Regolamento (CEE) n. 719/93 della Commissione, del 25 marzo 1993, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Gazzetta ufficiale n. L 074 del 27/03/1993 pag. 0047 - 0048
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 9 pag. 0010
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 9 pag. 0010
REGOLAMENTO (CEE) N. 719/93 DELLA COMMISSIONE del 25 marzo 1993 relativo alla classificazione di talune merci nella Nomenclatura combinata LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla Nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 558/93 della Commissione (2), in particolare l'articolo 9, considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della Nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento; considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della Nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci; considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3; considerando che è opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3796/90 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2674/92 (4) per un periodo di tre mesi dal titolare, se quest'ultimo ha concluso un contratto quale indicate al paragrafo 3, lettera a) o b) dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1715/90 della Commissione (5); considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della Nomenclatura, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella Nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3796/90, per un periodo di tre mesi dal titolare, se quest'ultimo ha concluso un contratto quale indicato al paragrafo 3, lettera a) o b) dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1715/90. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1993. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione (1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 58 dell'11. 3. 1993, pag. 50. (3) GU n. L 365 del 28. 12. 1990, pag. 17. (4) GU n. L 271 del 16. 9. 1992, pag. 5. (5) GU n. L 160 del 26. 6. 1990, pag. 1. ALLEGATO /* Tabelle: v. GUCE */