31993L0107

Direttiva 93/107/CE della Commissione del 26 novembre 1993 che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali

Gazzetta ufficiale n. L 299 del 04/12/1993 pag. 0044 - 0046
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 53 pag. 0239
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 53 pag. 0239


DIRETTIVA 93/107/CE DELLA COMMISSIONE del 26 novembre 1993 che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 93/55/CEE della Commissione (2), in particolare l'articolo 7,

considerando che, a norma della direttiva 70/524/CEE, il contenuto dei suoi allegati deve essere costantemente adeguato al progresso delle conoscenze in campo scientifico e tecnico; che tali allegati sono stati codificati dalla direttiva 91/248/CEE della Commissione (3);

considerando che l'impiego del coccidiostatico « Diclazuril » è stato sperimentato in alcuni Stati membri; che, in base all'esperienza acquisita, appare chiaro che esso può essere autorizzato in tutta la Comunità;

considerando che l'impiego di certi coloranti negli alimenti destinati ai pesci ornamentali è stato sperimentato in taluni Stati membri; che è opportuno autorizzare provvisoriamente questo nuovo impiego sul piano nazionale in attesa della sua autorizzazione a livello comunitario;

considerando che lo studio di vari additivi riportati nell'allegato II, e che possono pertanto essere autorizzati a livello nazionale, non è stato ancora concluso; che è quindi necessario prorogare il termine di autorizzazione di tali sostanze per un periodo determinato;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per gli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati della direttiva 70/524/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 30 novembre 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1.

(2) GU n. L 206 del 18. 8. 1993, pag. 11.

(3) GU n. L 124 del 18. 5. 1991, pag. 1.

ALLEGATO

1. Nell'allegato I, nella parte D « Coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose » è aggiunta la voce seguente:

"> ID="1.2">mg/kg di alimento completo" ID="1">« E 771> ID="2">Diclazuril> ID="3">2,6 cloro-alfa-(4-clorofenil)-4-[4,5- diidro-3,5-dioxo-1,2,4-triazin-2(3H)- yi]benzen-acetonitrile> ID="4">Polli da ingrasso> ID="5">-> ID="6">1> ID="7">1> ID="8">Somministrazione vietata almeno 5 giorni prima della macellazione »">

2. Nell'allegato II: 2.1. Nella parte A « Antibiotici »: 2.1.1. alla voce n. 22 « Avoparcina », la data del « 30. 11. 1993 » che figura nella colonna « Durata dell'autorizzazione » è sostituita da quella del « 30. 11. 1994 » per la categoria di animali « Vacche da latte »; 2.1.2. alla voce n. 28 « Avilamicina », la data del « 30. 11. 1993 » che figura nella colonna « Durata dell'autorizzazione » è sostituita da quella del « 30. 11. 1994 » per la categoria di animali « Polli da ingrasso »; 2.1.3. alla voce n. 29 « Efrotomicina », la data del « 30. 11. 1993 » che figura nella colonna « Durata dell'autorizzazione » è sostituito ogni volta da quella del « 30. 11. 1994 » per quanto riguarda le categorie di animali « Suinetti » e « Suini ». 2.2. Nella parte D « Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose »: 2.2.1. alla voce n. 22 « Robenidina », la data del « 30. 11. 1993 » è sostituita da quella del « 30. 3. 1994 » per quanto concerne la categoria di animali « conigli riproduttori »; 2.2.2. alle voci n. 23 « Narasin/Nicarbazina » per quanto riguarda la categoria di animali « polli da ingrasso », n. 24 « Diclazuril » per quanto riguarda la categoria di animali « polli da ingrasso », e n. 25 « Alofuginone » per quanto riguarda la categoria « pollastre destinate alla deposizione », la data del « 30. 11. 1993 » è sostituita ogni volta da quella del « 30. 11. 1994 ». 2.3. Al testo della parte F « Sstanze coloranti, compresi i pigmenti » sono aggiunte le seguenti voci:

"> ID="1.2">mg/kg di alimento completo" ID="2">1. Carotenoidi e xantofille" ID="1">« 1> ID="2">Cantaxantina> ID="3">C40H52O2> ID="4">Pesci ornamentali> ID="5">-> ID="6">-> ID="7">-> ID="8">-> ID="9">30. 11. 1994"> ID="1">2> ID="2">Astaxantina> ID="3">C40H52O4> ID="4">Pesci ornamentali> ID="5">-> ID="6">-> ID="7">-> ID="8">-> ID="9">30. 11. 1994 »"" ID="2">2. Altri coloranti:" ID="1">« 1> ID="2">Tartrazina> ID="3">C16H9N4O9S2Na3> ID="4" ASSV="04" ACCV="04.03.04">Pesci ornamentali> ID="5" ASSV="04">-> ID="6" ASSV="04">-> ID="7" ASSV="04">-> ID="8" ASSV="04">-> ID="9" ASSV="04">30. 11. 1994"> ID="1">2> ID="2">Giallo arancio S> ID="3">C16H10N2O7S2Na2"> ID="1">3> ID="2">Ponceau 4 R> ID="3">C20H11N2O10S3Na3"> ID="1">4> ID="2">Eritrosina> ID="3">C20H6I4O5Na2.H2O"> ID="1">5> ID="2">Indigotina> ID="3">C16H8N2O8S2Na2> ID="4">Pesci ornamentali> ID="5">-> ID="6">-> ID="7">-> ID="8">-> ID="9">30. 11. 1994"> ID="1">6> ID="2">Complesso rame-clorofilla> ID="3">-> ID="4">Pesci ornamentali> ID="5">-> ID="6">-> ID="7">-> ID="8">-> ID="9">30. 11. 1994"> ID="1">7> ID="2">Verde acido brillante BS (verde lissamina)> ID="3">Sale sodico dell'acido 4,4-bis (dimetilammino) difenil-metilen-2- naftol-3,6-disolfonico> ID="4">Pesci ornamentali> ID="5">-> ID="6">-> ID="7">-> ID="8">-> ID="9">30. 11. 1994"> ID="1">8> ID="2">Carbone vegetale> ID="3">C> ID="4" ASSV="03" ACCV="03.03.04">Pesci ornamentali> ID="5" ASSV="03">-> ID="6" ASSV="03">-> ID="7" ASSV="03">-> ID="8" ASSV="03">-> ID="9" ASSV="03">30. 11. 1994 »"> ID="1">9> ID="2">Bixina> ID="3">C25H30O4"> ID="1">10> ID="2">Ossido ferrico rosso> ID="3">Fe2O3""

2.4. Nella parte L « Agenti leganti, antiagglomerati e coagulanti » alla voce n. 1 « Alluminati di calcio sintetico », la data del « 30. 11. 1993 » che figura nella colonna « Durata dell'autorizzazione » per quanto concerne le categorie di animali « Vacche da latte, bovini da ingrasso, vitelli, agnelli, capretti » è sostituita da quella del « 30. 11. 1994 ».