31993R0105

Regolamento (CEE) n. 105/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, che proroga il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ossido di magnesio originario della Repubblica popolare cinese

Gazzetta ufficiale n. L 015 del 23/01/1993 pag. 0002 - 0002


REGOLAMENTO (CEE) N. 105/93 DEL CONSIGLIO del 18 gennaio 1993 che proroga il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ossido di magnesio originario della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2800/92 della Commissione (2) ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ossido di magnesio originario della Repubblica popolare cinese;

considerando che l'esame dei fatti non è ancora concluso e che la Commissione ha comunicato, agli esportatori notoriamente interessati, l'intento di proporre una proroga del dazio provvisorio per un ulteriore periodo di due mesi;

considerando che gli esportatori non hanno mosso obiezioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La vigenza del dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ossido di magnesio originario della Repubblica popolare cinese, istituito con il regolamento (CEE) n. 2800/92, è prorogata per un periodo di due mesi. L'applicazione del dazio cessa qualora il Consiglio adotti misure definitive o il procedimento venga chiuso in conformità dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2423/88 prima della scadenza di detto periodo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 gennaio 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. PEDERSEN

(1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

(2) GU n. L 282 del 26. 9. 1992, pag. 23.