Regolamento (CEE) n. 648/93 della Commissione, del 19 marzo 1993, che modifica i regolamenti (CEE) n. 3477/92 e (CEE) n. 3478/92 nel settore del tabacco greggio per quanto riguarda la fissazione di alcune date limite
Gazzetta ufficiale n. L 069 del 20/03/1993 pag. 0030 - 0030
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 48 pag. 0245
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 48 pag. 0245
REGOLAMENTO (CEE) N. 648/93 DELLA COMMISSIONE del 19 marzo 1993 che modifica i regolamenti (CEE) n. 3477/92 e (CEE) n. 3478/92 nel settore del tabacco greggio per quanto riguarda la fissazione di alcune date limite LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (1), in particolare gli articoli 7 e 11, considerando che a seguito delle difficoltà amministrative cui devono far fronte gli Stati membri per attuare le disposizioni di due regolamenti di applicazione della riforma, segnatamente il regolamento (CEE) n. 3477/92 della Commissione, del 1° dicembre 1992, relativo alle modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore del tabacco greggio per i raccolti 1993 e 1994 (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 473/93 (3), e il regolamento (CEE) n. 3478/92 della Commissione, del 1° dicembre 1992, recante modalità di applicazione del regime di premi previsto nel settore del tabacco greggio (4), è opportuno differire alcuni termini o date limite, in particolare le date previste per la conclusione e la registrazione di contratti di coltivazione e per il rilascio dei certificati di coltivazione, nonché la data ultima della distribuzione di quantitativi supplementari; considerando che per ragioni di chiarezza e di precisione è opportuno inserire nel regolamento (CEE) n. 3478/92 alcune definizioni contenute nel regolamento (CEE) n. 3477/92; considerando che è necessario proseguire con la massima rapidità le operazioni relative alla distribuzione delle quote e dei certificati di coltivazione nonché alla conclusione dei contratti di coltivazione e alla loro registrazione; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 3477/92 è modificato come segue: 1) All'articolo 9, il testo del paragrafo 6 è sostituito dal seguente: « 6. I certificati di coltivazione sono rilasciati entro il 31 marzo dell'anno del raccolto. Le autorità competenti rilasciano eventualmente i certificati ai trasformatori entro il 24 marzo dello stesso anno. » 2) All'articolo 11, paragrafo 3, la data del 1° aprile è sostituita dal 1° maggio. Articolo 2 Il regolamento (CEE) n. 3478/92 è modificato come segue: 1) All'articolo 3, paragrafo 1, le date del 15 marzo e del 10 aprile sono sostituite, rispettivamente, dal 14 aprile e dal 10 maggio. 2) All'articolo 3, paragrafo 2, le date del 1° aprile e del 20 aprile sono sostituite, rispettivamente, dal 1° maggio e dal 20 maggio. 3) L'articolo 17 bis seguente è inserito: « Articolo 17 bis Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3477/92. » Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione