31993R1203

REGOLAMENTO (CEE) N. 1203/93 DELLA COMMISSIONE del 17 maggio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 1562/85 che stabilisce le modalità di applicazione delle misure intese a promuovere la trasformazione delle arance e la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni

Gazzetta ufficiale n. L 122 del 18/05/1993 pag. 0032 - 0032


REGOLAMENTO (CEE) N. 1203/93 DELLA COMMISSIONE del 17 maggio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 1562/85 che stabilisce le modalità di applicazione delle misure intese a promuovere la trasformazione delle arance e la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1199/90 (2), in particolare l'articolo 3,

considerando che la campagna di produzione e di trasformazione dei limoni va dal 1o giugno di un dato anno fino al 31 maggio dell'anno successivo e che pertanto, per una migliore pianificazione della campagna, è opportuno suddividerla in quattro periodi successivi e permettere la conclusione di quattro contratti di trasformazione relativi a tali periodi;

considerando che alla luce dell'esperienza acquisita nella gestione del regime istituito dal regolamento (CEE) n. 1562/85 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2643/91 (4), è necessario rafforzare le disposizioni relative ai controlli;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1562/85 è modificato come segue:

1) All'articolo 7,

a) al paragrafo 1, il testo del quinto trattino è sostituito dal seguente:

« - anteriormente al 20 maggio, al 20 agosto, al 20 novembre e al 20 febbraio per quanto riguarda i limoni che devono essere conferiti all'industria nel corso dei periodi che vanno, rispettivamente:

- dal 1o giugno al 31 agosto,

- dal 1o settembre al 30 novembre,

- dal 1o dicembre al 28/29 febbraio,

- dal 1o marzo al 31 maggio. »;

b) al paragrafo 2, primo comma, il testo della lettera e) è sostituito dal seguente:

« e) il 15 luglio, il 15 ottobre, il 15 gennaio e il 15 aprile per i limoni, a seconda dei periodi indicati al paragrafo 1, quinto trattino; »

c) è aggiunto il seguente paragrafo:

« 4. Il trasformatore può pagare la materia prima al produttore soltanto attraverso un bonifico bancario o un versamento postale. »

2) All'articolo 13, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera:

« d) di una copia del bonifico o versamento di cui all'articolo 7, paragrafo 4 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica dall'inizio della campagna 1993/94.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 125 del 19. 5. 1977, pag. 3.

(2) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 61.

(3) GU n. L 152 dell'11. 6. 1985, pag. 5.

(4) GU n. L 247 del 5. 9. 1991, pag. 21.