto dal presente articolo si limita ad un massimale di 60 milioni di ecu. Esso costituisce un intervento ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (3).

Articolo 2

Le autorità portoghesi comunicano alla Commissione gli elementi determinanti a norma dell'articolo 1, paragrafo 3 immediatamente dopo averli adottati e comunque non oltre il 1o giugno 1993.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 1o giugno 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. ANDERSEN

(1) GU n. C 87 del 27. 3. 1993, pag. 9.

(2) Parere reso il 28 maggio 1993 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1).