31993R0788

Regolamento (CEE) n. 788/93 della Commissione, del 31 marzo 1993, relativo alla distribuzione gratuita alle popolazioni dell' ex Iugoslavia di arance ritirate dal mercato

Gazzetta ufficiale n. L 079 del 01/04/1993 pag. 0064 - 0065


REGOLAMENTO (CEE) N. 788/93 DELLA COMMISSIONE del 31 marzo 1993 relativo alla distribuzione gratuita alle popolazioni dell'ex Iugoslavia di arance ritirate dal mercato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3196/92 del Consiglio, del 27 ottobre 1992, relativo alla distribuzione gratuita, fuori della Comunità, di prodotti ortofrutticoli ritirati dal mercato (1), in particolare l'articolo 2, secondo comma,

considerando che il raccolto comunitario di arance della campagna 1992/93 è particolarmente abbondante, il che ha comportato il ritiro di ingenti quantitativi dal mercato, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1754/92 (3);

considerando che le gravi difficoltà di approvvigionamento, che si riscontrano attualmente nel territorio dell'ex Iugoslavia, giustificano la distribuzione gratuita alla popolazione, in base alla facoltà prevista all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3196/92, di arance ritirate dal mercato;

considerando che, per la distribuzione gratuita di arance ritirate dal mercato, le spese di cernita, di imballaggio e di trasporto sono finanziate a norma del regolamento (CEE) n. 2103/90 della Commissione, del 23 luglio 1990, che stabilisce le condizioni relative all'assunzione delle spese di cernita e di imballaggio connesse alla distribuzione gratuita di mele e di agrumi (4), del regolamento (CEE) n. 3587/86 della Commissione, del 20 novembre 1986, che fissa i coefficienti di adattamento da applicare ai prezzi d'acquisto nel settore degli ortofrutticoli (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3463/92 (6) e del regolamento (CEE) n. 2276/92 della Commissione, del 4 agosto 1992, recante modalità di applicazione dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (7);

considerando che è opportuno rammentare che fuori del territorio degli Stati membri le spese di trasporto dei prodotti considerati sono assunte dalle associazioni di beneficenza che effettuano la distribuzione;

considerando che è opportuno che la Commissione sia informata sull'andamento delle operazioni di distribuzione di arance;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione del regolamento (CEE) n. 3196/92, nel corso della campagna 1992/93 le arance di origine comunitaria, ritirate dal mercato in forza del regolamento (CEE) n. 1035/72, possono essere messe a disposizione delle associazioni di beneficenza riconosciute dagli Stati membri a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2103/90, ai fini della loro distribuzione gratuita alle popolazioni dell'ex Iugoslavia.

Articolo 2

Per le operazioni di distribuzione gratuita di cui all'articolo 1 si applicano, all'interno del territorio degli Stati membri, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2103/90, dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3587/86 e del regolamento (CEE) n. 2276/92.

Articolo 3

Gli Stati membri accertano, presso le associazioni di beneficenza riconosciute, che i prodotti siano ceduti gratuitamente ad enti o collettività ai fini della loro distribuzione alle popolazioni beneficiarie.

Gli Stati membri controllano che ai prodotti non siano concesse restituzioni all'esportazione.

Articolo 4

Entro il 30 giugno 1993, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi distribuiti in esecuzione del presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 317 del 31. 10. 1992, pag. 90.

(2) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(3) GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 23.

(4) GU n. L 191 del 24. 7. 1990, pag. 19.

(5) GU n. L 334 del 27. 11. 1986, pag. 1.

(6) GU n. L 350 dell'1. 12. 1992, pag. 66.

(7) GU n. L 220 del 5. 8. 1992, pag. 22.