Regolamento (CEE) n. 1148/93 della Commissione, dell'11 maggio 1993, recante modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare in cavalli riproduttori
Gazzetta ufficiale n. L 116 del 12/05/1993 pag. 0015 - 0017
REGOLAMENTO (CEE) N. 1148/93 DELLA COMMISSIONE dell'11 maggio 1993 recante modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare in cavalli riproduttori LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 della Commissione (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5, visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), in particolare l'articolo 12, considerando che, in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3763/91, è necessario stabilire il numero di cavalli riproduttori di razza pura originari della Comunità che beneficiano di un aiuto per agevolare l'avviamento dei settori interessati nei dipartimenti francesi d'oltremare (DOM); considerando che è opportuno fissare gli importi degli aiuti suddetti per l'approvvigionamento dei DOM in cavalli riproduttori di razza pura originari dal resto della Comunità; che tali aiuti sono fissati tenendo conto dei criteri stabiliti all'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3763/91; considerando che le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento di determinati prodotti agricoli per i DOM sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 131/92 della Commissione (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 2132/92 (5); che occorre adottare le modalità complementari, rispondenti alla prassi commerciale del settore degli equidi, per quanto riguarda, in particolare, il periodo di validità dei certificati di aiuto, nonché l'importo delle cauzioni che garantiscono il rispetto degli obblighi che incombono agli operatori; considerando che, ai fini della corretta gestione amministrativa del regime di approvvigionamento, occorre stabilire un calendario per la presentazione delle domande di titoli e certificati e un periodo di riflessione per il rilascio dei medesimi; considerando che, per la conversione dell'aiuto in moneta nazionale, è opportuno stabilire come fatto generatore dell'operazione il giorno della presentazione del certificato di aiuto alle competenti autorità del luogo di destinazione, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 131/92, fatta salva la possibilità di fissazione anticipata prevista agli articoli da 8 a 12 del regolamento (CEE) n. 3819/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, recante modalità per la determinazione e per l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo (6); considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nell'allegato sono fissati l'importo dell'aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3763/91, per la fornitura ai dipartimenti francesi d'oltremare di cavalli riproduttori di razza pura originari della Comunità, nonché il numero di capi per i quali è concesso l'aiuto. Articolo 2 La Francia designa l'autorità competente per: a) il rilascio del « certificato di aiuto » di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 131/92; b) il pagamento dell'aiuto agli operatori. Articolo 3 Si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 131/92, ad esclusione dell'articolo 3, paragrafo 4. Articolo 4 1. Le domande di certificato sono presentate all'autorità competente nei primi cinque giorni lavorativi di ogni mese. Esse sono ammissibili soltanto se: a) riguardano un quantitativo di animali non superiore al quantitativo massimo disponibile pubblicato dalla Francia; b) sia fornita la prova, prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, che l'interessato ha costituito una cauzione di 30 ECU/capo. 2. I certificati di aiuto sono rilasciati entro il decimo giorno lavorativo di ogni mese. 3. Tuttavia, per la prima applicazione del presente articolo, il termine per la presentazione delle domande di certificato scade il 18 maggio 1993 e i certificati sono rilassati entro il 28 maggio 1993. Articolo 5 Il periodo di validità dei certificati di aiuto scade l'ultimo giorno del secondo mese successivo al mese del rilascio. Articolo 6 L'aiuto di cui all'articolo 1 viene erogato per i quantitativi effettivamente forniti. In deroga all'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 131/92, per la conversione in moneta nazionale dell'importo dell'aiuto si applica il tasso di conversione agricolo vigente il giorno di presentazione del « certificato d'aiuto » alle autorità competenti del luogo di destinazione. Articolo 7 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1. (2) GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23. (3) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. (4) GU n. L 15 del 22. 1. 1992, pag. 13. (5) GU n. L 213 del 29. 7. 1992, pag. 25. (6) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 17. ALLEGATO Parte 1 Fornitura alla Guyana di cavalli riproduttori di razza pura originari della Comunità per il periodo dal 1o maggio al 30 giugno 1993 /* Tabelle: v. GUCE */ Parte 2 Fornitura alla Martinica di cavalli riproduttori di razza pura originari della Comunità per il periodo dal 1o maggio al 30 giugno 1993 /* Tabelle: v. GUCE */ (1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalla direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi (GU n. L 224 del 20. 8. 1990, pag. 55).