Regolamento (CEE) n. 217/93 della Commissione, del 2 febbraio 1993, relativo ai contratti di magazzinaggio per l' olio d' oliva per la campagna di commercializzazione 1992/1993
Gazzetta ufficiale n. L 026 del 03/02/1993 pag. 0009 - 0011
REGOLAMENTO (CEE) N. 217/93 DELLA COMMISSIONE del 2 febbraio 1993 relativo ai contratti di magazzinaggio per l'olio d'oliva per la campagna di commercializzazione 1992/1993 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2046/92(2), in particolare l'articolo 20 quinquies, paragrafi 3 e 4, considerando che, a norma dell'articolo 20 quinquies, paragrafo 3 del regolamento n. 136/66/CEE, se sussistono alcuni presupposti, si può decidere che le associazioni di produttori o le loro unioni riconosciute a norma del regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio (3) possano concludere contratti di magazzinaggio per l'olio d'oliva; che, alla luce della situazione del mercato nel corso del primo mese della campagna 1992/1993 sussistono i presupposti previsti dal regolamento (CEE) n. 314/88 della Commissione (4); che occorre pertanto autorizzare, per la campagna in corso, la conclusione di contratti di magazzinaggio; considerando che il regolamento (CEE) n. 221/92 del Consiglio (5), prevede che, per le campagne 1991/1992 e 1992/1993, i contratti di magazzinaggio per l'olio d'oliva possono essere conclusi anche in Grecia, in Spagna e in Portogallo da parte delle associazioni di produttori e delle loro unioni riconosciute in virtù del regolamento n. 136/66/CEE; consideando che l'obiettivo di un contratto di magazzinaggio privato è il ritiro provvisorio dei prodotti da un mercato in situazione di squilibrio, senza trasferire la proprietà dei prodotti, per consentire la loro reimmissione sul mercato una volta che la situazione si sia normalizzata; che è pertanto opportuno prevedere che i contratti di magazzinaggio possano essere stipulati esclusivamente per l'olio d'oliva prodotto nella campagna di commercializzazione in corso; considerando che per agevolare l'appliczaione del regime dei contratti in tutti gli Stati membri produttori, è opportuno fissare massimali per paese, con la possibilità di ridistribuzione dei quantitativi; considerando che solo le associazioni o unioni riconosciute di produttori possono essere autorizzate ad immagazzinare l'olio prodotto dai loro soci; che per permettere a tali associazioni di rinunciare ad immettere sul mercato i prodotti da esse detenuti è necessario prevedere la concessione di un aiuto; considerando che il magazzinaggio privato deve essere finalizzato ad un miglioramento della commercializzazione dell'olio d'oliva; che occorre limitare il periodo durante il quale è permessa la conclusione di contratti di magazzinaggio; che inoltre è necessario scoraggiare la possibilità di conferire l'olio d'oliva all'intervento dopo la scadenza del contratto di magazzinaggio; che è quindi opportuno ridurre l'aiuto per il magazzinaggio se l'olio è in seguito offerto all'intervento; considerando che è opportuno precisare che l'accettazione di una dichiarazione di esportazione annulla il diritto all'aiuto relativo ad un contratto di magazzinaggio; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per la campagna di commercializzazione 1992/1993, gli organismi di intervento degli Stati membri produttori concludono contratti di magazzinaggio di olio di oliva alle condizioni fissate dal presente regolamento. Articolo 2 1. Fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 221/92, i contratti di magazzinaggio, qui di seguito denominati « contratti », sono conclusi soltanto con le associazioni o le unioni riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 1360/78 che detengono olio d'oliva di origine comunitaria prodotti dai loro membri e che dispongono di impianti idonei al magazzinaggio. 