REGOLAMENTO (CEE) N. 1203/93 DELLA COMMISSIONE del 17 maggio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 1562/85 che stabilisce le modalità di applicazione delle misure intese a promuovere la trasformazione delle arance e la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni
Gazzetta ufficiale n. L 122 del 18/05/1993 pag. 0032 - 0032
REGOLAMENTO (CEE) N. 1203/93 DELLA COMMISSIONE del 17 maggio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 1562/85 che stabilisce le modalità di applicazione delle misure intese a promuovere la trasformazione delle arance e la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1035/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1199/90 (2), in particolare l'articolo 3, considerando che la campagna di produzione e di trasformazione dei limoni va dal 1o giugno di un dato anno fino al 31 maggio dell'anno successivo e che pertanto, per una migliore pianificazione della campagna, è opportuno suddividerla in quattro periodi successivi e permettere la conclusione di quattro contratti di trasformazione relativi a tali periodi; considerando che alla luce dell'esperienza acquisita nella gestione del regime istituito dal regolamento (CEE) n. 1562/85 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2643/91 (4), è necessario rafforzare le disposizioni relative ai controlli; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 1562/85 è modificato come segue: 1) All'articolo 7, a) al paragrafo 1, il testo del quinto trattino è sostituito dal seguente: « - anteriormente al 20 maggio, al 20 agosto, al 20 novembre e al 20 febbraio per quanto riguarda i limoni che devono essere conferiti all'industria nel corso dei periodi che vanno, rispettivamente: - dal 1o giugno al 31 agosto, - dal 1o settembre al 30 novembre, - dal 1o dicembre al 28/29 febbraio, - dal 1o marzo al 31 maggio. »; b) al paragrafo 2, primo comma, il testo della lettera e) è sostituito dal seguente: « e) il 15 luglio, il 15 ottobre, il 15 gennaio e il 15 aprile per i limoni, a seconda dei periodi indicati al paragrafo 1, quinto trattino; » c) è aggiunto il seguente paragrafo: « 4. Il trasformatore può pagare la materia prima al produttore soltanto attraverso un bonifico bancario o un versamento postale. » 2) All'articolo 13, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera: « d) di una copia del bonifico o versamento di cui all'articolo 7, paragrafo 4 ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica dall'inizio della campagna 1993/94. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 125 del 19. 5. 1977, pag. 3. (2) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 61. (3) GU n. L 152 dell'11. 6. 1985, pag. 5. (4) GU n. L 247 del 5. 9. 1991, pag. 21.