31993R1004

Regolamento (CEE) n. 1004/93 della Commissione, del 28 aprile 1993, relativo alle modalità per la concessione di aiuti all' ammasso privato di formaggi da riporto

Gazzetta ufficiale n. L 104 del 29/04/1993 pag. 0031 - 0033


REGOLAMENTO (CEE) N. 1004/93 DELLA COMMISSIONE del 28 aprile 1993 relativo alle modalità per la concessione di aiuti all'ammasso privato di formaggi da riporto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2071/92 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3 e l'articolo 28,

considerando che il regolamento (CEE) n. 508/71 del Consiglio (3) prevede che la concessione di un aiuto all'ammasso privato possa essere decisa per taluni formaggi da riporto se uno squilibrio grave del mercato può essere soppresso o ridotto mediante un ammasso stagionale;

considerando che la produzione dei formaggi Emmental e Gruyère è una produzione stagionale; che tale situazione è aggravata dal fatto che il consumo di tali formaggi è anche stagionale ma in maniera inversa; che è opportuno pertanto ricorrere a tale ammasso per i quantitativi risultanti dalla differenza tra la produzione dei mesi estivi e quella dei mesi invernali;

considerando che per quanto concerne le modalità di applicazione di tale misura è necessario riprendere quelle che sono state previste per un'analoga disposizione durante gli anni precedenti;

considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita in materia di controllo, è opportuno precisare le disposizioni ad esso relative, con particolare riferimento alla documentazione da presentare e alle verifiche in loco da effettuare; che queste nuove disposizioni rendono necessario accordare agli Stati membri la possibilità di disporre che le spese dei controlli siano a carico, in tutto o in parte, del contraente;

considerando che è opportuno assicurare la continuità delle operazioni di stoccaggio in oggetto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È concesso un aiuto all'ammasso privato delle 16 500 t di formaggi Emmental e Gruyère prodotti nella Comunità e rispondenti alle condizioni fissate negli articoli 2 e 3.

Articolo 2

1. L'organismo di intervento conclude un contratto di ammasso soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) la partita di formaggi che è oggetto del contratto è costituita da almento 5 t;

b) i formaggi recano, in caratteri indelebili, l'indicazione, se del caso sotto forma di numero, dell'azienda nella quale sono stati fabbricati, nonché il giorno e il mese di fabbricazione;

c) i formaggi sono stati fabbricati almeno dieci giorni prima del giorno di inizio dell'ammasso indicato nel contratto;

d) i formaggi hanno soddisfatto ad un esame di qualità dal quale risulti che presentano garanzie sufficienti per la loro inclusione, al termine dell'affinazione:

- in « Premier choix » in Francia,

- in « Markenkaese » o « Klasse fein » in Germania,

- nella categoria « prima qualità » in Danimarca,

- in « Special Grade » in Irlanda;

e) il depositante s'impegna:

- a mantenere i formaggi durante tutta la durata dell'ammasso in locali alla temperatura massima di cui al paragrafo 2;

- a non modificare la composizione della partita sotto contratto durante il periodo di validità dello stesso senza l'autorizzazione dell'organismo d'intervento. Sempreché ricorra la condizione, relativa al quantitativo minimo fissato per partita, l'organismo d'intervento può autorizzare una modifica se si limita a svincolare dall'ammasso o a sostituire formaggi di cui sia stato constatato un deterioramento della qualità che non consente di continuare l'ammasso.

In caso di svincolo dall'ammasso di taluni quantitativi:

i) se i suddetti quantitativi sono sostituiti con l'autorizzazione dell'organismo d'intervento, il contratto si considera come non modificato;

ii) se i suddetti quantitativi non sono sostituiti, il contratto si considera concluso dall'inizio per il quantitativo mantenuto in permanenza.

Le eventuali spese di controllo determinate da tale modifica sono a carico dell'ammassatore;

- a tenere una contabilità di magazzino e comunicare ogni settimana all'organismo d'intervento le entrate della settimana precedente e le uscite previste.

2. La temperatura massima dei locali d'ammasso è di + 6 °C per l'Emmental e di + 10 °C per il Gruyère. Gli Stati membri sono autorizzati ad ammettere una temperatura massima di + 10 °C per l'Emmental, qualora il formaggio oggetto del contratto sia già stagionato.

3. Il contratto d'ammasso è stipulato:

a) per iscritto e con l'indicazione della data di inizio dell'ammasso contrattuale; tale data è, al più presto, il giorno successivo a quello della fine delle operazioni di entrata in ammasso della partita di formaggi oggetto del contratto;

b) dopo la fine delle operazioni di entrata in ammasso della partita di formaggi oggetto del contratto e, al più tardi, quaranta giorni dopo la data d'inizio dell'ammasso contrattuale.

Articolo 3

1. L'aiuto è concesso soltanto per i formaggi entrati in ammasso durante il periodo d'ammasso. Questo inizia il 1o maggio 1993 e termina al più tardi il 30 settembre dello stesso anno.

