Regolamento (CEE) n. 579/93 del Consiglio, dell' 8 marzo 1993, recante sospensione totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti agricoli originari della Turchia (1993)
Gazzetta ufficiale n. L 061 del 13/03/1993 pag. 0015 - 0018
REGOLAMENTO (CEE) N. 579/93 DEL CONSIGLIO dell'8 marzo 1993 recante sospensione totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti agricoli originari della Turchia (1993) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113, visto il regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 12, vista la proposta della Commissione, considerando che, a norma dell'allegato 6 del protocollo addizionale che stabilisce le condizioni, le modalità ed i ritmi di realizzazione della fase transitoria di cui all'articolo 4 dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia (2), nonché a norma dell'articolo 9 del protocollo complementare dell'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia in seguito all'adesione dei nuovi Stati membri (3), firmato ad Ankara il 30 giugno 1973 ed entrato in vigore il 1o marzo 1986 (4), quest'ultima deve sospendere totalmente o parzialmente i dazi della tariffa doganale comune applicabili ad alcuni prodotti; che sembra inoltre necessario rettificare o completare, a titolo provvisorio, alcuni vantaggi tariffari previsti nell'allegato 6 di cui sopra; che è quindi opportuno che, per i prodotti che figurano nell'elenco allegato al presente regolamento, originari della Turchia, la Comunità sospenda, per il periodo che va fino al 31 dicembre 1993, ai livelli indicati a lato di ciascuno di essi, sia l'elemento fisso dell'imposizione applicabile alle merci di cui al regolamento (CEE) n. 3033/80, sia il dazio doganale applicabile agli altri prodotti; considerando che nell'ambito di dette sospensioni tariffarie la Repubblica Portoghese applica dazi doganali calcolati in conformità del regolamento (CEE) n. 2573/87 del Consiglio, dell'11 agosto 1987, che stabilisce il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con l'Algeria, l'Egitto, la Giordania, il Libano, la Tunisia e la Turchia (5); che il presente regolamento è applicabile dunque alla Comunità, nella composizione attuale; considerando che spetta alla Comunità decidere si sospendere detti dazi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Dal 1o gennaio al 31 dicembre 1993 i prodotti originari della Turchia che figurano nell'allegato sono ammessi negli Stati membri ai dazi doganali indicati a lato di ciascuno di essi. Nell'ambito di dette sospensioni tariffarie la Repubblica Portoghese applica dazi calcolati conformemente alle disposizioni stabilite in materia dal regolamento (CEE) n. 2573/87. 2. Per l'applicazione del presente regolamento, le regole in materia d'origine sono quelle in vigore in ogni momento per l'applicazione dell'accordo che istituisce un'associazione fra la Comunità economica europea e la Turchia. I metodi di cooperazione amministrativa che devono assicurare l'immissione dei prodotti elencati negli allegati al beneficio delle sospensioni totali o parziali sono quelli fissati dalla decisione n. 5/72 del Consiglio di associazione, acclusa al regolamento (CEE) n. 428/73, modificata da ultimo dalla decisione n. 1/83, acclusa al regolamento (CEE) n. 993/83 (6). Articolo 2 Quando le importazioni dei prodotti che beneficiano del regime previsto all'articolo 1 si effettuano nella Comunità in quantitativi o a prezzi tali che arrecano o minacciano di arrecare un grave danno ai produttori della Comunità di prodotti simili o di prodotti direttamente concorrenti, i dazi della tariffa doganale comune possono essere parzialmente od integralmente ripristinati per i prodotti di cui trattasi. Tali misure possono ugualmente essere adottate in caso di danno grave o di minaccia di danno grave limitato ad una sola regione della Comunità. Articolo 3 1. Allo scopo di assicurare l'applicazione dell'articolo 2, la Commissione può decidere, mediante regolamento, il ripristino, per un periodo determinato, dei dazi della tariffa doganale comune. 2. Quando l'azione è richiesta da uno Stato membro, la Commissione si pronuncia entro un periodo massimo di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda e informa gli Stati membri del seguito riservato alla domanda stessa. 3. Ogni Stato membro può sottoporre al Consiglio la misura della Commissione entro un termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno della comunicazione. Il ricorso al Consiglio non ha effetto sospensivo. Il Consiglio si riunisce immediatamente. Esso può, a maggioranza qualificata, modificare o annullare la decisione di cui trattasi. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1993. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 8 marzo 1993. Per il Consiglio Il Presidente N. HELVEG PETERSEN (1) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1. (2) GU n. 217 del 29. 12. 1964, pag. 3687/64. (3) GU n. L 361 del 31. 12. 1977, pag. 2. (4) GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 36. (5) GU n. L 250 dell'1. 9. 1987, pag. 1. (6) GU n. L 112 del 28. 4. 1983, pag. 1. ALLEGATO Elenco dei prodotti dei capitoli da 1 a 24, originari della Turchia, per i quali occorre prevedere la sospensione totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune /* Tabelle: v. GUCE */ Codici Taric /* Tabelle: v. GUCE */