Regolamento (CEE) n. 810/93 della Commissione, del 2 aprile 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 1528/78 recante modalità di applicazione del regime di aiuti per i foraggi essiccati
Gazzetta ufficiale n. L 082 del 03/04/1993 pag. 0014 - 0014
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 49 pag. 0050
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 49 pag. 0050
REGOLAMENTO (CEE) N. 810/93 DELLA COMMISSIONE del 2 aprile 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 1528/78 recante modalità di applicazione del regime di aiuti per i foraggi essiccati LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2275/89 della Commissione (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1117/78, l'aiuto per i foraggi essiccati al sole corrisponde all'aiuto per i foraggi disidratati, ridotto di un importo, per la cui fissazione si tiene conto della differenza nei costi di produzione dei rispettivi prodotti; che tale differenza è stata fissata in 32,94 ECU/t dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1528/78 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1757/90 (4); che i costi di produzione dei prodotti succitati presentano un andamento convergente e che è quindi opportuno fissare tale differenza in 25 ECU; considerando che, per evitare, qualsiasi perturbazione sui mercati dei foraggi essiccati, detta misura dovrebbe essere applicata a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione; considerando che il comitato di gestione per le materie grasse non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 1528/78 è modificato come segue: All'articolo 4, la cifra « 32,94 » è sostituita dalla cifra « 25 ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 1993. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione