31993R0129

Regolamento (CEE) n. 129/93 della Commissione, del 26 gennaio 1993, recante apertura della distillazione obbligatoria di cui all' articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio e recante deroga ad alcune modalità di applicazione ad essa relative per la campagna 1992/1993

Gazzetta ufficiale n. L 018 del 27/01/1993 pag. 0010 - 0012


REGOLAMENTO (CEE) N. 129/93 DELLA COMMISSIONE del 26 gennaio 1993 recante apertura della distillazione obbligatoria di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio e recante deroga ad alcune modalità di applicazione ad essa relative per la campagna 1992/1993

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1756/92 (2), in particolare l'articolo 39, paragrafi 9, 10 e 11,

considerando che i dati di cui dispone attualmente la Commissione, in particolare quelli relativi al bilancio di previsione per la campagna viticola 1992/1993, evidenziano che la situazione della campagna 1992/1993 è caratterizzata da uno squilibrio del mercato dei vini da tavola e dei vini atti a diventare vini da tavola; che sussistono pertanto le condizioni per decidere una distillazione obbligatoria a norma dell'articolo 39, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87;

considerando che, tenuto conto dei prezzi e del livello auspicabile delle disponibilità di fine campagna, appare necessario procedere alla distillazione, per l'insieme della Comunità, di 26 800 000 hl di vino da tavola;

considerando che l'esperienza acquisita nella campagna precedente relativa alla possibilità di detrarre dal volume da prendere in considerazione per determinare il quantitativo di vino da conferire alla distillazione dei mosti destinati alla lavorazione, dopo il 15 marzo, è insufficiente per valutare gli effetti di tale provvedimento e che occorre pertanto, per valutarne l'impatto, riconfermarlo per questa campagna;

considerando che numerosi piccoli produttori di uve aderiscono a cantine cooperative o ad associazioni di produttori; che, in base allo statuto di tali organismi, in alcune regioni di produzione, l'obbligo di consegna di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 concerne l'organismo nel suo insieme mentre, in altre regioni, l'obbligo incombe ad ogni aderente, che di conseguenza l'esonero previsto a favore dei piccoli produttori rischia di avere un impatto molto diverso nelle varie regioni; che occorre tener conto di questa situazione e delle difficoltà che implicherebbe l'introduzione di un duplice sistema di esonero all'interno di una stessa regione per la fissazione del quantitativo minimo che i produttori sono tenuti a consegnare;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che se per ottemperare ai propri obblighi di distillazione un produttore consegna del vino prodotto in una regione diversa dalla regione di produzione a cui egli appartiene, si creano squilibri sul mercato di alcune regioni; che è opportuno considerare che l'obbligo è soddisfatto solo se il vino consegnato e il vino soggetto all'obbligo provengono dalla stessa regione;

considerando che, in conformità dell'articolo 39, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 822/87, i distillatori possono beneficiare di un aiuto per il prodotto da distillare o consegnare all'organismo di intervento il prodotto ottenuto dalla distillazione; che l'importo dell'aiuto deve essere fissato secondo i criteri di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2046/89 del Consiglio (3);

considerando che la deroga disposta dall'articolo 39, paragrafo 10, primo comma del regolamento (CEE) n. 822/87 è stata prorogata per una campagna viticola dal regolamento (CEE) n. 1756/92; che è necessario prorogare le relative modalità d'applicazione per lo stesso periodo;

considerando che il comitato di gestione per i vini non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È decisa, per la campagna 1992/1993, la distillazione di cui all'articolo 39, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87.

2. Il quantitativo totale di vino da tavola da distillazione è fissato a 26 800 000 hl.

3. I quantitativi da distillare nelle regioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 441/88 della Commissione (4) sono i seguenti:

- regione 1: 310 000 hl

- regione 2: 0 hl

- regione 3: 3 500 000 hl

- regione 4: 12 760 000 hl

- regione 5: 300 000 hl

- regione 6: 8 800 000 hl

- regione 7: 1 130 000 hl

4. La regione 6 di cui al paragrafo 3 è suddivisa in due parti che comprendono i seguenti territori:

- parte A: le regioni delle Asturie, Baleari, Cantabria, Galizia e le provincie di Guipúzcoa e Vizcaya,

- parte B: il territorio della regione 6 non compreso nella parte A.

