31993R0585

Regolamento (CEE) n. 585/93 della Commissione, del 12 marzo 1993, relativo ad azioni promozionali e pubblicitarie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Gazzetta ufficiale n. L 061 del 13/03/1993 pag. 0026 - 0038
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 48 pag. 0168
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 48 pag. 0168


REGOLAMENTO (CEE) N. 585/93 DELLA COMMISSIONE del 12 marzo 1993 relativo ad azioni promozionali e pubblicitarie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità ed a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1374/92 (2), in particolare l'articolo 4,

considerando che le azioni promozionali e pubblicitarie a favore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono cominciate nella Comunità nel 1978 e da allora sono proseguite essendosi rivelate efficaci ai fini dell'ampliamento dei mercati lattiero-caseari degli Stati membri; che è pertanto opportuno continuare a realizzarle invitando nuovamente le organizzazioni debitamente qualificate a proporre programmi d'azione particolareggiati, che saranno da esse eseguiti;

considerando che le organizzazioni cui saranno affidate tali azioni devono possedere taluni requisiti; che si deve provvedere in particolare alla promozione dei prodotti lattiero-caseari della Comunità; che, a tal fine, occorre rispettare gli orientamenti indicati dalla Commissione nella comunicazione 86/C 272/03, relativa alla partecipazione dello Stato ad azioni di promozione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca (3); che, segnatamente, le attività complessive delle organizzazioni interessate non devono essere incompatibili con lo scopo di promuovere lo smaltimento dei prodotti lattiero-caseari; che, di conseguenza, è indispensabile escludere le proposte provenienti da organizzaioni attive altresì nella produzione, distribuzione o promozione delle vendite di prodotti d'imitazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

considerando che le disposizioni del presente regolamento devono lasciare impregiudicate le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2081/92 (4) e (CEE) n. 2082/92 (5) del Consiglio in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e di attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari;

considerando che, ai fini dell'osservanza del termine per la presentazione della relazione da parte del contraente, è necessario prevedere una trattenuta sui fondi comunitari assegnati, nel caso, di superamento di detto termine;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Conformemente alle disposizioni del presente regolamento, sono parzialmente finanziate talune azioni pubblicitarie e promozionali a favore del consumo umano di latte e di prodotti lattiero-caseari nella Comunità.

2. Ai sensi del paragrafo 1, sono azioni qualsiasi azione pubblicitaria e promozionale, incluse quelle relative alle caratteristiche nutritive dei prodotti lattiero-caseari, selezionate dalla Commissione secondo le disposizioni dell'articolo 5.

3. Le azioni sono eseguite entro due anni dalla sottoscrizione del contratto di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

4. Il termine di esecuzione di cui al paragrafo 3 non esclude le azioni eseguite a partire dal 1o maggio 1993 dalla possibilità di beneficiare di un contributo comunitario.

Articolo 2

1. Le azioni:

a) sono proposte da organizzazioni in possesso di un'esperienza pluriennale in materia di promozione del latte e dei prodotti lattiero-caseari, aventi le qualifiche necessarie per l'esecuzione dell'azione proposta ed in grado di garantire il buon esito dei lavori;

b) sono eseguite dall'organizzazione proponente. Qualora l'organizzazione dovesse ricorrere a terzi subappaltatori, la proposta contiene una domanda di deroga debitamente motivata.

2. Le azioni devono:

- utilizzare gli strumenti pubblicitari più idonei ad assicurare la massima efficacia;

- tener conto delle specifiche condizioni d'immissione in commercio e del consumo di latte e di prodotti lattiero-caseari nelle varie regioni della Comunità;

- tener conto della necessità di smaltire in particolare le materie grasse del latte;

- avere carattere generale e non essere orientate in funzione di marchi o di ditte specifiche;

- promuovere il consumo di prodotti lattiero-caseari della Comunità, senza riferimenti al paese o alla regione di fabbricazione; tuttavia può essere menzionato il nome tradizionale del prodotto che includa un luogo, una regione o un paese determinato della Comunità, salva la normativa in materia di denominazioni di origine e di attestazioni di specificità;

- non essere sostitutive di azioni analoghe, ma eventualmente ampliarle;

- menzionare la partecipazione finanziaria della Comunità al loro svolgimento.

Non sono prese in considerazione le proposte fatte da organizzazioni le cui attività comprendono in tutto o in parte la produzione, la distribuzione o la promozione delle vendite di prodotti d'imitazione del latte e di prodotti lattiero-caseari.

3. Il finanziamento comunitario è limitato al 90 %.

4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3, non si tiene conto delle spese amministrative originate dall'esecuzione delle azioni di cui trattasi.

5. Le spese generali del contraente, comprese quelle di eventuali subappaltatori, sono assunte a carico entro il limite massimo del 2 % delle spese complessive ammissibili, ma comunque non oltre i 10 000 ECU, a condizione che esse siano indicate nella proposta. Il contraente può chiedere l'applicazione del massimale di 10 000 ECU soltanto una volta anche se conclude vari contratti. Se l'importo complessivo delle spese generali supera 2 000 ECU è necessario fornire una giustificazione completa di tali spese.

Articolo 3

1. Gli interessati trasmettono all'autorità competente designata dallo Stato membro in cui si trova la loro sede sociale, in prosieguo denominata « organismo competente », proposte particolareggiate di azioni, corredate di un riepilogo degli elementi essenziali delle azioni proposte.

Se le azioni proposte sono intraprese in tutto o in parte nel territorio di uno o più Stati membri che non siano quello della sede sociale dell'interessato, questo invia copia della proposta agli organismi competenti degli altri Stati membri.

Le proposte devono pervenire all'organismo competente anteriormente al 15 aprile 1993. In caso di inosservanza del termine suddetto, la proposta è inammissibile.

2. Le altre modalità per la presentazione delle proposte sono indicate nell'allegato I.

Articolo 4

1. La proposta completa contiene:

a) il nome e l'indirizzo dell'interessato;

b) tutte le indicazioni relative alle azioni proposte, con la loro motivazione e descrizione particolareggiata, l'indicazione dei termini di esecuzione, dei risultati previsti e dei terzi eventualmente partecipanti all'esecuzione;

c) una descrizione dettagliata della strategia relativa al programma complessivo ed un riepilogo della proposta indicante gli elementi essenziali;

d) l'offerta di prezzo al netto delle imposte, espresso in ECU, con la ripartizione di detto importo fra le singole voci (secondo la tabella di cui all'allegato II) e con il relativo piano di finanziamento;

e) l'ultima relazione d'attività, ove non sia già in possesso dell'organismo competente.

2. La proposta è valida soltanto se accompagnata da una dichiarazione scritta con la quale l'interessato si impegna ad osservare i criteri di gestione stabiliti dai servizi della Commissione e messi a disposizione dall'organismo competente.

Detti criteri di gestione sono allegati al contratto, di cui formano parte integrante.

Articolo 5

1. Prima del 10 maggio 1993, l'organismo competente compila un elenco di tutte le proposte ricevute e lo trasmette alla Commissione, unitamente ad una copia di ogni proposta, eventualmente corredata degli eventuali documenti complementari e di un parere motivato segnatamente sulla conformità della proposta alle pertinenti disposizioni regolamentari.

L'organismo competente esamina su base bilaterale, assieme ai servizi della Commissione e ad un gruppo di esperti composto di specialisti delle tecniche di mercato, pubblicitarie e delle tecniche di immissione in commercio del latte, le proposte ricevute e gli eventuali documenti integrativi.

Previa audizione degli ambienti economici interessati ed esame delle proposte da parte del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio (6), la Commissione compila al più presto l'elenco delle proposte selezionate per un finanziamento e fissa il termine ultimo entro il quale gli organismi competenti stipulano con gli interessati i contratti relativi alle azioni prescelte. I contratti sono redatti in almeno tanti esemplari quanti sono i firmatari e vengono sottoscritti dagli interessati e dall'organismo competente. A tal fine, gli organismi competenti utilizzano i contratti tipo che la Commissione mette a loro disposizione.

2. Ogni interessato è informato al più presto dall'organizzazione competente del seguito riservato alle sue proposte.

3. La conclusione del contratto è subordinata alla costituzione di una cauzione pari al 15 % dell'importo massimo del finanziamento comunitario previsto. La cauzione è destinata a garantire la corretta esecuzione del contratto.

Articolo 6

1. I contratti recano le disposizioni dell'articolo 4 o vi fanno riferimento, eventualmente, integrandole con condizioni supplementari.

2. L'organismo competente:

a) trasmette immediatamente copia del contratto alla Commissione;

b) vigila sull'osservanza delle norme contrattuali, segnatamente procedendo ai seguenti accertamenti:

- controlli amministrativi e contabili per verificare i costi sostenuti ed il rispetto delle disposizioni sul finanziamento;

- controlli sulla conformità dell'esecuzione delle azioni a quanto previsto dal contratto;

- altri controlli sul posto, ove necessari.

Durante il periodo di efficacia del contratto sono eseguite almeno due visite di controllo presso ciascun contraente.

Articolo 7

1. Il finanziamento comunitario viene erogato integralmente all'interessato dall'organismo competente in un unico versamento anticipato, entro il 30 settembre 1993.

2. L'interessato costituisce a tal fine, presso l'organismo competente e non oltre il momento della stipulazione del contratto, una cauzione pari al 120 % del finanziamento comunitario.

3. Lo svincolo delle cauzioni di cui al paragrafo 2 e all'articolo 5, paragrafo 3 è subordinato alle seguenti condizioni:

a) trasmissione della relazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1 alla Commissione e all'organismo competente e verifica delle indicazioni ivi contenute;

b) constatazione da parte dell'organismo competente dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'interessato;

c) constatazione da parte dell'organismo competente che l'interessato o un terzo nominato nel contratto ha versato il proprio contributio per lo scopo previsto.

4. In caso di acquisizione delle cauzioni, il relativo importo è detratto dalle spese del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, segnatamente da quelle occasionate dalle misure di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1079/77.

Articolo 8

1. Entro quattro mesi dal termine finale stabilito nel contratto per l'esecuzione delle azioni, l'interssato incaricato di un'azione presenta alla Commissione e all'organismo competente una relazione dettagliata sull'impiego dei fondi comunitari assegnati e sui risultati prevedibili dell'azione stessa, in particolare sull'andamento delle vendite di latte e di prodotti lattiero-caseari. Se la relazione è presentata tardivamente, viene trattenuto il 10 % del contributo comunitario per ciascun mese iniziato dopo la scandenza del termine.

2. Per ogni contratto eseguito, l'organismo competente trasmette alla Commissione un certificato di corretta esecuzione e una copia della relazione finale.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.

(2) GU n. L 146 del 29. 5. 1992, pag. 3.

(3) GU n. C 272 del 28. 10. 1986, pag. 3.

(4) GU n. L 208 del 27. 7. 1992, pag. 1.

(5) GU n. L 208 del 27. 7. 1992, pag. 9.

(6) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

ALLEGATO I

Conformemente all'articolo 3, gli interessati sono informati che le proposte sono da indirizzare nei termini prescritti, ai seguenti organismi competenti, in 1 originale e 5 copie, a mezzo raccomandata o recapitate a mano contro ricevuta di ritorno:

/* Tabelle: v. GUCE */

ALLEGATO II

SCHEDA DI ANALISI FINANZIARIA × 1 000 ECU e % del totale generale dell'azione (escluse le spese generali)

/* Tabelle: v. GUCE */

CONTRATTO Tra

(1),

in appresso denominato « l'organismo competente » rappresentato, per la firma del presente contratto, da (2)

,

da un lato,

e

(3),

residente a (oppure con sede a) (4)

,

(in appresso denominato « il contraente »), rappresentato da (5)

a nome di (6) ,

d'altro lato,

è stato convenuto quanto segue:

1. Oggetto

1.1. Il contraente si impegna ad eseguire le azioni specificate qui di seguito: (7). Queste azioni sono definite nella proposta del contraente, che figura nell'allegato 1, e sono eseguite in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 585/93 (8) e del presente contratto.

1.2. In caso di contrasto tra il presente contratto e la proposta del contraente prevalgono le clausole contrattuali. In caso di contrasto tra il contratto e il regolamento (CEE) n. 585/93, prevalgono le norme del regolamento.

1.3. Salve le disposizioni relative ai criteri di gestione di cui all'allegato 2, il presente contratto può essere modificato solamente con l'accordo scritto delle parti, su richiesta motivata di una di esse e previa approvazione dei servizi della Commissione delle Comunità europee.

2. Durata

Le azioni oggetto del presente contratto sono eseguite anteriormente al (9).

3. Compensazione di crediti

Il contraente può compensare debiti nei confronti dell'organismo competente con propri crediti verso l'organismo competente solamente con l'accordo scritto di questo e dei servizi della Commissione delle Comunità europee.

4. Finanziamento e modalità di pagamento

4.1. Il prezzo globale delle azioni oggetto del presente contratto è di (10).

Il contributo comunitario massimo è di (11).

Il contraente si impegna ad aprire un conto bancario che verrà utilizzato esclusivamente per tutte le operazioni finanziarie relative alla gestione del presente contratto.

Il contributo comunitario è versato dall'organismo competente sul conto bancario seguente:

4.2. L'acquisizione e lo svincolo delle cauzioni sono disciplinati dal regolamento (CEE) n. 2220/85.

4.3. Dopo averne avvisato il contraente, l'organismo competente può differire o far differire i pagamenti qualora, in base alla verifica dei documenti e delle informazioni di cui ai punti 6.1 e 6.2, emergano anomalie, e in particolare che l'esecuzione delle azioni non è conforme al programma di azioni convenuto o che il resoconto delle spese non corrisponde alle azioni realizzate. Il pagamento differito verrà effettuato dopo che il contraente avrà fornito le necessarie giustificazioni.

4.4. Qualora risulti dai controlli che determinati importi sono stati indebitamente versati al contraente, verrà incamerato un importo corrispondente alla cauzione costituita in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 585/93. Sull'importo dovuto dal contraente verranno inoltre calcolati gli interessi, in base al tasso applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria alla sue operazioni in ecu, pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, che era in vigore alla data alla quale l'importo è stato indebitamente versato e a decorrere da tale data.

5. Esecuzione delle azioni

5.1. Il contraente si assume la responsabilità tecnica e finanziaria delle azioni di cui all'allegato I, compresa quella relativa alla loro compatibilità con le pertinenti regole di concorrenza.

5.2. Il contraente è l'unico responsabile dell'ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni richiesti per l'esecuzione del contratto.

Qualora il contraente non riesca ad ottenere, per cause a lui imputabili, uno dei permessi o delle autorizzazioni richiesti per l'esecuzione del contratto, l'organismo competente risolve il contratto senza preavviso.

5.3. Il contraente assegna senza indugio all'esecuzione del contratto il personale previsto nella proposta, nonché tutto il personale necessario per la corretta esecuzione delle prestazioni a suo carico.

Qualora il personale sia designato nominativamente nella proposta, il contraente o l'eventuale subappaltatore hanno facoltà, di sostituirlo con personale avente qualifiche equivalenti, previo consenso dell'organismo competente.

5.4. Il contraente comunica senza indugio all'organismo competente tutte le informazioni relative ad incidenti, ritardi o altri eventi passibili di compromettere l'esecuzione del presente contratto o il rispetto dei termini stabiliti al punto 2.

6. Controlli

6.1. Il contraente e gli eventuali subappaltatori tengono conti separati riguardanti esclusivamente le azioni previste dal presente contratto. Tali conti sono altresì distinti da quelli concernenti azioni eventualmente eseguite a norma di un contratto concluso in base a regolamenti comunitari precedenti il regolamento (CEE) n. 585/93.

Il contraente e gli eventuali appaltatori trasmettono ogni tre mesi all'organismo competente una relazione sul lavoro svolto, corredata delle copie dei documenti giustificativi per le spese effettivamente sostenute in esecuzione del presente contratto.

6.2. Durante tutto il periodo contrattuale di realizzazione delle azioni e per cinque anni dalla scadenza di tale periodo i servizi della Commissione delle Comunità europee e l'organismo competente possono, ai fini del controllo contabile, prendere visione di tutti i libri, documenti, incartamenti e registri relativi ai costi di esecuzione del presente contratto.

Tutti i documenti giustificativi debbono essere conservati dal contraente per lo stesso periodo quinquennale.

6.3. I resoconti di spesa possono essere soggetti a verifiche, anche dopo il versamento del contributo comunitario da parte dell'organismo competente, e possono essere contestati dai servizi della Commissione delle Comunità europee o dall'organismo competente in qualsiasi momento, sino alla scadenza del periodo quinquennale di cui al punto 6.2.

6.4. Entro quattro mesi dal termine finale di cui al punto 2, il contraente presenta all'organismo competente una relazione dettagliata sull'impiego dei fondi comunitari assegnatigli e sui risultati prevedibili delle azioni, in particolare sull'andamento delle vendite di latte e di prodotti lattiero-caseari. La relazione è corredata degli estratti dei documenti giustificativi conservati dal contraente e relativi alle spese effettivamente sostenute per l'esecuzione del presente contratto.

6.5. Il contraente si impegna a rispettare le istruzioni dei servizi della Commissione delle Comunità europee e dell'organismo competente in merito alla contabilità (allegato 3).

7. Sconti, eventuali introiti e cessione di materiale

7.1. Al contraente è fatto obbligo di avvalersi di tutte le possibilità di ottenere sconti, abbuoni o provvigioni.

Egli si impegna ad accreditare sui conti di cui al punto 6.1 gli eventuali sconti, abbuoni o provvigioni ottenuti.

7.2. Il contraente deve accreditare sui conti di cui al punto 6.1 qualsiasi introito derivante dall'esecuzione delle azioni oggetto del presente contratto.

7.3. Il contraente non può cedere a terzi il materiale realizzato ai fini del presente contratto, né i relativi diritti di godimento.

8. Cessione e subappalti

8.1. Salvo previa autorizzazione scritta dell'organismo competente e dei servizi della Commissione delle Comunità europee, il contraente non può cedere interamente o parzialmente i diritti e gli obblighi derivanti dal presente contratto.

8.2. Il contratto è eseguito dal contraente. Tuttavia, su richiesta di deroga debitamente motivata, il contraente può essere autorizzato dall'organismo competente ad affidare a terzi, persone fisiche o giuridiche, l'esecuzione di talune azioni oggetto del presente contratto, senza essere peraltro liberato dalle obbligazioni contrattuali.

8.3. Il contraente è tenuto ad includere negli eventuali contratti di subappalto tutte le clausole necessarie affinché l'organismo competente eserciti, nei confronti dei subappaltori, gli stessi diritti e le stesse garanzie di cui è titolare nei confronti del contraente stesso.

9. Impegni specifici

Il contraente si impegna, sia a titolo personale che per i suoi subappaltori, per tutta la durata del contratto:

9.1. a non servirsi delle attività oggetto del presente contratto per promuovere determinate marche o ditte;

9.2. a non produrre, mettere in commercio o pubblicizzare prodotti di imitazione del latte;

9.3. a rispettare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio (12), relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione;

9.4. ad indicare chiaramente e in modo leggibile, su tutti i documenti da lui presentati, che la Commissione delle Comunità europee partecipa al finanziamento delle azioni oggetto del presente contratto.

10. Clausola risolutiva

10.1. Nel caso d'inesecuzione totale o parziale, da parte del contraente, di un'obbligazione contrattuale, l'organismo competente gli notifica la diffida ad adempiere a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Qualora, dopo un mese dalla notificazione, il contraente è ancora inadempiente, l'organismo competente risolve immediatamente il contratto.

10.2. Fatte salve le disposizioni del punto 5.2 il contratto è risolto, senza preavviso, dall'organismo competente nei seguenti casi:

a) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, debitamente constatato dall'organismo competente;

b) dichiarazioni false del contraente ai fini dell'ottenimento del contributo comunitario.

10.3. Nei casi previsti ai punti 5.2, 10.1 e 10.2 il contraente perde la cauzione costituita in forza dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 585/93 proporzionalmente all'importo del contributo comunitario indebitamento versato. Per ogni indebito pagamento al contraente debbono essere versati alla Commissione delle Comunità europee interessi al tasso annuo di cui al paragrafo 4.4, calcolati dalla data in cui l'importo è stato indebitamente pagato.

10.4. L'importo dovuto al contraente è calcolato in base al costo effettivo delle azioni eseguite conformemente al contratto prima della sua risoluzione. Non è dovuto alcun importo qualora siano stati eseguiti solamente lavori preparatori.

10.5. Salvo casi di forza maggiore, le norme di cui al punto 10.3 si applicano anche qualora circostanze indipendenti dalla volontà del responsabile rendano impossibile, parzialmente o totalmente, l'adempimento delle sue obbligazioni.

11. Ripartizione del rischio

Qualora l'adempimento delle prestazioni dovute dal contraente sia reso impossibile per cause di forza maggiore, il contraente non ha diritto ad alcun pagamento. L'adempimento parziale dà diritto ad un pagamento proporzionale.

12. Responsabilità extracontrattuale

Sono interamente a carico del contraente e dei subappaltatori le conseguenze di danni o perdite da essi subiti in esecuzione del presente contratto, nonché di azioni di responsabilità e/o di risarcimento del danno esperite da terzi o da loro dipendenti contro la Commissione delle Comunità europee o dell'organismo competente. Sono a loro carico anche i costi e le spese derivanti dai procedimenti di cui ai punti 13.1 e 13.2.

13. Controversie tra il contraente e terzi

13.1. Se l'organismo competente chiede al contraente di avviare un procedimento amministrativo o giudiziario, in caso di controversia con terzi derivante dall'esecuzione del presente contratto, il contraente è tenuto a conformarsi alle istruzioni dell'organismo competente.

13.2. Il contraente comunica per iscritto all'organismo competente qualsiasi procedimento amministrativo o giudiziario avviato contro di lui correlato all'esecuzione del presente contratto. Le parti decidono di comune accordo le misure da adottare.

14. Allegati

I seguenti allegati sono parte integrante del presente contratto:

Allegato 1: Testo della proposta approvato dalla Commissione (compreso il bilancio e il riepilogo)

Allegato 2: Criteri di gestione

Allegato 3: Istruzioni da rispettare in materia di contabilità

15. Disposizioni fiscali

Secondo gli articoli 3 e 4 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, il contributo comunitario è esente da ogni dazio ed imposta, ed in particolare dall'imposta sul valore aggiunto. Per l'applicazione dei medesimi articoli il contraente si attiene alle istruzioni impartite dai servizi della Commissione delle Comunità europee.

16. Legge applicabile e foro competente

16.1. Il presente contratto è disciplinato dalla legge del paese cui appartiene l'organismo competente.

16.2. I tribunali del paese di cui al paragrafo 1 sono competenti o conoscere delle controversie tra l'organismo competente ed il contraente o di qualsiasi azione tra le parti derivante dal presente contratto, qualora non sia stata possibile una composizione amichevole.

Fatto a Fatto a

Il Il

Per l'organismo competente Per il contraente

* * *

ALLEGATO 1

(Testo della proposta)

1. Testo approvato dalla Commissione

2. Bilancio di previsione con ripartizione delle azioni previste per prodotto: pubblicità (specificando i mezzi di comunicazione) e pubbliche relazioni (cfr. allegato II del regolamento)

3. Riepilogo (massimo 120 parole) dei principali punti della proposta indicando la strategia di promozione adottata

ALLEGATO 2

Criteri di gestione

I. Disposizioni generali

1. Il contributo comunitario è calcolato in base ai costi netti effettivi. Nel caso in cui il contraente possa ottenere il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, questa è esclusa dal finanziamento. Negli altri casi essa può essere considerata nelle spese, se tale voce figurava nella proposta ed è stata ripresa nel contratto.

2. Il contraente è tenuto a dichiarare eventuali proventi suoi e del subappaltatore derivanti dall'esecuzione (vendita di materiale vario o trasferimento di know-how) e a detrarli dal piano di finanziamento al momento del consuntivo.

Qualora vengano percepite tasse di iscrizione a corsi, il contraente e/o il subappaltatore debbono presentare un progetto finanziario che indichi chiaramente le entrate e le spese.

Gli interessi maturati sull'eventuale deposito del finanziamento anticipato devono essere accreditati sul conto dell'azione e utilizzati nell'ambito di quest'ultimo.

Qualora il contraente e/o il subappaltatore facciano ricorso a terzi occorrerà prevedere procedure di gara.

3. Le spese di viaggio sono riconosciute entro i seguenti limiti:

a) spese di viaggio:

- biglietto aereo in classe turistica,

- biglietto ferroviario di prima classe,

- indennità chilometrica di 0,25 ECU/km per spostamenti con mezzi propri del contraente o del subappaltatore o dei loro collaboratori,

- sono esclusi gli spostamenti in taxi;

b) altre spese:

- importo forfettario di 70 ecu al giorno per persona.

Qualora il contraente sia indotto a organizzare trasferte collettive, le spese potranno essere versate su presentazione delle fatture di trasporto accompagnate dal biglietto o dai biglietti, dalle fatture del ristorante o albergo, accompagnate da una lista di presenza debitamente firmata.

4. Per le azioni eseguite da personale alle dipendenze del contraente il finanziamento comunitario interverrà soltanto per un importo medio mensile di 3 500 ECU per persona, fino a un importo massimo di 4 000 ECU in casi debitamente giustificati, compresi gli oneri sociali e simili. Sempreché riguardino esclusivamente la programmazione, la direzione e il controllo (spese di coordinamento tecnico) le spese di personale, come pure i lavori dattilografici debbono figurare tra le spese generali. In casi di occupazione a tempo parziale occorre fornire una motivazione e presentare un attestato d'attività.

Le spese di personale vengono considerate solo per un periodo massimo di 12 mesi/persona se si tratta di azioni pubblicitarie, come spot radiotelevisivi, inserzioni nella stampa, affissione. Eventuali proroghe dei contratti non costituiscono un motivo valido per prolungare tali periodi.

Le spese per il personale dirigente che non partecipa direttamente né al coordinamento tecnico, né all'esecuzione della misura non sono sovvenzionabili.

5. La ripartizione delle spese che figura nell'allegato di ciascun contratto può essere modificata dal contraente fino ad un massimo del 20 % dell'importo di ciascuna voce. Nessuna voce può quindi essere modificata in misura superiore al 20 % senza autorizzazione preventiva.

Una voce può essere modificata per oltre il 20 % soltanto su richiesta scritta e motivata del contraente e con l'approvazione scritta dell'organismo competente e della Commissione. Alla Commissione è inviata copia di tutte le modifiche approvate. Le autorizzazioni possono essere concesse soltanto almeno tre mesi prima della fine del periodo contrattuale inizialmente previsto.

6. Per la conversione in moneta nazionale degli importi indicati nel contratto si applica il tasso verde in vigore l'ultimo giorno previsto per l'inoltro delle proposte.

7. Qualora si ricorra ad agenzie di subappalto, il loro compenso (guadagno dell'imprenditore) non può superare il 15 % delle loro spese complessive, compresi gli onorari dovuti ad eventuali consulenti.

8. Sono sovvenzionabili solamente le azioni eseguite nei termini fissati; la data limite è quella della prestazione e non quella della fattura. Il consuntivo deve essere però presentato entro i termini indicati nel contratto. Ulteriori successive rettifiche del contraente non sono possibili.

9. Il materiale prelevato dalle scorte non può essere peso in considerazione. Le spese effettuate dopo la scadenza del termine di esecuzione non sono sovvenzionabili.

