31993R0717

Regolamento (CEE) n. 717/93 della Commissione, del 26 marzo 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 3076/78 relativo all'importazione di luppolo in provenienza dai paesi terzi

Gazzetta ufficiale n. L 074 del 27/03/1993 pag. 0045 - 0045


REGOLAMENTO (CEE) N. 717/93 DELLA COMMISSIONE del 26 marzo 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 3076/78 relativo all'importazione di luppolo in provenienza dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3124/92 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando che il luppolo importato dai paesi terzi deve essere accompagnato da un attestato di equivalenza, in virtù dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3076/78 della Commissione del 21 dicembre 1978, relativo all'importazione di luppolo in provenienza dai paesi terzi (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2940/92 (4); che una deroga temporanea - sotto forma di attestato di controllo - è accordata a taluni paesi che non figurano nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3077/78 della Commissione del 21 dicembre 1978, relativo alla constatazione dell'equivalenza ai certificati comunitari degli attestati che accompagnano il luppolo importato dai paesi terzi (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2238/91 (6); che detti attestati di controllo forniscono pochissime informazioni sulle caratteristiche del prodotto e nessuna informazione circa la provenienza e l'anno del raccolto; che è quindi opportuno prevedere che il luppolo importato accompagnato da un attestato di controllo e i prodotti a base di luppolo preparati con tale luppolo non possono formare oggetto di una procedura di certificazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione del luppolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3076/78 è aggiunto il seguente comma:

« Il luppolo importato accompagnato da un attestato di controllo e i prodotti a base di luppolo preparati con luppolo importato con un attestato di controllo non possono formare oggetto di una procedura di certificazione. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1.

(2) GU n. L 313 del 30. 10. 1992, pag. 1.

(3) GU n. L 367 del 28. 12. 1978, pag. 17.

(4) GU n. L 294 del 10. 10. 1992, pag. 8.

(5) GU n. L 367 del 28. 12. 1978, pag. 28.

(6) GU n. L 204 del 27. 7. 1991, pag. 13.