31993R1113

REGOLAMENTO (CEE) N. 1113/93 DELLA COMMISSIONE del 6 maggio 1993 che stabilisce norme specifiche in materia di pagamenti compensativi per taluni seminativi irrigui

Gazzetta ufficiale n. L 113 del 07/05/1993 pag. 0014 - 0015


REGOLAMENTO (CEE) N. 1113/93 DELLA COMMISSIONE del 6 maggio 1993 che stabilisce norme specifiche in materia di pagamenti compensativi per taluni seminativi irrigui

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 364/93 (2), in particolare gli articoli 12 e 16,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1765/92, i piani di regionalizzazione possono tener conto di un'adeguata differenziazione tra superfici irrigate e non irrigate;

considerando che, in alcune parti della Comunità, le superfici irrigate e quelle non irrigate si intersecano talmente, all'interno di una stessa zona, che non sempre è possibile individuare aree di produzione omogenee e distinte; che in tali zone, pertanto, un'adeguata differenziazione potrebbe consistere nello stabilire tassi di resa diversi per una stessa regione di produzione, basati non su distinzioni geografiche ma piuttosto sul sistema colturale effettivo, a seconda che si tratti di coltivazione irrigua o in regime asciutto;

considerando che, se i pagamenti compensativi venissero differenziati in base al fatto che si tratti di una superficie irrigata o meno, ciò potrebbe indurre gli interessati a sviluppare l'irrigazione al fine di ottenere un sostegno più cospicuo, provocando così un incremento delle spese; che, per analogia con l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1765/92 e per non compromettere l'efficacia del regime, è preferibile che la superficie che può essere ammessa al beneficio di pagamenti compensativi calcolati al tasso valido per le superfici irrigate venga limitata, per ogni regione, a un massimale corrispondente al numero di ettari irrigato in quella regione durante il triennio 1989-91;

considerando che vari investimenti sono stati iniziati dopo il periodo di riferimento preso in considerazione per il calcolo del suddetto massimale, ma prima dell'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 1765/92; che è pertanto opportuno adottare disposizioni che permettano di tener conto di talune superfici irrigate solo di recente;

considerando che il presente regolamento appare quando la maggior parte degli Stati membri ha già preso provvedimenti in materia di irrigazione e li ha già portati a conoscenza degli interessati; che l'applicazione del presente regolamento, segnatamente in materia di ritiro dei seminativi dalla produzione agricola, potrebbe avere come conseguenza quella di rimettere in questione i piani di messa a risposo delle superfici già programmati dagli interessati; che occorre perciò prevedere un'applicazione graduale delle disposizioni in causa;

considerando che il comitato di gestione congiunto per i cereali, le materie grasse e i foraggi essiccati non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nelle regioni in cui l'irrigazione è tradizionale e cospicua, ma in cui tale criterio non consente di delimitare zone omogenee distinte nel piano di regionalizzazione, principalmente per il fatto che le superfici irrigate sono sparpagliate e strettamente compenetrate con quelle non irrigate, i pagamenti compensativi per i seminativi irrigui possono essere calcolati sulla base di una resa specifica.

Articolo 2

In caso di applicazione dell'articolo 1, la resa media regionale storica, comunicata a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, primo e secondo comma del regolamento (CEE) n. 1765/92, viene suddivisa in « resa irrigua » e « resa non irrigua ». A questo riguardo si prendono in considerazione gli stessi anni di cui si è tenuto conto per fissare la resa media regionale storica. La somma delle due rese suddivise non può superare la resa storica della regione considerata.

Articolo 3

1. Gli Stati membri definiscono le condizioni in base alle quali una superficie può essere considerata irrigata nel corso di una campagna. Tra queste condizioni devono figurare almeno le seguenti:

- un elenco dei seminativi per i quali può essere versato un pagamento compensativo calcolato sulla base di rese irrigue;

- il materiale d'irrigazione di cui deve disporre il coltivatore e che deve essere commisurato alle superfici da irrigare;

- il periodo d'irrigazione che va preso in considerazione.

2. Nella domanda di aiuto per superficie, i produttori indicano separatamente le superfici irrigate e quelle non irrigate. Gli Stati membri verificano se le domande presentate in vista di un pagamento « irriguo » rispondono alle condizioni di cui al paragrafo 1. Se tali condizioni non sono rispettate, si applicano le sanzioni previste dal regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione (3), le quali vengono inflitte in funzione della superficie di cui trattasi.

Articolo 4

1. Il beneficio della disposizione che permette di tener conto della resa dei seminativi irrigui è concesso nei limiti di un massimale fissato per regione di produzione, quale definita nel piano di regionalizzazione.

2. Per ogni regione di produzione, detto massimale è pari alla media delle superfici irrigate durante il triennio 1989-91 in vista di un raccolto di cereali, di semi oleosi e/o di proteaginose, eventualmente maggiorata delle superfici adibite alle stesse colture che siano state irrigate solo a partire dal 1992, in seguito ad investimenti già iniziati anteriormente al 1o agosto 1992.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati particolareggiati di cui al paragrafo 2, corredati di giustificativi comprovanti il rispetto delle condizioni prescritte. In tale occasione, gli Stati membri trasmettono dati statistici sulle superfici irrigate tra il 1989 e il 1991, ripartite per coltura, nonché sulle superfici di recente irrigazione adibite alle colture ammissibili, unitamente all'ubicazione delle superfici stesse e alla data in cui è iniziata la realizzazione dell'investimento.

4. La Commissione esamina i dati trasmessi dagli Stati membri e si accerta che i giustificativi forniti siano sufficienti. Essa stabilisce i massimali secondo le procedure indicate all'articolo 12, primo comma del regolamento (CEE) n. 1765/92.

Articolo 5

1. Qualora le superfici per le quali è richiesto un pagamento compensativo in base a una resa specifica irrigua, maggiorate del numero di ettari ritirati dalla produzione, superino il massimale di cui all'articolo 4, i pagamenti compensativi calcolati al tasso previsto per la resa irrigua vengono proporzionalmente ridotti per la regione in questione. Tuttavia, per la campagna 1993-94, tale riduzione viene praticata unicamente nel caso in cui il massimale risulti superato dalle sole colture irrigue, esclusi gli ettari ritirati dalla produzione.

2. Qualora risultino contemporaneamente superati sia il massimale contemplato dal presente regolamento, sia una superficie di base quale definita all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1765/92, non si applicano entrambe le riduzioni previste, ma soltanto quella più elevata.

Articolo 6

Nelle regioni in cui si applicano le norme del presente regolamento:

a) per determinare lo status di « piccolo produttore » ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1765/92, si considerano tutti i dati contenuti nella domanda per superficie del produttore stesso e si tiene conto sia delle rese irrigue, sia di quelle non irrigue;

b) i pagamenti compensativi accordati per i seminativi nel quadro del regime generale e del regime semplificato vengono effettuati in base alla resa irrigua per le superfici corrispondenti ed in base alla resa non irrigua per le altre superfici;

c) i pagamenti compensativi accordati per le superfici ritirate dalla produzione sono effettuati in base alla resa media della regione.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.

(2) GU n. L 42 del 19. 2. 1993, pag. 3.

(3) GU n. L 391 del 31. 12. 1992, pag. 36.