31993R0893

Regolamento (CEE) n. 893/93 della Commissione, del 13 aprile 1993, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Gazzetta ufficiale n. L 093 del 17/04/1993 pag. 0005 - 0007
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 9 pag. 0065
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 9 pag. 0065


REGOLAMENTO (CEE) N. 893/93 DELLA COMMISSIONE del 13 aprile 1993 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 697/93 (2), in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano altresì a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

considerando che è opportuno che, fatte salve le misure in vigore nella Comunità relativamente al sistema di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri e non conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3796/90 della Commissione (3) dal titolare delle stesse per un certo periodo, se detto titolare ha concluso un contratto ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma, lettere a) o b) del regolamento (CEE) n. 1715/90 del Consiglio (4);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella contenuta in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 della stessa tabella.

Articolo 2

Salve le misure vigenti nella Comunità relativamente ai sistemi di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri e non conformi al presente regolamento, possono continuare ad essere invocate a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3796/90 dal titolare delle stesse per un periodo di 60 giorni a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, se il titolare stesso ha concluso un contratto ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma, lettera a) o b) del regolamento (CEE) n. 1715/90.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 1993.

Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione