31993R0286

Regolamento (CEE) n. 286/93 della Commissione, del 9 febbraio 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 2342/92 relativo alle importazioni dai paesi terzi e alla concessione di restituzioni all'esportazione per i bovini riproduttori di razza pura

Gazzetta ufficiale n. L 034 del 10/02/1993 pag. 0007 - 0007
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 48 pag. 0076
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 48 pag. 0076


REGOLAMENTO (CEE) N. 286/93 DELLA COMMISSIONE del 9 febbraio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 2342/92 relativo alle importazioni dai paesi terzi e alla concessione di restituzioni all'esportazione per i bovini riproduttori di razza pura

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 125/93 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 5,

considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2342/92 della Commissione, del 7 agosto 1992, relativo alle importazioni dai paesi terzi e alla concessione di restituzioni all'esportazione per i bovini riproduttori di razza pura e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 1544/79 (3), le importazioni di bovini riproduttori di razza pura originari e provenienti dai paesi dell'EFTA sono esentati da alcuni obblighi previsti, in particolare, all'articolo 2, paragrafo 3 dello stesso regolamento; che questo non pregiudica l'applicazione dell'articolo 7, secondo comma della direttiva 77/504/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (4), modificata da ultimo dalla direttiva 91/174/CEE (5); che per evitare che l'attuale testo dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento in esame crei problemi nell'applicazione pratica della direttiva succitata, è opportuno precisarlo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2342/92 è modificato come segue:

1) All'articolo 2, paragrafo 3, lettera a) i termini « ed è registrato o iscritto in un registro genealogico » sono soppressi.

2) All'articolo 2 è aggiunto il seguente paragrafo:

« 6. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione dell'articolo 7, secondo comma della direttiva 77/504/CEE. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 18 del 27. 1. 1993, pag. 1.

(3) GU n. L 227 dell'11. 8. 1992, pag. 12.

(4) GU n. L 206 del 12. 8. 1977, pag. 8.

(5) GU n. L 85 del 5. 4. 1991, pag. 37.