Regolamento (CEE) n. 1001/93 della Commissione, del 23 aprile 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
Gazzetta ufficiale n. L 104 del 29/04/1993 pag. 0028 - 0028
REGOLAMENTO (CEE) N. 1001/93 DELLA COMMISSIONE del 23 aprile 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 697/93 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, considerando che il regolamento (CEE) n. 53/91 della Commissione (3), che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87, ha ridotto talune aliquote di dazi autonomi fino al 31 dicembre 1991, conformemente allo scambio di lettere che completa l'accordo fra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America riguardo alla conclusione delle negoziazioni secondo l'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT (4); considerando che il regolamento (CEE) n. 3919/91 del Consiglio (5) prevedeva che la Comunità doveva in particolare applicare le stesse riduzioni tariffarie autonome fino al 31 dicembre 1992; considerando che in virtù del regolamento (CEE) n. 3920/91 (6) la riduzione delle aliquote in questione era applicabile fino al 31 dicembre 1992; considerando che il regolamento (CEE) n. 991/93 del Consiglio (7) prevede, in particolare, che la Comunità applichi le stesse riduzioni tariffarie autonome fino al 31 dicembre 1993; considerando che occorre quindi modificare la nomenclatura combinata per tener conto della proroga della riduzione delle stesse aliquote di dazi; considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nella nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, la riduzione delle aliquote dei dazi fissata dal regolamento (CEE) n. 53/91, il quale è stato prorogato dal regolamento (CEE) n. 3920/91 della Commissione, che scade il 31 dicembre 1992, è prorogata fino al 31 dicembre 1993. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1993. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1993. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione (1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 76 del 30. 3. 1993, pag. 12. (3) GU n. L 7 del 10. 1. 1991, pag. 14. (4) GU n. L 17 del 23. 1. 1991, pag. 17. (5) GU n. L 372 del 31. 12. 1991, pag. 35. (6) GU n. L 372 del 31. 12. 1991, pag. 36. (7) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.