2. Il formaggio posto in ammasso può uscire dallo stesso soltanto durante il periodo di uscita dall'ammasso. Tale periodo inizia il 1o ottobre 1993 e termina il 31 marzo dell'anno successivo.

Articolo 4

1. L'importo dell'aiuto è fissato a 2,00 ECU per tonnellata e per giorno. Tale importo è convertito in moneta nazionale utilizzando il tasso rappresentativo valido l'ultimo giorno di ammasso contrattuale.

2. Nessun aiuto è concesso quando la durata dell'ammasso contrattuale è inferiore a novanta giorni. L'importo massimo dell'aiuto non può essere superiore all'importo corrispondente ad una durata di ammasso contrattuale di centottanta giorni.

In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), secondo trattino, al termine del periodo di novanta giorni di cui al primo comma, e dopo l'inizio del periodo di svincolo dall'ammasso di cui all'articolo 3, paragrafo 2, l'ammassatore può procedere allo svincolo dall'ammasso della totalità o di una parte di una partita sotto contratto. Il quantitativo che può essere svincolato dall'ammasso è di almeno 500 kg. Tuttavia, gli Stati membri possono aumentarlo sino a 2 t.

La data dell'inizio delle operazioni di uscita dal magazzino di formaggi oggetto del contratto non è compresa nel periodo di ammasso contrattuale.

Articolo 5

I periodi di tempo, le date e i termini di cui al presente regolamento sono determinati conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (4).

Tuttavia, l'articolo 3, paragrafo 4, di detto regolamento non si applica alla determinazione dei periodi di tempo di cui al presente regolamento.

Articolo 6

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano rispettate le condizioni che danno diritto al pagamento dell'aiuto.

2. Il contraente tiene a disposizione delle autorità nazionali cui compete il controllo della misura tutti i documenti che consentano di accertare, per quanto riguarda i prodotti sottoposti all'ammasso privato, i seguenti elementi:

a) la proprietà, al momento dell'immagazzinamento,

b) l'origine e la data di fabbricazione dei formaggi,

c) la data di entrata all'ammasso,

d) la presenza nel deposito,

e) la data di uscita dall'ammasso.

3. Il contraente o eventualmente, in sua vece, il responsabile del deposito tiene una contabilità di magazzino a disposizione nel deposito stesso, in cui figurano:

a) l'identificazione, mediante il numero di contratto, dei prodotti sottoposti all'ammasso privato,

b) le date di entrata e di uscita dall'ammasso,

c) il numero di formaggi e il peso, per partita,

d) l'ubicazione dei prodotti nel magazzino.

4. I prodotti ammassati devono essere facilmente identificabili e contraddistinti per contratto. Sui formaggi oggetto del contratto deve essere apposto un marchio particolare.

5. Al momento dell'entrata all'ammasso, gli organismi competenti procedono a controlli, allo scopo di accertare che i prodotti ammassati abbiano diritto all'aiuto e d'impedire qualsiasi possibilità di sostituzione dei prodotti nel corso dell'ammasso contrattuale, fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera e).

6. L'organismo nazionale preposto al controllo procede:

a) ad un controllo inopinato della presenza dei prodotti nel magazzino. Il campione preso in considerazione dev'essere rappresentativo e corrispondere almeno al 10 % della quantità contrattuale complessiva di una misura di aiuto all'ammasso privato. Oltre all'esame della contabilità di cui al paragrafo 3, questo controllo comprende la verifica fisica del peso e della natura dei prodotti e la loro identificazione. Queste verifiche fisiche devono concernere almeno il 5 % della quantità sottoposta al controllo inopinato;

b) ad un controllo della presenza dei prodotti al termine del periodo di ammasso contrattuale.

7. I controlli effettuati ai sensi dei paragrafi 5 e 6 devono costituire oggetto di una relazione nella quale si precisano:

- la data del controllo,

- la sua durata,

- le operazioni effettuate.

La relazione di controllo deve essere firmata dal funzionario responsabile e controfirmata dal contraente o, se del caso, dal responsabile del magazzino.

8. Qualora si constatino irregolarità che interessano il 5 % o più dei prodotti controllati, il controllo viene esteso ad un campione più ampio, che sarà determinato dall'organismo competente.

Gli Stati membri comunicano questi casi alla Commissione entro un termine di quattro settimane.

9. Gli Stati membri possono disporre che le spese dei controlli siano, in tutto o in parte, a carico del contraente.

Articolo 7

Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il martedì di ogni settimana:

a) i quantitativi di formaggio che sono stati oggetto di contratti d'ammasso durante la settimana precedente;

b) eventualmente, i quantitativi per i quali è stata concessa l'autorizzazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), secondo trattino.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 64.

(3) GU n. L 58 dell'11. 3. 1971, pag. 1.

(4) GU n. L 124 dell'8. 6. 1971, pag. 1.