Regolamento (CEE) n. 197/93 della Commissione, del 29 gennaio 1993, che stabilisce le modalità complementari di applicazione del meccanismo complementare agli scambi (MCS) nel settore degli ortofrutticoli fra la Spagna e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 per quanto riguarda i pomodori, i carciofi, i meloni e le fragole
Gazzetta ufficiale n. L 022 del 30/01/1993 pag. 0105 - 0106
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 48 pag. 0066
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 48 pag. 0066
REGOLAMENTO (CEE) N. 197/93 DELLA COMMISSIONE del 29 gennaio 1993 che stabilisce le modalità complementari di applicazione del meccanismo complementare agli scambi (MCS) nel settore degli ortofrutticoli fra la Spagna e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 per quanto riguarda i pomodori, i carciofi, i meloni e le fragole LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, visto il regolamento (CEE) n. 3210/89 del Consiglio, del 23 ottobre 1989, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare agli scambi di ortofrutticoli freschi (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3818/92 (2), in particolare l'articolo 9, considerando che il regolamento (CEE) n. 816/89 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 3831/92 (4), ha fissato l'elenco dei prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore degli ortofrutticoli a decorrere dal 1o gennaio 1990; che tra questi prodotti rientrano i pomodori, i carciofi, i meloni e le fragole; considerando che il regolamento (CEE) n. 3944/89 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3308/91 (6), ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo complementare agli scambi di ortofrutticoli freschi, in appresso denominato « MCS »; considerando che il regolamento (CEE) n. 3840/92 della Commissione (7) ha stabilito, per i prodotti succitati, i periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 fino al 31 gennaio 1993, che le previsioni relative alle spedizioni destinate al mercato comunitario, eccettuato il Portogallo, nonché la situazione del mercato inducono a stabilire, per i prodotti in oggetto, un periodo I fino al 28 marzo 1993, conformemente all'allegato; considerando che è d'uopo disporre che si applichino le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3944/89, relative al controllo statistico e all'impiego di documenti di uscita per le spedizioni spagnole, nonché alle varie notifiche che gli Stati membri devono comunicare, onde garantire il corretto funzionamento degli MCS; considerando che in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie (8), la regolamentazione in vigore per la Spagna peninsulare si applica alla spedizione dei prodotti originari delle isole Canarie verso le altre zone della Comunità a partire dal 1o luglio 1991; che di conseguenza i dati relativi ai prodotti canaresi devono essere presi in considerazione al momento dell'applicazione del regime del meccanismo complementare agli scambi; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 per i pomodori, i carciofi, i meloni e le fragole rientranti nei codici specificati in allegato, sono indicati nell'allegato stesso. Articolo 2 Per le spedizioni dei prodotti di cui all'articolo 1 effettuate dalla Spagna a destinazione del mercato comunitario, ad eccezione del Portogallo, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3944/89. Tuttavia, la comunicazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del citato regolamento si effettua al più tardi ogni martedì relativamente ai quantitativi spediti nel corso della settimana precedente. Le comunicazioni di cui all'articolo 9, primo comma del regolamento (CEE) n. 3944/89 devono essere trasmesse una volta al mese, al più tardi il giorno 5, relativamente ai dati del mese precedente, inserendovi, se del caso, l'indicazione « nulla ». Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il 1o febbraio 1993. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 312 del 27. 10. 1989, pag. 6. (2) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 15. (3) GU n. L 86 del 31. 3. 1989, pag. 35. (4) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 47. (5) GU n. L 379 del 28. 12. 1989, pag. 20. (6) GU n. L 313 del 14. 11. 1991, pag. 13. (7) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 73. (8) GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 1. ALLEGATO Fissazione dei periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 Periodo compreso tra il 1o febbraio e il 28 marzo 1993 "" ID="1">Pomodori> ID="2">0702 00 10> ID="3">I"> ID="1">Carciofi> ID="2">0709 10 00> ID="3">I"> ID="1">Meloni> ID="2">0807 10 90> ID="3">I"> ID="1">Fragole> ID="2">0810 10 90> ID="3">I ">