Regolamento (CEE) n. 714/93 della Commissione, del 26 marzo 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 2168/92 recante modalità di applicazione delle misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda le patate
Gazzetta ufficiale n. L 074 del 27/03/1993 pag. 0042 - 0042
REGOLAMENTO (CEE) N. 714/93 DELLA COMMISSIONE del 26 marzo 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 2168/92 recante modalità di applicazione delle misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda le patate LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie e per taluni prodotti agricoli (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 della Commissione (2), in particolare l'articolo 21, considerando che l'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 1601/92 prevede una limitazione delle forniture di patate alimentari alle isole Canarie a partire dai paesi terzi o dal resto della Comunità durante taluni periodi sensibili, per non perturbare la commercializzazione dei prodotti di tali isole; che è opportuno stabilire il periodo sensibile di commercializzazione per il 1993 e la quantità massima delle forniture di patate alle isole Canarie per lo stesso anno; che è opportuno modificare l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2168/92 della Commissione (3); considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 2168/92 è modificato come segue: 1) All'articolo 10, paragrafo 1, il testo del primo comma è sostituito dal seguente: « Nel periodo dal 1o aprile al 31 ottobre 1993, la fornitura alle isole Canarie di patate di cui ai codici NC 0701 90 51, 0701 90 59 e 0701 90 90, provenienti dai paesi terzi e dal resto della Comunità, è limitata ai quantitativi indicati nell'allegato. » 2) È aggiunto il seguente allegato: « ALLEGATO Ripartizione dei quantitativi di cui all'articolo 10: Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 1993. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13. (2) GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23. (3) GU n. L 217 del 31. 7. 1992, pag. 44.