10. La voce « assicurazione responsabilità e rischi » e la voce « cauzioni » non sono sovvenzionabili.

11. Malattie di collaboratori o loro eventuali impedimenti non possono essere considerati come circostanze imprevedibili e non giustificano quindi alcuna proroga dei termini di esecuzione del contratto.

12. Il rapporto finale deve essere accompagnato da un sommario (250 parole circa), da una sintesi (60 parole circa) e da un elenco di parole chiave (massimo 8). Se il rapporto è redatto in una lingua diversa dall'inglese, è necessario che il sommario, la sintesi e le parole chiave siano in inglese.

II. Disposizioni particolari relative alle azioni di tipo promozionale e pubblicitario

1. Non sono sovvenzionabili gli acquisti che debbono essere portati all'attivo né le spese di leasing. Eventuali forniture per ufficio verranno finanziate nell'ambito delle spese generali, qualora siano indispensabili alla realizzazione delle azioni previste.

2. Le ditte che producono o commercializzano prodotti lattiero-caseari non possono in alcun caso essere considerate come contraenti o subappaltatori, se eseguono direttamente le azioni.

3. Nel caso di pubblicità mista le parti generiche possono essere finanziate in misura proporzionale all'importo complessivo, purché sia possibile isolarne i costi. In caso contrario è escluso il finanziamento comunitario.

4. Qualora le azioni di tipo promozionale prevedano seminari, questi non possono far parte di regolari azioni di formazione. I relativi costi sono sovvenzionabili solamente per gli importi effettivamente spesi, debitamente comprovati dal contraente o dal subappaltatore. Non sono però necessari documenti giustificativi se viene applicato un importo forfettario massimo di 30 ECU per partecipante al giorno.

5. Se, alla scadenza del contratto, resta del materiale pubblicitario inutilizzato, esso può essere contabilizzato a condizione che sia stato prodotto almeno tre mesi prima del termine originariamente fissato e che il quantitativo restante non sia eccessivo.

6. I test finali non sono più obbligatori e pertanto non più sovvenzionabili.

III. Disposizioni particolari relative alle misure intese a migliorare la qualità del latte

1. Non è sovvenzionabile il leasing di impianti e di attrezzature.

2. Per quanto concerne la consulenza fornita ai singoli produttori, le relative spese sono soggette alle condizioni generali dei presenti criteri ed in particolare dei punti 4 e 5 del punto I.

ALLEGATO 3

Istruzioni da rispettare per la contabilità

1. Ogni contratto è seguito su un conto specifico (cfr. articolo 4, paragrafo 1 del contratto).

2. Le fatture:

- devono recare il nome della persona o la ragione sociale della società che le emette, il nome o la ragione sociale del contraente-cliente o eventualmente del suo numero di cliente, l'importo della fattura in moneta nazionale e la data di emissione. È possibile indicare a lato il controvalore in ecu (al tasso in vigore il giorno di scadenza del termine per la presentazione delle proposte), in modo da permettere di verificare lo stato delle spese rispetto al bilancio allegato al contratto;

- devono essere archiviate e numerate in funzione dell'ordine cronologico di emissione.

3. Per ogni voce di spesa viene compilato un estratto delle fatture pagate (per esempio personale, viaggi, materiale, trasporti, ecc.).

4. Se non tutti i servizi fatturati sono connessi al contratto, indicare quali devono essere presi in considerazione.

5. La chiusura dei costi deve essere effettuata entro quattro mesi dal termine dell'azione. Tuttavia, tale periodo può essere prorogato per tener conto di eventuali controversie.

(1) Denominazione completa dell'organismo competente.

(2) Nome del rappresentante legale dell'organismo competente.

(3) Denominazione completa del contraente.

(4) Indirizzo completo del contraente.

(5) Eventuali nome e funzione del rappresentante legale del contraente.

(6) Da indicare solamente qualora il contraente sia una persona giuridica o un'associazione priva di capacità giuridica.

(7) Fornire una breve descrizione della proposta.

(8) GU n. L 61 del 13. 3. 1993, pag. 26.

(9) Inserire la data.

(10) Inserire l'importo complessivo in ECU.

(11) Inserire l'importo massimo in ECU.

(12) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 36.