I quantitativi da distillare nelle parti succitate della regione 6 sono i seguenti:

- parte A: 0 hl,

- parte B: 8 800 000 hl

Articolo 2

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 441/88, il produttore può detrarre dal volume di cui al primo comma i quantitativi di mosti di uve destinati alla produzione di prodotti diversi dal vino da tavola, non ancora trasformati alla data del 15 marzo, purché s'impegni a trasformarli entro il 31 agosto. Se a quest'ultima data non ha provveduto alla trasformazione, il produttore è tenuto a consegnare per la distillazione obbligatoria, sotto forma di vino, un quantitativo pari a quello risultante dall'applicazione della percentuale di cui all'articolo 8 al quantitativo di mosto non trasformato, maggiorato del 20 %. Detto quantitativo deve essere consegnato entro la data stabilita dalle competenti autorità nazionali a norma dell'articolo 12, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 441/88.

Articolo 3

In deroga all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 441/88, il quantitativo di vino da tavola al disotto del quale i produttori sono esonerati dall'obbligo di consegna è di 5 hl, salvo per i produttori delle regioni di cui all'articolo 7, secondo comma, primo trattino di detto regolamento per i quali esso è di 25 hl.

Articolo 4

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 822/87, il prezzo d'acquisto dei vini da tavola da conferire alla distillazione obbligatoria è fissato a 0,66 ecu per % vol di alcole e per ettolitro, per i vini da tavola del tipo A I, R I e R II, salvo in Spagna dove è fissato a 0,89 ecu.

Articolo 5

L'importo dell'aiuto di cui il distillatore può beneficiare è fissato, rispetto ai prezzi di cui all'articolo 4:

a) se il prodotto della distillazione risponde alla definizione di alcole neutro che figura nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2046/89: 0,14 ecu per % vol di alcole e per ettolitro;

b) se il prodotto alla distillazione è un'acquavite di vino rispondente alle caratteristiche qualitative previste dalle disposizioni nazionali in vigore: 0,03 ecu per % vol di alcole e per ettolitro;

c) se il prodotto della distillazione è un alcole greggio avente un titolo alcolometrico di almeno 52 % vol: 0,03 ecu per % vol di alcole e per ettolitro.

Articolo 6

1. Il prezzo che l'organismo di intervento deve pagare al distillatore per il prodotto consegnato in conformità dell'articolo 39, paragrafo 7, primo comma, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 822/87, è fissato, rispetto ai prezzi di cui all'articolo 4, a: 1,10 ecu per % vol di alcole e per ettolitro.

Tali prezzi si applicano ad un alcole neutro rispondente alla definizione che figura nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2046/89.

2. Per gli alcoli diversi di cui al paragrafo 1, i prezzi di cui al paragrafo 1 sono diminuiti di 0,11 ecu per % vol di alcole e per ettolitro.

Articolo 7

L'aiuto di cui beneficia l'elaboratore di vino alcolizzato è fissato come segue, rispetto ai prezzi di cui all'articolo 4 0,02 ecu per % vol di alcole e per ettolitro.

Articolo 8

Per l'applicazione dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 441/88, l'obbligo della distillazione si considera soddisfatto solo se il vino consegnato proviene dalla regione di produzione alla quale il produttore appartiene.

Articolo 9

All'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 441/88, i termini « 1987/1988 al 1991/1992 » sono sostituiti dai termini « 1987/1988 al 1992/1993 ».

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 27.

(3) GU n. L 202 del 14. 7. 1989, pag. 14.

(4) GU n. L 45 del 18. 2. 1988, pag. 15.