DIRETTIVA 93/115/CE DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 1993 che modifica la direttiva 90/684/CEE del Consiglio concernente gli aiuti alla costruzione navale
Gazzetta ufficiale n. L 326 del 28/12/1993 pag. 0062 - 0062
DIRETTIVA 93/115/CE DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 1993 che modifica la direttiva 90/684/CEE del Consiglio concernente gli aiuti alla costruzione navale IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 92, paragrafo 3, lettera d) e l'articolo 113, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che la direttiva 90/684/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1990, concernente gli aiuti alla costruzione navale (4), cessa di essere applicabile il 31 dicembre 1993; considerando che la politica di aiuti definita dalla suddetta direttiva ha, nell'insieme, conseguito i suoi obiettivi; considerando tuttavia che, nonostante gli annunciati miglioramenti dovuti all'atteso aumento della domanda di costruzione navale, il mercato mondiale della costruzione navale non è ancora stato interamente normalizzato; considerando che occorre portare avanti la politica attuale della Comunità per promuovere la sopravvivenza nel lungo periodo di un'industria navale europea efficace e competitiva; considerando che la Comunità prosegue nel quadro dell'Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici (OCSE) i suoi sforzi per raggiungere un accordo multilaterale tra le più importanti nazioni del mondo dedite alla cantieristica in vista di una rapida eliminazione di tutte le misure pubbliche di sostegno dirette ed indirette alla costruzione navale, alla trasformazione e alla riparazione di navi nonché di tutti gli altri ostacoli al ripristino di condizioni di concorrenza normali nel settore; considerando che detto accordo deve garantire una leale concorrenza a livello internazionale tra i cantieri grazie all'eliminazione equilibrata ed equa di tutti gli ostacoli ed impedimenti esistenti nei confronti delle normali condizioni di concorrenza; che deve fornire uno strumento efficace per opporsi alle politiche pregiudizievoli in materia di prezzi incompatibili con l'accordo; considerando che la presente direttiva e la direttiva 90/684/CEE lasciano impregiudicate le eventuali modifiche necessarie derivanti da accordi internazionali conclusi dalla Comunità, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 L'articolo 13 della direttiva 90/684/CEE è modificato nel modo seguente: « La presente direttiva è applicabile dal 1o gennaio 1991 al 31 dicembre 1994 ». Articolo 2 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1993. Le disposizioni adottate contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il 1o gennaio 1994. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1993. Per il Consiglio Il Presidente R. URBAIN (1) GU n. C 126 del 7. 5. 1993, pag. 24. (2) Parere reso il 16 novembre 1993 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU n. C 249 del 13. 9. 1993, pag. 10. (4) GU n. L 380 del 31. 12. 1990, pag. 27. Direttiva modificata dalla direttiva 92/68/CEE (GU n. L 219 del 4. 8. 1992, pag. 54).