Regolamento (CEE) n. 317/93 del Consiglio, del 9 febrraio 1993, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1906/90 che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame
Gazzetta ufficiale n. L 037 del 13/02/1993 pag. 0008 - 0008
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 48 pag. 0086
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 48 pag. 0086
REGOLAMENTO (CEE) N. 317/93 DEL CONSIGLIO del 9 febbraio 1993 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1906/90 che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione, considerando che il regolamento (CEE) n. 1906/90 (2) stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame; considerando che le definizioni di pollame contenute nel regolamento (CEE) n. 1906/90 debbono essere modificate in modo da escludere tutti i tipi di preparazioni di carni di pollame; considerando che, per tener debitamente conto delle condizioni di vendita al minuto delle carni di pollame, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a stabilire norme specifiche in materia di temperatura per il sezionamento ed il magazzinaggio di carni fresche di pollame vendute al minuto, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 1906/90 è modificato come segue: 1) Il testo dell'articolo 2, punto 1 è sostituito dal testo seguente: « 1) "carni di pollame": le carni di pollame idonee al consumo umano le quali non abbiano subito alcun trattamento all'infuori della semplice refrigerazione; ». 2) Il testo dell'articolo 2, punto 5 è sostituito dal testo seguente: « 5) "carni di pollame fresche": le carni di pollame non irrigidite a causa della refrigerazione, da conservare costantemente ad una temperatura non inferiore a - 2 °C e non superiore a + 4 °C; gli Stati membri possono tuttavia fissare norme diverse in materia di temperatura per le operazioni di sezionamento e di magazzinaggio di carni fresche di pollame effettuate nei negozi per la vendita al minuto o in locali adiacenti ai punti di vendita, dove il sezionamento e il magazzinaggio sono effettuati unicamente per la vendita diretta al consumatore. » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Tuttavia l'articolo 1, punto 1 è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1994. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 9 febbraio 1993. Per il Consiglio Il Presidente B. WESTH (1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1235/89 (GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 29). (2) GU n. L 173 del 6. 7. 1990, pag. 1.