2. I contratti riguardano soltanto le qualità d'olio d'oliva che possono essere offerte all'intervento e partite di un quantitativo minimo pari a 100 t nette di olio della stessa qualità. Tuttavia in Portogallo il quantitativo minimo è di 25 t. 3. Il contratto è concluso per un periodo di sessanta giorni ed è automaticamente rinnovato per uno o più periodi di sessanta giorni, a meno che l'interessato non chieda all'organismo d'intervento la risoluzione del contratto prima della scadenza di ciascun periodo e purché la nuova data di scadenza non sia posteriore al 31 ottobre 1992, fatta salva la sospensione della possibilità di concludere nuovi contratti o di rinnovarne, come previsto dal regolamento (CEE) n. 314/88. 4. Il quantitativo massimo che può essere simultaneamente oggetto di magazzinaggio nel corso della campagna 1992/1993 è stabilito a 180 000 t così ripartite: - 76 000 t in Spagna, - 70 000 t in Italia, - 30 000 t in Grecia, - 4 000 t in Portogallo. Qualora i quantitativi per i quali sono stati conclusi contratti in uno Stato membro alla data del 12 aprile 1993 siano inferiori al massimale previsto, la Commissione può ripartire il saldo tra gli Stati membri che hanno esaurito i quantitativi loro attribuiti. Articolo 3 1. Ai fini della conclusione di un contratto, entro il 18 maggio 1993 deve essere presentata una domanda scritta all'organismo d'intervento dello Stato membro in cui si trova l'olio d'oliva, corredata della prova dell'avvenuta costituzione di una cauzione pari a 0,5 ecu/100 kg di olio. 2. Le domande devono essere presentate il lunedì e il martedì di ogni settimana. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni giovedì entro le 14.00, ora di Bruxelles, i quantitativi indicati nelle domande ricevibili e i contratti scaduti durante la settimana precedente. Ogni settimana la Commissione contabilizza i quantitativi per i quali è stata presentata domanda. Essa autorizza gli Stati membri ad accogliere le domande fino ad esaurimento del contingente previsto dall'articolo 2, paragrafo 4; se c'è il rischio di esaurimento del contingente, essi sono autorizzati ad accogliere le domande in misura proporzionale ai quantitativi richiesti, entro il limite del quantitativo disponibile. 3. Previa autorizzazione della Commissione, i contratti sono conclusi senza discriminazione e nel più breve tempo possibile. La data della conclusione del contratto è la data dell'invio della comunicazione dell'accettazione della domanda da parte dell'organismo di intervento. La data d'inizio dell'esecuzione del contratto è il giorno che segue quello della conclusione, a meno che il richiedente non abbia chiesto una data ulteriore. 4. Solamente l'olio d'oliva prodotto nella Comunità durante la campagna di commercializzazione in corso può essere oggetto di contratto. Articolo 4 1. Il contratto compilato in duplice esemplare comprende, tra l'altro, le seguenti indicazioni: a) la ragione sociale del contraente; b) il suo indirizzo postale completo; c) il nome e l'indirizzo dell'organismo di intervento; d) l'indirizzo preciso del luogo di magazzinaggio; e) il numero e l'identificazione delle partite oggetto del contratto, nonché il loro peso netto e la loro qualità; f) l'accordo del proprietario dell'olio immagazzinato se il contraente non ne è proprietario; g) la data dell'inizio dell'esecuzione del contratto; h) il riferimento al presente regolamento; i) la data della conclusione del contratto. 2. Il contratto prevede per il contraente i seguenti obblighi: a) conserve in magazzino, nel periodo stipulato, il quantitativo di prodotto convenuto, per suo conto ed a suo rischio, nei recipienti indicati nel contratto; qualsiasi cambiamento è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'organismo di intervento; b) immagazzinare gli oli di qualità differenti in recipienti separati ed identificabili; c) permettere in qualsiasi momento all'organismo di intervento di controllare l'osservanza degli obblighi previsti dal contratto. 3. Il contraente può in qualsiasi momento rescindere il contratto, previa notifica all'organismo di intervento e perde in tal caso il beneficio dell'aiuto relativo al periodo di sessanta giorni iniziato. 