Regolamento (CEE) n. 668/93 del Consiglio, del 17 marzo 1993, relativo all'instaurazione di un limite per la concessione dell'aiuto alla produzione di prodotti trasformati a base di pomodori
Gazzetta ufficiale n. L 072 del 25/03/1993 pag. 0001 - 0003
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 48 pag. 0250
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 48 pag. 0250
REGOLAMENTO (CEE) N. 668/93 DEL CONSIGLIO del 17 marzo 1993 relativo all'instaurazione di un limite per la concessione dell'aiuto alla produzione di prodotti trasformati a base di pomodori IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione (2), visto il parere del Parlamento europeo (3), visto il parere del Comitato economico e sociale (4), considerando che con il regolamento (CEE) n. 989/84 (5) il Consiglio ha instaurato, a decorrere dalla campagna 1985/1986, un sistema di limiti di garanzia per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli; che è stato inoltre necessario, a decorrere dalla campagna 1985/1986, limitare la concessione dell'aiuto negli Stati membri produttori a determinate quantità di pomodori freschi destinati alla trasformazione; che tale regime di limitazione è stato prorogato da ultimo, per le campagne 1990/1991 e 1991/1992, con il regolamento (CEE) n. 1203/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, concernente misure relative all'aiuto alla produzione di prodotti trasformati a base di pomodori (6); considerando che allo scadere dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 1203/90 il sistema di limiti di garanzia per la campagna 1992/1993 ha nuovamente avuto, in modo automatico, i suoi effetti; che è quindi preferibile, tenuto conto della situazione del settore, ripristinare a decorrere dalla campagna 1993/1994 il regime di limitazione della concessione dell'aiuto; considerando che occorre fissare per ciascuno Stato membro produttore le quantità di pomodori freschi che possono beneficiare dell'aiuto alla produzione; che, tenuto conto dell'obiettivo di produzione e della situazione del mercato, è opportuno fissare tali quantitativi agli stessi livelli applicati per la campagna 1991/1992; considerando che è opportuno ripartire dette quantità di pomodori freschi fra le imprese di trasformazione in base alle quantità totali da esse trasformate nelle ultime tre campagne precedenti la campagna per la quale è fissato l'aiuto; considerando che le imprese che hanno cominciato la loro attività dopo l'inizio della seconda campagna precedente quella per la quale è fissato l'aiuto hanno beneficiato solo parzialmente del regime d'aiuto alla produzione; che è opportuno, con il nuovo regime, concedere loro una quota basata su un periodo di riferimento appropriato; che, per consentire una certa evoluzione delle strutture di produzione del settore, è opportuno riservare una percentuale delle quantità globali assegnate in ciascuno Stato membro alle imprese che iniziano una produzione durante la campagna per la quale è fissato l'aiuto; che, tenuto conto della limitatezza delle quantità disponibili, è opportuno assegnarne solo alle imprese che offrono garanzie di efficacia e di durabilità; considerando che, per evitare, nella campagna 1992/1993 e sotto il regime dei limiti di garanzia, che le imprese di trasformazione aumentino la produzione in previsione del regime di limitazione dell'aiuto, di cui la Comunità aveva annunciato la reintroduzione nella campagna 1993/1994, la Comunità ha simultaneamente previsto che le quantità prodotte nel 1992/1993 non sarebbero state prese in considerazione per l'applicazione delle regole di ripartizione dei limiti nazionali fra le imprese di trasformazione; che è quindi opportuno trarne le conseguenze per tutte le imprese interessate fino alla campagna 1995/1996, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. A decorrere dalla campagna di commercializzazione 1993/1994, la concessione dell'aiuto alla produzione è limitata, per l'insieme delle imprese di trasformazione di ciascuno Stato membro, alle quantità di prodotti trasformati a base di pomodori ottenuti dalle seguenti quantità, espresse in tonnellate di pomodori freschi: /* Tabelle: v. GUCE */ ripartite dagli Stati membri fra le imprese di trasformazione proporzionalmente alla media delle quantità realmente prodotte da ciascuna di esse nelle tre campagne di commercializzazione precedenti quella per la quale è fissato l'aiuto. Su richiesta dell'impresa interessata, le competenti autorità dello Stato membro autorizzano una sola delle tre possibilità di trasferimento seguenti: - un trasferimento, nei limiti del 25 %, delle quantità di pomodori pelati, espresse in quantità di pomodori freschi, alle quantità assegnate per i concentrati di pomodori e altri prodotti a base di pomodori; - un trasferimento, nei limiti del 5 %, delle quantità di concentrati di pomodori, espresse in quantità di pomodori freschi, alle quantità assegnate per gli altri prodotti; - un trasferimento, nei limiti del 5 %, delle quantità previste per gli altri prodotti a base di pomodori, espresse in quantità di pomodori freschi, alle quantità assegnate per i concentrati. 3. Ai fini della concessione dell'aiuto: a) le imprese di trasformazione che hanno iniziato l'attività nelle due campagne precedenti quella per la quale è fissato l'aiuto beneficiano di una quota calcolata in base alla media delle quantità prodotte durante le stesse campagne; b) le imprese di trasformazione che hanno iniziato l'attività durante la campagna precedente quella per la quale è fissato l'aiuto beneficiano di una quota corrispondente alle quantità trasformate durante tale campagna; c) le imprese di trasformazione che iniziano, durante la campagna per la quale è fissato l'aiuto, la produzione di uno dei prodotti finiti a base di pomodori menzionati al paragrafo 1 beneficiano dell'aiuto alla produzione alle condizioni appresso indicate, purché offrano, previo accertamento delle competenti autorità, garanzie sufficienti circa l'efficacia e la durabilità della loro attività. Gli Stati membri produttori riservano il 2 % delle quantità totali fissate per ciascun gruppo di prodotti finiti per l'assegnazione di una quota alle imprese di cui al primo comma. La quota assegnata a ciascuna impresa non può superare la capacità di trasformazione della medesima, diminuita del 30 %. 4. Qualora la totalità dei quantitativi di cui al paragrafo 1 non sia stata assegnata, la quantità residua viene equamente ripartita fra le imprese di trasformazione di cui al paragrafo 2, tenuto conto, in particolare, delle imprese che utilizzano nuove tecnologie di produzione. Articolo 2 Nelle prime tre campagne di applicazione del presente regolamento e in deroga ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 1, le quantità prodotte nella campagna 1992/1993 non sono prese in considerazione per il calcolo della media delle quantità prodotte. Conseguentemente, l'articolo 1, paragrafo 3, lettera c) è applicabile anche alle imprese che hanno iniziato l'attività durante la campagna 1992/1993. Articolo 3 Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 426/86. Esse comprendono, in particolare, le norme applicabili in caso di fusione e alienazione di imprese. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 1993. Per il Consiglio Il Presidente B. WESTH (1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1569/92 (GU n. L 166 del 20. 6. 1992, pag. 5). (2) GU n. C 328 del 12. 12. 1992, pag. 6. (3) Parere reso il 12 marzo 1993 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (4) Parere reso il 24 febbraio 1993 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (5) GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 19. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1755/92 (GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 25). (6) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 68. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23).