31993R1248

Regolamento (CEE) n. 1248/93 della Commissione del 24 maggio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 2252/92 che fissa le modalità di applicazione del regime specifico di misure per i lamponi destinati alla trasformazione

Gazzetta ufficiale n. L 127 del 25/05/1993 pag. 0008 - 0009
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 49 pag. 0219
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 49 pag. 0219


REGOLAMENTO (CEE) N. 1248/93 DELLA COMMISSIONE del 24 maggio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 2252/92 che fissa le modalità di applicazione del regime specifico di misure per i lamponi destinati alla trasformazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1991/92 del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce un regime specifico di misure per i lamponi destinati alla trasformazione (1), in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2252/92 della Commissione (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 839/93 (3), ha stabilito, all'articolo 8, le condizioni e le procedure per l'approvazione dei programmi presentati da associazioni di produttori riconosciute, senza prevedere alcuna possibilità di revisione dei programmi approvati; che attualmente appare invece opportuno prevedere tale possibilità per le parti del programma connesse a ricerche o a studi, per tener conto di eventuali novità in campo scientifico e tecnico;

considerando che a norma dell'articolo 11, paragrafo 1 del suddetto regolamento le organizzazioni di produttori possono presentare soltanto una domanda di aiuto all'anno, entro due mesi dal termine della campagna di commercializzazione, per i lavori eseguiti nel corso della stessa; che, data la precarietà della situazione finanziaria delle organizzazioni di produttori, tale termine si rivela lungo; che è quindi opportuno disporre che le domande di aiuto siano presentate al termine di ogni semestre della campagna di commercializzazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2252/92 è modificato come segue:

1. All'articolo 8, paragrafo 3, è aggiunta la seguente lettera:

« d) Al termine di un periodo minimo di due anni a decorrere dalla data di approvazione del programma, quest'ultimo può essere oggetto di modifica secondo la stessa procedura prevista per l'approvazione iniziale.

Il programma può essere riveduto al massimo due volte, tenendo comunque conto dei risultati dei controlli previsti al paragrafo 5. »

2. All'articolo 11, il testo dei paragrafi 1, 2 e 3 è sostituito dal seguente:

« 1. Per riscuotere l'aiuto comunitario relativo al programma di miglioramento della competitività del settore dei lamponi da industria, le organizzazioni di produttori beneficiarie presentano, al termine di ogni semestre della campagna di commercializzazione, una domanda di aiuto alla competente autorità nazionale.

2. Le domande di aiuto sono presentate, conformemente all'allegato III, entro i due mesi successivi al termine di ciascun semestre della campagna di commercializzazione, unitamente alle fatture e a qualsiasi altro documento equivalente relativo ai lavori eseguiti.

3. Il finanziamento delle spese per le azioni comuni a varie organizzazioni di produttori è ripartito tra tali organizzazioni in ragione delle spese effettuate al termine del semestre di cui trattasi. »

3. Il testo dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

« Articolo 12

Previa verifica delle domande di aiuto e dei relativi documenti giustificativi, le autorità competenti degli Stati membri versano entro tre mesi dall'inoltro della domanda di aiuto il contributo dello Stato membro e l'aiuto comunitario, stabiliti a norma dell'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1991/92. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 199 del 18. 7. 1992, pag. 1.

(2) GU n. L 219 del 4. 8. 1992, pag. 19.

(3) GU n. L 88 dell'8. 4. 1993, pag. 18.