Regolamento (CEE) n. 586/93 della Commissione, del 12 marzo 1993, recante deroga a talune disposizioni in materia di tenore di acidità volatile di taluni vini
Gazzetta ufficiale n. L 061 del 13/03/1993 pag. 0039 - 0040
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 48 pag. 0180
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 48 pag. 0180
REGOLAMENTO (CEE) N. 586/93 DELLA COMMISSIONE del 12 marzo 1993 recante deroga a talune disposizioni in materia di tenore di acidità volatile di taluni vini LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1756/92 (2), in particolare l'articolo 66, paragrafo 4, considerando che l'articolo 66 del regolamento (CEE) n. 822/87 ha stabilito il tenore massimo di acidità volatile dei vini; che possono essere previste deroghe per taluni v.q.p.r.d. e taluni vini da tavola designati in applicazione dell'articolo 72, paragrafo 2 del suddetto regolamento, che taluni vini originari della Germania, della Francia e dell'Italia, appartenenti a queste categorie, presentano di norma, a causa di metodi particolari di elaborazione, nonché del loro titolo alcolometrico elevato, un tenore di acidità volatile superiore a quello previsto dall'articolo 66 del regolamento (CEE) n. 822/87; che, affinché i vini in questione possano continuare ad essere elaborati secondo i metodi tradizionali, grazie ai quali possono acquisire le proprietà che li caratterizzano, è opportuno derogare all'articolo 66, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87; considerando che i regolamenti (CEE) n. 2510/83 (3) e n. 743/90 (4), della Commissione recanti delle deroghe a talune disposizioni in materia di acidità volatile di alcuni vini, prevedono norme derogatorie specifiche per taluni vini, è opportuno concentrare tali disposizioni in un testo unico e abrogare in conseguenza detti regolamenti; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 In deroga all'articolo 66, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87, il tenore massimo di acidità volatile è fissato: a) per i vini tedeschi: a 30 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. che soddisfano i requisiti per ottenere le designazioni « Trockenbeerenauslese », « Eiswein » o « Beerenauslese »; b) per i vini francesi: a 25 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. seguenti: - Barsac, - Cadillac, - Cerons, - Loupiac, - Sainte-Croix-du-Mont, - Sauternes, - Anjou-Coteaux de la Loire, - Bonnezeaux, - Coteaux de l'Aubance, - Coreaux du Layon, - Coteaux du Layon, seguito dal nome del comune di origine, - Coteaux du Layon, seguito dal nome « chaume », - Quarts de Chaume, - Coteaux de Saumur; c) per quanto riguarda i vini italiani: a 25 milliequivalenti per litro per: - i v.q.p.r.d. « Vernaccia di Oristano » e - i vini da tavola ottenuti dalla varietà « Vernaccia di Oristano B » raccolta in Sardegna e designati « Vernaccia di Sardegna » in applicazione dell'articolo 72, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 822/87. Articolo 2 I regolamenti (CEE) n. 2510/83 e n. 743/90 sono abrogati. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 27. (3) GU n. L 248 dell'8. 9. 1983, pag. 16. (4) GU n. L 82 del 29. 3. 1990, pag. 20.