31993R0857

Regolamento (CEE) n. 857/93 della Commissione, del 13 aprile 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 3663/92 in ordine all' acidità totale minima dei vini da tavola prodotti in Portogallo e oggetto di contratti di magazzinaggio privato a lungo termine per la campagna 1992-93

Gazzetta ufficiale n. L 090 del 14/04/1993 pag. 0009 - 0010


REGOLAMENTO (CEE) N. 857/93 DELLA COMMISSIONE del 13 aprile 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 3663/92 in ordine all'acidità totale minima dei vini da tavola prodotti in Portogallo e oggetto di contratti di magazzinaggio privato a lungo termine per la campagna 1992-93

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 90, paragrafo 1 e 257, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1756/92 (2), in particolare l'articolo 32, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3663/92 della Commissione (3) ha previsto la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a lungo termine per il vino da tavola e altri prodotti vitivinicoli per la campagna 1992-93; che nell'articolo 2 e nell'allegato figurano i requisiti qualitativi minimi cui devono rispondere i vini da tavola bianchi e rossi, in particolare in materia di acidità totale minima (espressa in acido tartarico);

considerando che il periodo fissato agli articoli 90, paragrafo 1 e 257, paragrafo 1 dell'atto di adesione è stato prorogato fino al 31 dicembre 1993 al regolamento (CEE) n. 4007/87 del Consiglio (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3876/92 (5);

considerando che in Portogallo le condizioni di produzione dei vini da tavola son uguali a quelle rilevate e accettate in Spagna; che è pertanto opportuno, per quanto riguarda l'acidità totale minima, prevedere per i vini da tavola prodotti in Spagna e in Portogallo lo stesso tenore di acido tartarico; che è necessario che questa disposizione acquisti efficacia alla data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3663/92, che concede la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3663/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 19 dicembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 27.

(3) GU n. L 370 del 19. 12. 1992, pag. 44.

(4) GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 1.

(5) GU n. L 391 del 31. 12. 1992, pag. 2.

ALLEGATO

REQUISITI QUALITATIVI MINIMI RICHIESTI PER I VINI DA TAVOLA I. Vini bianchi a) gradazione alcolometrica effettiva minima: 10,5 % vol

b) acidità totale minima (espressa in acido tartarico): 5 g per litro e 4 g per litro per i vini da tavola prodotti in Spagna e in Portogallo

c) acidità volatile massima: 9 milliequivalenti per litro

d) tenore massimo in anidride solforosa: 155 mg per litro

II. Vini rossi a) gradazione alcolometrica effettiva minima: 10,5 % vol

b) acidità volatile minima (espressa in acido tartarico): 5 g per litro e 4 g per litro per i vini da tavola prodotti in Spagna e in Portogallo

c) acidità volatile massima: 11 milliequivalenti per litro

d) tenore massimo in anidride solforosa: 115 mg per litro

I vini rosati devono rispettare le condizioni fissate per i vini rossi salvo che per l'anidride solforosa il cui tenore massimo è quello fissato per i vini bianchi.

Tuttavia i vini da tavola dei tipi R III, A II e A III sono esentati dal rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e d).