4. L'obbligho di rispettare il quantitativo indicato nel contratto si considera adempiuto se almeno il 98 % di tale quantitativo è rimasto immagazzinato. Articolo 5 1. Per ciascun periodo di 60 giorni è concesso un aiuto che ammonta a: - 4,5 ECU/100 kg se l'organismo ammassatore fornisce la prova, entro i sessanta giorni successivi alla data di cadenza del contratto, che l'olio d'oliva è stato immesso sul mercato, - 1 ECU/100 kg negli altri casi. 2. Ai sensi del presente regolamento, per olio immesso sul mercato s'intende l'olio che è stato venduto e consegnato ad un'impresa di condizionamento e riconosciuta a norma del regolamento (CEE) n. 2677/85 della Commissione (6) oppure, nel caso dell'olio vergine lampante, ad un'impresa di raffinazione, ovvero l'olio che è stato esportato. 3. Un importo di 1 ECU/100 kg può essere anticipato non appena il contratto sia stato concluso o rinnovato, previa costituzione di una cauzione per un importo equivalente. 4. Il tasso applicabile per la conversione in moneta nazionale dell'importo dell'aiuto al magazzinaggio è il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno della conclusione del contratto. 5. L'importo dell'aiuto è calcolato sul peso netto constatato alla data di inizio dell'esecuzione del contratto. Articolo 6 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, l'aiuto è versato soltanto se sono soddisfatti tutti gli obblighi previsti dal contratto. Il pagamento dell'aiuto e lo svincolo delle cauzioni previste dall'articolo 3, paragrafo 1 e dall'articolo 5, paragrafo 3 hanno luogo, previo controllo dell'osservanza dei suddetti obblighi, entro i sessanta giorni successivi alla data di scadenza del contratto. 2. L'accettazione di una dichiarazione di esportazione pone fine al regime di magazzinaggio. In tale caso non è versato alcun aiuto per il periodo in corso al momento dell'accettazione, relativamente al quantitativo oggetto della dichiarazione di esportazione. Articolo 7 1. In caso di forza maggiore, l'organismo d'intervento stabilisce le misure che ritiene necessarie in funzione della circostanza addotta. Tali misure possono comprendere, tra l'altro, il versamento dell'importo dell'aiuto dovuto proporzionalmente al quantitativo immagazzinato e alla durata effettiva del magazzinaggio. 2. Gli Stati membri informano la Commissione di ciascuno dei casi che ritengono essere un caso di forza maggiore, nonché delle misure prese in ciascun caso. Articolo 8 1. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per garantire, durante tutto il periodo del magazzinaggio contrattuale, il controllo dell'osservanza degli obblighi risultanti dal contratto; tale controllo comprende un'ispezione materiale delle merci immagazzinate, svincolate dall'ammasso o entrate all'ammasso, nonché una verifica dei relativi registri. Le misure relative all'ispezione materiale riguardano, in particolare, la conformità delle scorte ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 2, le possibilità di identificazione di queste ultime ed hanno lo scopo di accertare se i quantitativi immagazzinati e marcati sono conformi ai quantitativi dichiarati. 2. In caso di mancata osservanza degli obblighi contrattuali, è incamerata la cauzione prevista dall'articolo 3, paragrafo 1, ferme restando le altre sanzioni eventualmente applicabili. 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure nazionali prese ai fini dell'applicazione del presente regolamento, nonché il modello del contratto. Articolo 9 Anteriormente al dieci di ogni mese gli Stati membri comunicano alla Commissione: - i quantitativi e le qualità d'olio d'oliva per i quali sono stati conclusi o rinnovati contratti di magazzinaggio nel corso del mese precedente, - i quantitativi complessivi di olio d'oliva, per qualità, immagazzinati alla fine del mese precedente, nonché il numero totale dei contratti in corso. Articolo 10 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 1. (3) GU n. L 166 del 23. 6. 1978, pag. 1. (4) GU n. L 31 del 3. 2. 1988, pag. 16. (5) GU n. L 24 dell'1. 2. 1992, pag. 9. (6) GU n. L 254 del 25. 9. 1985, pag. 5.